Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 30302
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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In tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354. (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 30302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30302
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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