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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10074 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14518/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 novembre 2025 alle ore 10.06 innanzi al giudice IA RA, assistita dall'addetta al processo SA Provvedi, sono comparsi: per città metropilitana l'avv. URCIUOLO NICOLETTA;
per parte appellata l'avv. Gaetano Verde per delega dell'avv. IEZZA FRANCESCO, l'avv.
SANMARTINO e DE STEFANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , identificata a mezzo Persona_1 tessere n. emessa dell'ordine degli avvocati di Napoli. Numer_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avv.ti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
IA RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 14518/2022 promossa da:
c.f.: in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
CP Metropolitano elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Massimo Marsico, c.f.: e Nicoletta Urciuolo, c.f.: CodiceFiscale_1
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto CodiceFiscale_2 di appello;
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in C/Mare di Stabia (NA) al CP_2 C.F._3
Viale Europa n. 127 presso lo studio dell'avv. Francesco Iezza, c.f.: dal C.F._4 quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Gaetano De Stefano,
c.f.: e OL IN, c.f.: , in virtù di C.F._5 C.F._6 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di CP_2
Napoli, la in persona del in qualità Controparte_3 Controparte_4 di proprietaria del complesso monumentale del Real Sito Borbonico “Reggia di Portici”, sito in pagina 2 di 7 via Università n.100, in Portici, sede della Facoltà di Agraria dell'Università ER II di
Napoli, presso la quale era iscritta, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni subite per la caduta verificatasi in data 25.10.2017, alle ore 11.00, mentre camminava nella seconda stanza del primo piano dove si trova l' “Appartamento Reale”, a causa della presenza, sul pavimento, poco dopo la porta di ingresso, di una sostanza liquida incolore non visibile, non segnalata, in seguito alla quale veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San
Leonardo di C/Mare di Stabia dove le veniva diagnosticato un “trauma contusivo distorsivo collo piede sx con frattura chiusa del malleolo peroniero”, cui seguiva un lungo periodo riabilitativo.
Costituitasi la in persona del sindaco Controparte_3 Controparte_4
eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità della domanda, di non essere la titolare passiva della pretesa risarcitoria fatta valere atteso che, con atto di concessione amministrativa rep.n.13982 del 6/02/2012, aveva concesso in uso temporaneo alla
Facoltà di Agraria dell'Università ER II di Napoli gli immobili del Real Sito Borbonico di cui all'art. 1 della predetta concessione, in subordine, ricondotto il sinistro al caso fortuito, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in via subordinata, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attrice con conseguente riduzione della misura del risarcimento preteso.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona di quest'ultima ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 464/22, condannava la in persona del sindaco Controparte_3
Metropolitano p.t., al risarcimento delle lesioni patite dall'istante e al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta decisione la in persona del sindaco Controparte_3
p.t., ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_4
Giudice di Pace ha riconosciuto in capo ad essa la titolarità passiva del rapporto controverso in luogo dell'Università ER II di Napoli, titolare della concessione di uso dei locali della facoltà di agraria frequentata dall'attrice, ed, in subordine nella parte in cui non ha riconosciuto che anche ove la caduta fosse avvenuta nei locali gestiti da essa appellante gli stessi erano chiusi al pubblico, nonché, in via ulteriormente subordinata, sotto il profilo del mal governo pagina 3 di 7 delle risultanze istruttorie, nella parte in cui ha ricondotto la causa del sinistro “ad un difetto dell'ascensore che presentava un dislivello al piano di fermata”, circostanza estranea alla vicenda di cui è causa, e nella parte in cui ha indicato come teste un non meglio identificato
, laddove l'unico teste escusso risulta essere la sola per Testimone_1 Testimone_2 cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento riconosciuta, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendone la CP_2
conferma con conseguente rigetto dell'appello.
Venendo al merito, correttamente il Giudice di Pace ha qualificato l'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'attrice ha fatto valere la responsabilità dell'ente convenuto in qualità di custode del luogo dove sarebbe asseritamente caduta, tuttavia, l'impugnata sentenza va riformata stante l'infondatezza della domanda attorea.
In punto di diritto, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
pagina 4 di 7 Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
In ordine alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
Ebbene, l'attrice, attuale appellata, ha dedotto di essere caduta nella seconda stanza del primo piano del Real Sito Borbonico “Reggia di Portici” che esula dalla concessione all'Università
ER II di Napoli e, quindi, non è soggetta alla custodia di quest'ultima ma della
[...]
Controparte_3
Inoltre, l'attrice ha dedotto di essere caduta a causa della presenza sul pavimento di un liquido incolore.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo il pavimento di una stanza, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'alterazione insorta nella cosa, tale da renderla insidiosa e pericolosa, e l'invisibilità di tale alterazione.
