Sentenza 5 ottobre 2007
Massime • 1
La devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista, disposta dall'art. 38 d.l.lgt. 27 luglio 1944 n. 159, comportava che i medesimi beni entravano, "ipso iure", a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ancorchè non avessero ancora ricevuto una concreta destinazione a servizi pubblici o a scopi di interesse generale. Pertanto, i detti beni fino all'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978 n. 208, che, abrogando la disciplina del citato art. 38, li ha assoggettati alla normativa dei beni patrimoniali dello Stato, non possono formare oggetto di "possesso ad usucapionem" da parte di privati (artt. 828 e 1145 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/10/2007, n. 20978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20978 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ OS, AZ GE, ON AN, ER NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI Guido, che li difende unitamente all'avvocato GIAN BATTISTI AVV BOSCANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI TORRE MOSTO in persona del Sindaco pro tempore, MINISTERO FINANZE in persona del Ministre pro tempore, AZ NN, ON MA, ON CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1409/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 24/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/06/07 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo di ricorso, accoglimento del 3^ motivo, assorbito il 4^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1989 ZI NT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, Direzione generale del demanio, oggi Agenzia del demanio, e il Comune di Torre di Mosto. Esponeva che egli possedeva un terreno, intestato al demanio, e già appartenuto al disciolto partito fascista, sito in territorio di quel Comune, e distinto in catasto al foglio 7, mappale 322. Sullo stesso si trovava un fabbricato, distinto con i mappali 322/1 e 322/2, a sua volta intestato a quell'ente territoriale. Tali unità immobiliari, la prima delle quali aveva un'estensione di mq. 3270, nel passato era stata adibita a campo sportivo dal concessionario ente territoriale, mentre la costruzione invece era stata realizzata dall'attore, il quale vi era andato ad abitare col suo nucleo familiare già nel 1943, e cioè dopo un anno da quando egli aveva incominciato il possesso del fondo (senza specificare come). Siccome ormai il prescritto ventennio per la maturazione dell'usucapione era trascorso, secondo il suo assunto, ZI perciò chiedeva declaratoria di acquisto della proprietà per tale causa. Dei convenuti soltanto il Ministero si costituiva con comparsa di risposta, contestando l'assunto "ex adverso" dedotto, mentre invece il Comune restava contumace. In particolare il primo eccepiva che il bene di che trattasi aveva carattere demaniale, e quindi non era passibile di usucapione da parte di chicchessia. Chiedeva perciò il rigetto della domanda, e contestualmente proponeva riconvenzionale, con cui rivendicava il rilascio dell'immobile, con le pertinenze;
vinte le spese.
Venivano acquisiti atti, ed escussi i testimoni addotti dalle parti. Con sentenza del 14.10.1993 il Tribunale, in accoglimento della domanda dell'attore, dichiarava che ormai ZI aveva compiuto l'usucapione del bene, divenendone perciò proprietario, posto che il Comune non aveva più utilizzato quel terreno come campo sportivo, dismettendolo sin dal 1947. Pertanto la destinazione naturale era cessata da molto tempo, sicché tale mutamento aveva consentito il compimento dell'usucapione; conseguentemente il giudice rigettava la riconvenzionale.
Avverso quella sentenza il Ministero delle finanze interponeva appello dinanzi alla corte territoriale della stessa sede. Degli appellati soltanto ZI si costituiva, mentre il Comune continuava a rimanere contumace. Senonché, nel corso del giudizio, l'appellato decedeva;
il processo veniva dichiarato interrotto, e successivamente riassunto nei confronti degli eredi collettivamente, come pure nei riguardi di OS ZI e del figlio di questa AN AL, i quali si costituivano, eccependo in via pregiudiziale la mancanza di legittimazione passiva;
l'intempestività della riassunzione, e la nullità della relativa comparsa. Nel merito contestavano la pretesa di controparte. Successivamente la corte distrettuale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, e cioè GE, NN, e OS AO ZI, nonché VA, MA e NA RE, che a loro volta si costituivano, facendo proprie le eccezioni e deduzioni dei coeredi costituitisi prima. Il giudice dell'impugnazione, con sentenza del 25 giugno 2002, in riforma di quella impugnata, ha rigettato la domanda a suo tempo proposta da NT ZI, dante causa degli appellati, e ha compensato le spese del doppio grado.
