CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7581 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15491 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1227/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente si riporta a quanto descritto nei motivi del ricorso e chiede l'espunzione dal fascicolo della documentazione depositata in data 27/11/2025, evidenziando che nella memoria presentata dal Comune vengono introdotti nuovi motivi. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e successiva memoria, Ricorrente_1 nata ad [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 7581 del 29.04.2025 e l'avviso di accertamento esecutivo TASI n. 15491 del 29.04.2025, entrambi relativi all'anno d'imposta 2019, notificati il 09/05/2025.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Decadenza del potere di accertamento.
2) Mancanza del presupposto impositivo.
3) Erronea determinazione del valore venale delle aree edificabili.
4) Carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Con successiva memoria, sempre parte ricorrente, adduce altresì, anche eccezione preliminare sulla tardività delle memorie illustrative del Comune e dei relativi documenti depositati in palese violazione a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna con proprie controdeduzioni, depositate il 29.09.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto illegittimo ed infondato, e con successiva memoria illustrativa,depositata in data 27/11/2025 (alla quale risultano allegate le relazioni di notificazione dell'invito al contraddittorio relative ad IMU e TASI, e un parere tecnico rilasciato dal Associazione_1).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione versata in atti, la costituzione in giudizio del Comune di Enna e la successiva memoria risultano tempestive.
Risulta, invece, inammissibile la produzione documentale da parte del Comune di Enna in quanto depositata oltre il termine previsto dall'art. 32 D. Lgs. 546/92, avvenuta in data 27/11/2025, atteso che l'udienza di trattazione è stata fissata per l'11/12/2025.
Alla luce di quanto sopra il ricorso viene accolto per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto in quanto il Comune resistente, considerata la espunzione documentale, non ha prodotto in giudizio la prova dell'invito al contraddittorio e pertanto, ai fini della decadenza del potere di accertamento, non può godere degli ulteriori termini previsti dall'art. 6 bis comma 3 L. 212/2000. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Enna al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 200,00 oltre spese, iva e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7581 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15491 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1227/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente si riporta a quanto descritto nei motivi del ricorso e chiede l'espunzione dal fascicolo della documentazione depositata in data 27/11/2025, evidenziando che nella memoria presentata dal Comune vengono introdotti nuovi motivi. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e successiva memoria, Ricorrente_1 nata ad [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 7581 del 29.04.2025 e l'avviso di accertamento esecutivo TASI n. 15491 del 29.04.2025, entrambi relativi all'anno d'imposta 2019, notificati il 09/05/2025.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Decadenza del potere di accertamento.
2) Mancanza del presupposto impositivo.
3) Erronea determinazione del valore venale delle aree edificabili.
4) Carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Con successiva memoria, sempre parte ricorrente, adduce altresì, anche eccezione preliminare sulla tardività delle memorie illustrative del Comune e dei relativi documenti depositati in palese violazione a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna con proprie controdeduzioni, depositate il 29.09.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto illegittimo ed infondato, e con successiva memoria illustrativa,depositata in data 27/11/2025 (alla quale risultano allegate le relazioni di notificazione dell'invito al contraddittorio relative ad IMU e TASI, e un parere tecnico rilasciato dal Associazione_1).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione versata in atti, la costituzione in giudizio del Comune di Enna e la successiva memoria risultano tempestive.
Risulta, invece, inammissibile la produzione documentale da parte del Comune di Enna in quanto depositata oltre il termine previsto dall'art. 32 D. Lgs. 546/92, avvenuta in data 27/11/2025, atteso che l'udienza di trattazione è stata fissata per l'11/12/2025.
Alla luce di quanto sopra il ricorso viene accolto per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto in quanto il Comune resistente, considerata la espunzione documentale, non ha prodotto in giudizio la prova dell'invito al contraddittorio e pertanto, ai fini della decadenza del potere di accertamento, non può godere degli ulteriori termini previsti dall'art. 6 bis comma 3 L. 212/2000. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Enna al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 200,00 oltre spese, iva e C.P. se ed in quanto dovute.