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Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1956, n. 34
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Legge 1 febbraio 1956, n. 34
Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1956, n. 34
Versione
17 febbraio 1956
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta- Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1956
Vedi fonte istituzionale
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