Art. 18.
Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dai seguenti:
"Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2".
Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.
Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dai seguenti:
"Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2".
Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.