Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354. (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 30302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30302 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 06/07/2001
1. Dott. BRUNO OS Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 4804
3. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere N. 5191/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS CO, n.
5.8.1951 a Calcio,
avverso l'ordinanza in data 30.5.2000, n. 1727, del Tribunale di Sorveglianza di Brescia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per l'esame dell'istanza OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, all'esito della procedura camerale, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata di OS CO perché avanzata "dalla libertà", mentre il beneficio presuppone che "la pena detentiva da ridurre sia in corso di esecuzione".
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione dell'art. 54 L. 26.7.1975 n. 354, in quanto l'esecuzione della pena era pendente, avendo il OS sofferto un periodo di custodia cautelare e dovendo ancora espiare - nella forma alternativa dell'affidamento al servizio sociale - circa un anno di reclusione. Il ricorso è fondato. Va premesso che - per i medesimi titoli per i quali il condannato sollecita la liberazione anticipata - il Tribunale di sorveglianza lo ha, con contestuale ordinanza n. 1726, ammesso all'affidamento in prova in riferimento ad un residuo complessivo di mesi otto e giorni 15 di reclusione. Ora, la più recente e ormai costante giurisprudenza ha chiarito che la liberazione anticipata non è ammessa quando la pena su cui si chiede la riduzione sia interamente espiata e il condannato - ormai definitivamente libero per il titolo in questione - intenda imputare il beneficio ad altri fini, mentre è perfettamente ammissibile la richiesta riferita a un periodo di detenzione pregressa quando il rapporto esecutivo sia tuttora pendente e, in particolare, quando l'esecuzione debba proseguire nelle forme alternative previste dall'ordinamento penitenziario (cfr. Cass., Sez. 1^, c.c. 3.2.1998, Trigiante, e 17.2.1998, Martina, con specifico riferimento alla pendenza o all'avvenuto accoglimento dell'istanza di affidamento nonché, in generale, C.C. 24.11.1998, Vasta;
1.3.2000, Pezzella). L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, che si atterrà al principio per cui è ammissibile l'istanza di liberazione anticipata riferita ad un periodo di detenzione pregressa, quando per il medesimo titolo l'esecuzione debba proseguire, anche in forma alternativa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001