Sentenza 23 giugno 2009
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La liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale, purché l'esecuzione sia tuttora in corso, anche in una delle forme alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2009, n. 29843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29843 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2100
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 013913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IA, N. IL 20/11/1963;
avverso ORDINANZA del 24/03/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Lo Voi F., che ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite ed in subordine il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 24.03.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da OG AN - collaboratore di giustizia ammesso alla liberazione condizionale - avverso il provvedimento 28.11.2008 del locale Magistrato di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata.
Argomentava invero detto Tribunale come si dovesse ritenere differenza sostanziale tra la liberazione condizionale, che si esplica nelle forme della libertà vigilata, e le misure alternative, l'affidamento in prova in particolare, ragion per cui non poteva applicarsi il beneficio di cui all'art. 54 Ord. Pen.. Il libero condizionale -sostiene il Tribunale - è soggetto che ha già dato prova di ravvedimento ed è sottoposto a misura di sicurezza che non è forma di esecuzione della pena, ne' partecipa all'opera rieducativa, a differenza dei soggetti in esecuzione pena in forme alternative.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni : doversi ritenere applicabile la liberazione anticipata anche all'ammesso alla liberazione condizionale, da ritenere a tutti gli effetti esecuzione di pena in forma alternativa, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità.
In data 28.05.2009 la difesa faceva pervenire memoria di replica.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, per il perdurante contrasto giurisprudenziale in proposito.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Questa Corte, invero, con recente sviluppo interpretativo che qui si intende richiamare e ribadire (per cui non si ravvisa l'opportunità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite), ha ritenuto che l'istituto della liberazione condizionale, da considerarsi a tutti gli effetti una forma di esecuzione della pena, sia inquadrabile nella categoria delle misure alternative alla detenzione con la conseguenza che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non vi è ragione di negare il beneficio della liberazione anticipata in costanza di un rapporto esecutivo ancora pendente, e cioè per periodi successivi all'ammissione alla liberazione condizionale. In tal senso si è pronunciata questa Corte con le recenti sentenze Cass. Pen. Sez. 1, n. 3852 in data 25.11.2008, Rv. 1 241889, Castro e Cass. Pen. Sez. 1, n. 17343 in data 07.04.2009, Rv. 243368, Cicciù, alle quali, dunque, qui ci si riporta (così superando, in senso contrario, Cass. Pen. Sez. 1, n. 40341 in data 09.10.2008, Rv. 241888, Tedesco). Questa Corte, del resto, non aveva mai dubitato che "il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 7316 in data 22.12.1999, Rv. 215334, Panetta). D'altro canto per l'applicazione della liberazione anticipata, secondo approdo giurisprudenziale da ritenere ormai acquisito, non è necessario che vi sia esecuzione della pena in forma detentiva, ma è sufficiente che vi sia un rapporto esecutivo in corso (dunque anche in altre forme). Infine la lettura costituzionale dell'istituto della liberazione condizionale, come evoluto nel tempo, comporta che lo stesso debba essere concepito come particolare aspetto della forma esecutiva della pena restrittiva della libertà personale, sempre tendente al recupero sociale del condannato. In tali positive decisioni, poi, è stato correttamente rilevato come sarebbe irrazionalmente discriminatorio negare la liberazione anticipata ai liberati condizionali, sui quali si stende un profilo di ravvedimento, quando proprio il concreto recupero è condizione legittimante la liberazione anticipata per gli affidati in prova, L. n. 277 del 2002, ex art. 3 (che ha inserito la previsione nell'art. 47, comma 12 bis Ord. Pen.).
Sarebbe irrazionale, dunque, concedere liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, quando sul secondo gravano addirittura prescrizioni più restrittive. Riaffermato, dunque, tale indirizzo interpretativo - a fronte del quale le contrarie deduzioni dell'impugnata ordinanza si sviluppano su non convincenti riflessioni per lo più di carattere formale - il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame che tenga conto del principio di diritto qui espresso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 Giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009