Esso ha osservato che il predio rivendicato era di carattere indisponibile, e perciò non era passibile di usucapione sino al 1978. Da quell'anno il termine utile per il compimento di questa poteva regolarmente decorrere, ma non era stato sufficiente ai fini della maturazione di esso, atteso che la riconvenzionale era stata avanzata già con la comparsa del 14.7.1989.
Avverso tale sentenza OS e GE ZI, VA RE e AN LE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Torre di Mosto, NN ZI, MA e AR RE e l'Agenzia del demanio, nei confronti della quale era stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso, non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l)Col primo e secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., e di altri non specificati, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn.3 e 5, in quanto la Corte di Appello non ha considerato che l'atto di riassunzione era stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione di estinzione del processo. Inoltre esso era stato notificato oltre il termine di un anno dalla morte del dante causa collettivamente e impersonalmente, senza cioè l'indicazione del nominativo degli eredi o dei chiamati all'eredità. Ciò comportava la nullità dell'atto, che non poteva essere sanata, anche per la mancata costituzione di qualcuno dei chiamati in causa. Il motivo da trattare congiuntamente, perché commessi sono infondati.
La Corte di Appello ha osservato che OS ZI e il figlio AN AL erano stati evocati in giudizio regolarmente, dal momento che l'ordinanza relativa alla interruzione del processo era stata resa il 29.9.1998, e il ricorso in riassunzione era stato notificato all'erede il successivo 23.3.1999. Pertanto la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto non aveva alcun rilievo, posto che OS aveva rinunciato all'eredità solamente dopo tre anni, e precisamente il 22.2.2001. Nè il fatto che la prima avesse successivamente rinunciato all'eredità, e il secondo avesse dedotto di non essere mai stato erede, ne' di essere stato mai chiamato all'eredità stessa, sicché si sarebbe configurata per lui carenza di legittimazione passiva, poteva fare ritenere invalida la riassunzione del processo.
In ordine alla posizione degli altri coeredi, la stessa corte aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nel termine fissato del 31.10.2001, puntualmente osservato dall'appellante. Dei litisconsorti soltanto GE ZI e VA RE si costituivano, mentre invece NN ZI, nonché MA e AR non si costituivano. Orbene l'assunto del giudice di secondo grado è esatto. Invero la riassunzione era stata operata nel termine di mesi sei dalla dichiarazione di interruzione del processo, con il deposito del relativo ricorso effettuato il 23.3.1999. Per quanto poi attiene alla dedotta intempestività della notifica dell'atto di riassunzione, la corte distrettuale ha messo in evidenza che la citazione di appello era stata allegata all'atto di riassunzione stesso, e ciò ovviamente sanava la mancata indicazione di esso nel relativo ricorso. Non v'ha dubbio che in tale materia la nullità dell'atto di riassunzione, in caso di morte della parte, si sarebbe verifica-ta solo ove esso non avesse contenuto i requisiti indicati e richiesti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. (nella specie, omettendo ogni indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della stessa, e non richiamando in alcun modo l'atto introduttivo del giudizio). Come è noto, tale nullità sarebbe stata sanata solo per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi e non di uno solo di essi, restando irrilevante il diverso trattamento previsto nell'ipotesi di notifica dell'atto ad uno solo degli eredi. Nel caso concreto invece tale ultima circostanza verificatasi comportava l'integrazione del contraddittorio;
il che era stato appunto disposto dalla corte di seconda istanza (V. pure Cass. Sentenza n. 13736 del 27/06/2005). Peraltro la notifica dell'atto di della contestuale copia della citazione in appello era stata regolarmente effettuata pure nei riguardi dei litisconsorti non costituitisi, anche giusta la disposizione della Corte di Appello. Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. 3) Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge non specificate, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la corte territoriale non avrebbe considerato che col D.Lgs.Lgt. n. 159 del 1944, art. 38, la proprietà del terreno in cui ZI aveva costruito la casa nel 1942, per poi abitarla sin dal 1943, non poteva avere il carattere del passaggio al patrimonio indisponibile dello Stato, dal momento che la sua destinazione all'uso pubblico non c'era più quando il provvedimento legislativo era stato emesso. Pertanto era dal 1942 che il periodo necessario per l'usucapione doveva fasi decorrere, e non invece dal 1978, anno in cui era intervenuta la L. n. 208, per la quale i beni del disciolto partito fascista passavano al patrimonio disponibile dello Stato stesso.
