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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2788 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Manuela Leopanto, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...] CP_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025.
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 9 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 ottobre 2022, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Racalmuto il 24 maggio 2014 con CP_2
[...
dalla cui unione sono nati due figli, ( nata il 7 maggio Persona_1
2015) e ( nato il [...]), entrambi mino- Persona_2
renni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 809 del 23-
29 giugno 2021, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, la medesima, allegando il disinteresse del nei con- CP_1
fronti dei minori, stante il mancato rimborso delle spese straordinarie, la corresponsione in ritardo dell'assegno di mantenimento ordinario e il mancato rispetto del calendario di incontri, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, collocati presso il proprio domicilio, con facoltà per il padre di incontrarli secondo un calendario stabilito.
Ancora, la ricorrente ha chiesto la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrisponderle un assegno, a titolo di mantenimento dei fi- gli minori, di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Stante l'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di concilia- zione, per la mancata comparizione del resistente, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha ri-
- 2 - messo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricato il Con- sultorio familiare territorialmente competente, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 28 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evo- CP_1
cato in giudizio e non costituito.
Venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere ac- colta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 809 del 23 – 29 giugno 2021, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella sud- detta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frat- tura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declara-
- 3 - toria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, tenuto conto di quanto da relazionato dai professionisti del Consultorio fami- liare incaricato, i quali hanno accertato il possesso di adeguate capacità genitoriali in capo a entrambi i coniugi, evidenziando il miglioramento dei rapporti tra gli ultimi nella gestione dei minori e nella loro comuni- cazione (cfr. relazione in atti) e considerata l'assenza di ulteriori elemen- ti, da cui desumere una condotta pregiudizievole del ( non Parte_1
essendo sufficiente il decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.), va confermato l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_3
collocamento stabile presso il domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazione, che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici, ludici e fisiologici dei mi- nori o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Va, altresì, previsto l'obbligo a carico del di corrispondere al- CP_1
la , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Parte_1 Per_4
[.
l'assegno complessivo di € 400,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto della situa- zione reddituale di entrambi i coniugi, così come vagliata in seno ai
- 4 - provvedimenti provvisori e urgenti, nonché della circostanza che il
[...]
CP_
è gravato dall'onere di mantenere un'altra figlia in tenera età, nata da una nuova relazione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio
a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero, nella con- tumacia del resistente, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racal- muto il 24 maggio 2014 da e e trascrit- Parte_1 CP_1
to nei registri degli di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 6, parte II, serie A, anno 2014;
AFFIDA
I figli minori e a entrambi Persona_1 Persona_3
i genitori con collocamento stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare i figli liberamente o, in caso di disac- cordo, secondo le modalità stabilite in parte motiva
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un asse-
[...]
gno complessivo di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da ver- sare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straor-
- 5 - dinarie sostenute nell'interesse dei figli;
DICHIARA
irripetibili le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al compe- tente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incom- benze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2788 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Manuela Leopanto, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...] CP_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025.
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 9 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 ottobre 2022, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Racalmuto il 24 maggio 2014 con CP_2
[...
dalla cui unione sono nati due figli, ( nata il 7 maggio Persona_1
2015) e ( nato il [...]), entrambi mino- Persona_2
renni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 809 del 23-
29 giugno 2021, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, la medesima, allegando il disinteresse del nei con- CP_1
fronti dei minori, stante il mancato rimborso delle spese straordinarie, la corresponsione in ritardo dell'assegno di mantenimento ordinario e il mancato rispetto del calendario di incontri, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, collocati presso il proprio domicilio, con facoltà per il padre di incontrarli secondo un calendario stabilito.
Ancora, la ricorrente ha chiesto la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrisponderle un assegno, a titolo di mantenimento dei fi- gli minori, di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Stante l'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di concilia- zione, per la mancata comparizione del resistente, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha ri-
- 2 - messo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricato il Con- sultorio familiare territorialmente competente, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 28 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evo- CP_1
cato in giudizio e non costituito.
Venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere ac- colta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 809 del 23 – 29 giugno 2021, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella sud- detta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frat- tura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declara-
- 3 - toria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, tenuto conto di quanto da relazionato dai professionisti del Consultorio fami- liare incaricato, i quali hanno accertato il possesso di adeguate capacità genitoriali in capo a entrambi i coniugi, evidenziando il miglioramento dei rapporti tra gli ultimi nella gestione dei minori e nella loro comuni- cazione (cfr. relazione in atti) e considerata l'assenza di ulteriori elemen- ti, da cui desumere una condotta pregiudizievole del ( non Parte_1
essendo sufficiente il decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.), va confermato l'affidamento condiviso dei minori e a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_3
collocamento stabile presso il domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazione, che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici, ludici e fisiologici dei mi- nori o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Va, altresì, previsto l'obbligo a carico del di corrispondere al- CP_1
la , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Parte_1 Per_4
[.
l'assegno complessivo di € 400,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto della situa- zione reddituale di entrambi i coniugi, così come vagliata in seno ai
- 4 - provvedimenti provvisori e urgenti, nonché della circostanza che il
[...]
CP_
è gravato dall'onere di mantenere un'altra figlia in tenera età, nata da una nuova relazione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio
a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero, nella con- tumacia del resistente, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racal- muto il 24 maggio 2014 da e e trascrit- Parte_1 CP_1
to nei registri degli di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 6, parte II, serie A, anno 2014;
AFFIDA
I figli minori e a entrambi Persona_1 Persona_3
i genitori con collocamento stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare i figli liberamente o, in caso di disac- cordo, secondo le modalità stabilite in parte motiva
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un asse-
[...]
gno complessivo di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da ver- sare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straor-
- 5 - dinarie sostenute nell'interesse dei figli;
DICHIARA
irripetibili le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al compe- tente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incom- benze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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