Articolo 76 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 75 bisArticolo 83
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 76. (( (Norme applicabili). )) ((Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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