Tuttavia, l'attrice non ha assolto al predetto onere assertivo sulla stessa incombente dato che, tenuto conto anche della mancanza di idonea documentazione fotografica, non ha dedotto né in cosa consistesse il liquido (ben potendosi trattare di acqua, di olio o di altra sostanza), la cui diversa composizione avrebbe potuto essere utile per valutare la scivolosità del pavimento, né la quantità dello stesso, utile per valutarne la visibilità, atteso che la presenza di poche gocce è circostanza diversa da un quantitativo più esteso.
pagina 5 di 7 La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma pur a voler ritenere compiutamente descritto il fatto dalle circostanze in cui si è svolto il sinistro è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza dell'attrice, infatti, nella nota di riscontro inviata dalla all'attrice, depositata e Controparte_3
mai contestata da quest'ultima, si legge che la seconda stanza del primo piano del CP_5 in questione fa parte di locali chiusi al pubblico, salvo che in occasioni di eventi e
[...]
manifestazioni pubbliche che non ricorrevano nel giorno e nell'ora in cui è avvenuto il sinistro, per cui il comportamento dell'attrice, mai giustificato, che si è abusivamente introdotta nella predetta stanza integra un uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno che integra gli estremi del caso fortuito ed è, quindi, idoneo ad escludere la responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2017, n. 25838).
In ragione di quanto esposto l'appello va accolto.
All'accoglimento dell'appello consegue una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, in virtù del criterio della soccombenza, si pongono a carico di tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di CP_2
cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto), unitamente alle spese della consulenza tecnica svoltasi in primo grado;
parimenti, in ragione del medesimo criterio condanna
[...] al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della CP_2 [...]
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti Controparte_3 dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 464/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto dalla in persona del p.t., nei Controparte_3 Controparte_4 confronti di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti della in persona del CP_2 Controparte_3
p.t.; Controparte_4
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in CP_2 favore della che si liquidano in euro 885,50 per compensi, oltre Controparte_3
spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_2
favore della che si liquidano in euro 147,00 per spese e 893,20 Controparte_3 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in primo grado a carico esclusivo di
. CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/11/2025
Il giudice
IA RA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 novembre 2025 alle ore 10.06 innanzi al giudice IA RA, assistita dall'addetta al processo SA Provvedi, sono comparsi: per città metropilitana l'avv. URCIUOLO NICOLETTA;
per parte appellata l'avv. Gaetano Verde per delega dell'avv. IEZZA FRANCESCO, l'avv.
SANMARTINO e DE STEFANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , identificata a mezzo Persona_1 tessere n. emessa dell'ordine degli avvocati di Napoli. Numer_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avv.ti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
IA RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 14518/2022 promossa da:
c.f.: in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
CP Metropolitano elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Massimo Marsico, c.f.: e Nicoletta Urciuolo, c.f.: CodiceFiscale_1
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto CodiceFiscale_2 di appello;
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in C/Mare di Stabia (NA) al CP_2 C.F._3
Viale Europa n. 127 presso lo studio dell'avv. Francesco Iezza, c.f.: dal C.F._4 quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Gaetano De Stefano,
c.f.: e OL IN, c.f.: , in virtù di C.F._5 C.F._6 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di CP_2
Napoli, la in persona del in qualità Controparte_3 Controparte_4 di proprietaria del complesso monumentale del Real Sito Borbonico “Reggia di Portici”, sito in pagina 2 di 7 via Università n.100, in Portici, sede della Facoltà di Agraria dell'Università ER II di
Napoli, presso la quale era iscritta, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni subite per la caduta verificatasi in data 25.10.2017, alle ore 11.00, mentre camminava nella seconda stanza del primo piano dove si trova l' “Appartamento Reale”, a causa della presenza, sul pavimento, poco dopo la porta di ingresso, di una sostanza liquida incolore non visibile, non segnalata, in seguito alla quale veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San
Leonardo di C/Mare di Stabia dove le veniva diagnosticato un “trauma contusivo distorsivo collo piede sx con frattura chiusa del malleolo peroniero”, cui seguiva un lungo periodo riabilitativo.
