Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 2003 |
Commentari • 18
- 1. Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibusFranco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …
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Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …
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Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …
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Giurisprudenza • 37
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/04/2021, n. 12581Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da TT ON, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 12581 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 25/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/02/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto …Leggi di più...
- bis l. n. 354 del 1975 – natura giuridica·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 26963Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: CANLI SEMIH nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Tomaso Epidendio, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; Penale Sent. Sez. 1 Num. 26963 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 16/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di CA EM, di applicazione della liberazione anticipata in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la ritenuta …Leggi di più...
- compatibilità istituti penali·
- pena sostitutiva·
- lavoro di pubblica utilità·
- d.lgs. 150/2022·
- art. 54 ord. pen.·
- liberazione anticipata·
- art. 47 comma 12-bis ord. pen.·
- art. 76 legge n. 689/1981·
- rieducazione e reinserimento sociale·
- magistratura di sorveglianza
- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11975Provvedimento: SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/11/2025; nei confronti del magistrato di sorveglianza di Venezia; nell'ambito del procedimento relativo a: PE AN OS nato in [...] il [...]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Penale Sent. …Leggi di più...
- art. 57 legge 689/1981·
- conflitto di competenza·
- art. 69-bis legge 354/1975·
- pena sostitutiva·
- magistrato di sorveglianza·
- lavoro di pubblica utilità·
- giudice dell'esecuzione·
- art. 20-bis cod. pen.·
- riforma Cartabia·
- art. 54 ord. pen.·
- liberazione anticipata·
- art. 47 comma 12-bis ord. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 76 legge 689/1981·
- art. 176 cod. pen.
- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 22662Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AR AS GIOVANBATTISTA TONA R.G.N. 959/2025 FU LO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: QU IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del GIP TRIBUNALEdi TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 02/12/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha concesso a SE RO, su istanza della difesa, giorni 45 …Leggi di più...
- competenza funzionale·
- pena sostitutiva·
- magistrato di sorveglianza·
- risocializzazione·
- lavoro di pubblica utilità·
- d.lgs. 150/2022·
- art. 54 ord. pen.·
- art. 69 ord. pen.·
- liberazione anticipata·
- art. 667 cod. proc. pen.
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 10302Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - ME DA OR PO NO DI IU - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso ilTRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: NE FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere MI ER AM; Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen., FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti all'Ufficio Gip del Tribunale di Torino. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 05/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del …Leggi di più...
- competenza funzionale·
- incompatibilità istituti penali·
- magistrato di sorveglianza·
- art. 54 ord. pen.·
- annullamento senza rinvio·
- liberazione anticipata·
- art. 47 comma 12-bis ord. pen.·
- pena sostitutiva lavori di pubblica utilità·
- rieducazione e reinserimento sociale·
- art. 76 legge 689/1981
Versioni del testo
- Art. 1. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
e procedimento in materia di liberazione anticipata). 1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall' articolo 148 del codice penale ". 2. Dopo l' articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell' articolo 127 del codice di procedura penale .
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell' articolo 678 del codice di procedura penale . Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza". 3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1, comma 1 :
- L' art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale , nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.
Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102 , 103 , 104 , 105 e 108 del codice penale .
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall' art. 148 del codice penale .
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.". - Art. 2. (Competenza in materia di revoca). 1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Nota all' art. 2, comma 1 :
- L' art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale , nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.". - Art. 3. (Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata
all'affidamento in prova al servizio sociale). 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3".
Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della citata legge n. 354/1975 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'art. 54, comma 3.".