La censura non ha pregio.
Il terreno in questione "ex lege" era passato al patrimonio indisponibile dello Stato, qualunque fosse o fosse stata la sua destinazione, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 1944, art. 38. Nè esso poteva avere sorte diversa per il solo fatto che, come l'attore ha asserito a suo tempo, egli vi avrebbe costruito un fabbricato. Ciò posto, allora non poteva decorre il termine per la pretesa usucapione del fondo, anche nell'inerzia dell'amministrazione finanziaria. Solo nel 1978, con la L. n. 208, la situazione semmai poteva essersi modificata, allorquando i beni di quel partito erano da considerare acquisiti al patrimonio disponibile statale. Quindi non era ancora decorso il termine ventennale per il compimento del dedotto acquisto a titolo originario, dal momento che il Ministero aveva svolto la riconvenzionale nel mese di luglio 1989.
Inoltre va rilevato che in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828 cod. civ., comma 2, quelli del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento delle esigenze istituzionali di esso, e ciò a prescindere dall'abusiva destinazione ad uso privato da parte di terzi, anche se si fosse trattato di bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
In proposito più volte la Corte di legittimità ha statuito che "la devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista, disposta dal D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, art. 38, comportava che i medesimi beni entravano, "ipso iure", a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ancorché non avessero ancora ricevuto una concreta destinazione a servizi pubblici o a scopi di interesse generale. Pertanto, i detti beni fino all'entrata in vigore della L. 13 maggio 1978, n. 208, che, abrogando la disciplina del citato art. 38, li ha assoggettati alla normativa dei beni patrimoniali dello Stato, non potevano formare oggetto di possesso ad usucapionem da parte di privati (artt. 828, 1145)" (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 7620 del 01/09/1994; n. 2902 del 1980; n. 6073 del 1984). Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. 4) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (evidentemente degli artt. 91 e 92 c.p.c.), oltre che omessa motivazione, relativamente all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dal momento che il giudice dell'appello ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio nei riguardi di LE, nonostante che avesse riconosciuto l'estraneità del soggetto a tutta la vicenda, per non essere stato mai erede, o chiamato all'eredità, del defunto NT ZI. Pertanto non poteva non porre il carico delle spese sull'amministrazione finanziaria.
La doglianza, che in realtà rimane assorbita da quanto più sopra enunciato, tuttavia non ha pregio.
So "ad abundantiam" va osservato che la Corte di Appello altro non ha fatto che compensare le spese per intero per il doppio grado, considerando la sussistenza di giusti motivi, costituiti da arresti giurisprudenziali talvolta non del tutto uniformi in questa materia. È vero che essa aveva riconosciuto l'estraneità di LE, ma questo è stato un giudizio ex post rispetto al momento in cui la citazione era stata notificata, ed esso è scaturito dalle eccezioni avanzate dall'appellato.
51 tratta peraltro di valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non solamente nei casi in cui la parte totalmente vittoriosa venga condannata alle spese.
In proposito infatti la giurisprudenza insegna che "la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e non richiede specifica motivazione, restando perciò' incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee" (V. Cass. Sent. n. 16012 del 14/11/2002; CONF 200005390;
CONF 200210861).
Ne deriva perciò che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questa fase, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007