Costituitasi la in persona del sindaco Controparte_3 Controparte_4
eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità della domanda, di non essere la titolare passiva della pretesa risarcitoria fatta valere atteso che, con atto di concessione amministrativa rep.n.13982 del 6/02/2012, aveva concesso in uso temporaneo alla
Facoltà di Agraria dell'Università ER II di Napoli gli immobili del Real Sito Borbonico di cui all'art. 1 della predetta concessione, in subordine, ricondotto il sinistro al caso fortuito, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda ed, in via subordinata, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attrice con conseguente riduzione della misura del risarcimento preteso.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona di quest'ultima ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 464/22, condannava la in persona del sindaco Controparte_3
Metropolitano p.t., al risarcimento delle lesioni patite dall'istante e al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta decisione la in persona del sindaco Controparte_3
p.t., ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_4
Giudice di Pace ha riconosciuto in capo ad essa la titolarità passiva del rapporto controverso in luogo dell'Università ER II di Napoli, titolare della concessione di uso dei locali della facoltà di agraria frequentata dall'attrice, ed, in subordine nella parte in cui non ha riconosciuto che anche ove la caduta fosse avvenuta nei locali gestiti da essa appellante gli stessi erano chiusi al pubblico, nonché, in via ulteriormente subordinata, sotto il profilo del mal governo pagina 3 di 7 delle risultanze istruttorie, nella parte in cui ha ricondotto la causa del sinistro “ad un difetto dell'ascensore che presentava un dislivello al piano di fermata”, circostanza estranea alla vicenda di cui è causa, e nella parte in cui ha indicato come teste un non meglio identificato
, laddove l'unico teste escusso risulta essere la sola per Testimone_1 Testimone_2 cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento riconosciuta, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendone la CP_2
conferma con conseguente rigetto dell'appello.
Venendo al merito, correttamente il Giudice di Pace ha qualificato l'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'attrice ha fatto valere la responsabilità dell'ente convenuto in qualità di custode del luogo dove sarebbe asseritamente caduta, tuttavia, l'impugnata sentenza va riformata stante l'infondatezza della domanda attorea.
In punto di diritto, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
pagina 4 di 7 Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
In ordine alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
Ebbene, l'attrice, attuale appellata, ha dedotto di essere caduta nella seconda stanza del primo piano del Real Sito Borbonico “Reggia di Portici” che esula dalla concessione all'Università
ER II di Napoli e, quindi, non è soggetta alla custodia di quest'ultima ma della
[...]
Controparte_3
Inoltre, l'attrice ha dedotto di essere caduta a causa della presenza sul pavimento di un liquido incolore.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo il pavimento di una stanza, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'alterazione insorta nella cosa, tale da renderla insidiosa e pericolosa, e l'invisibilità di tale alterazione.
Tuttavia, l'attrice non ha assolto al predetto onere assertivo sulla stessa incombente dato che, tenuto conto anche della mancanza di idonea documentazione fotografica, non ha dedotto né in cosa consistesse il liquido (ben potendosi trattare di acqua, di olio o di altra sostanza), la cui diversa composizione avrebbe potuto essere utile per valutare la scivolosità del pavimento, né la quantità dello stesso, utile per valutarne la visibilità, atteso che la presenza di poche gocce è circostanza diversa da un quantitativo più esteso.
pagina 5 di 7 La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma pur a voler ritenere compiutamente descritto il fatto dalle circostanze in cui si è svolto il sinistro è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza dell'attrice, infatti, nella nota di riscontro inviata dalla all'attrice, depositata e Controparte_3
mai contestata da quest'ultima, si legge che la seconda stanza del primo piano del CP_5 in questione fa parte di locali chiusi al pubblico, salvo che in occasioni di eventi e
[...]
manifestazioni pubbliche che non ricorrevano nel giorno e nell'ora in cui è avvenuto il sinistro, per cui il comportamento dell'attrice, mai giustificato, che si è abusivamente introdotta nella predetta stanza integra un uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno che integra gli estremi del caso fortuito ed è, quindi, idoneo ad escludere la responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2017, n. 25838).
In ragione di quanto esposto l'appello va accolto.
All'accoglimento dell'appello consegue una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, in virtù del criterio della soccombenza, si pongono a carico di tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di CP_2
cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto), unitamente alle spese della consulenza tecnica svoltasi in primo grado;
parimenti, in ragione del medesimo criterio condanna
[...] al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della CP_2 [...]
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti Controparte_3 dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 464/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto dalla in persona del p.t., nei Controparte_3 Controparte_4 confronti di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti della in persona del CP_2 Controparte_3
p.t.; Controparte_4
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in CP_2 favore della che si liquidano in euro 885,50 per compensi, oltre Controparte_3
spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_2
favore della che si liquidano in euro 147,00 per spese e 893,20 Controparte_3 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in primo grado a carico esclusivo di
. CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/11/2025
Il giudice
IA RA
pagina 7 di 7