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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2024, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 25 settembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2358/2022 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
cod. fisc. , con sede in Anzio, via Parte_1 P.IVA_1
Ardeatina n. 510 in persona dell'Amministratore Unico Parte_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Domenico Spagnuolo
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuela Ludovisi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di
Velletri n. 630/2022
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto:
a) rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Controparte_1
confronti della appellante;
Parte_1
b) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive (con riferimento alla retribuzione corrispondente al IV livello) limitatamente ai periodi dal 2.1.2015 al 28.2.2016 e dall'11.6.2017 al
5.2.2018, determinati nella misura complessiva di € 2.992,64;
c) in via ulteriormente gradata, determinare le differenze retributive spettanti alla (con riferimento alla retribuzione corrispondente al IV CP_1
livello), per il periodo dal settembre 2010 al maggio 2018 nella misura complessiva di € 9.923,56 (di cui € 6.930,92 per il periodo dal settembre 2010 al dicembre 2014, ed € 2.992,64 dal 2.1.2015 al maggio 2018, il tutto già comprensivo della quota differenziale sul TFR);
d) in ogni caso, riformare il capo della sentenza appellata, per la parte relativa all'onere delle spese processuali, con condanna della al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese per il doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, con compensazione delle spese per il primo grado e vittoria delle spese a favore dell'appellante per il presente grado di giudizio.
Condannare altresì l'appellata alla restituzione delle somme incassate sulla base della sentenza di primo grado, siccome provvisoriamente esecutiva.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
in via preliminare dichiarare: a) la inammissibilità, nullità, delle domande proposte dall'appellante nelle conclusioni sub b); c); d) per i motivi dedotti e per violazione dell'art. 437 c.p.c; b) l'inammissibilità dei conteggi elaborati e riportati nel corpo dell'atto di appello, alla pagina 15-16-17-18, chiedendone sin d'ora lo stralcio, per i motivi dedotti;
c) nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le argomentazioni su indicate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Controparte_1
al fine di ottenerne il pagamento di differenze di retribuzione – Parte_1 ivi compresa l'incidenza sul Tfr già percepito - rivenienti dallo svolgimento di mansioni superiori e del lavoro alla cassa (indennità di cassa) nonché per il lavoro straordinario e domenicale.
A tal fine la allegava, per quanto ancora rileva in questo grado: CP_1
di essere stata assunta il 2.3.2009 con contratto part time a tempo indeterminato (20 ore settimanali) in qualità di operaia, inquadrata al V livello del
CCNL Commercio e terziario, di essere stata licenziata per g.m.o. il 16.5.2018 (e di avere proposto altra causa di impugnativa del licenziamento), di avere lavorato in varie sedi della società svolgendo, in distinti periodi, ora mansioni di addetta alla vendita e “sala mostra”, ora di addetta alla cassa, di avere, in particolare, svolto mansioni superiori, rispetto a quelle di inquadramento, di addetta alla cassa nei periodi 2.1.2015-28.2.2016, 11.6.2017-
31.8.2017, 1.9.2017-5.2.2018, nonché lavoro straordinario e domenicale.
Nelle premesse, la lavoratrice deduceva <analizzando la classificazione
[del CCNL] emerge che sono inserite, soprattutto, figure di “aiuto commesso”
“aiutante commesso”; viene, infine, precisato che “l'aiutante commesso permane al quinto livello per 18 mesi>>. E più avanti <Pertanto, in virtù della operata classificazione, la signora avendo svolto mansioni di cassiera, va CP_1
“inquadrata” per i relativi periodi, al quarto livello con ogni conseguenza di legge.
In ogni caso, il rapporto di lavoro essendosi protratto per ben oltre i 18 mesi previsti nel contatto collettivo applicato determina, automaticamente, il riconoscimento del superiore livello.>>.
La lavoratrice chiedeva quindi:
(a) accertare le mansioni superiori svolte nei periodi in cui è stata impiegata come addetta alla cassa, con conseguente inquadramento, per tali periodi, al livello quarto del contratto collettivo applicato, con ogni conseguenza di legge sia in ordine alle differenze retributive pretese, nonché a titolo di differenze su TFR come indicato nell'elaborato contabile allegato al ricorso
3 (b) accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di cassa relativamente ai periodi predetti, della maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata di domenica, nonché per il lavoro straordinario svolto nel periodo
11.6.2017-31.8.2017, con condanna della società al pagamento della somma complessiva di € 43.436,23 per tutti i titoli dedotti nelle premesse ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione
La società, che chiariva di svolgere attività di commercio nel settore dell'arredamento, si costituiva contestando lo svolgimento delle mansioni superiori e replicando che < la ricorrente non ha mai svolto mansioni di “vendita”, e non è mai stata “addetta alla cassa”, ma si limitava a ricevere la clientela e ad indirizzarla verso i venditori in base alle specifiche necessità e richieste;
inoltre, si occupava di vigilare sulla clientela che, accedendo in negozio, intendeva visionare la merce esposta, di riordinare la merce esposta, ricevere la corrispondenza ed i pacchi, curare il confezionamento e la consegna della merce successivamente alla vendita. Attività tutte che corrispondono al livello di inquadramento (quinto del
CCNL commercio-terziario) effettivamente riconosciuto e della corrispondente retribuzione regolarmente corrisposta, come da buste paga, che si producono per all'intero periodo lavorativo.>>.
Svolta istruttoria testimoniale a mezzo di due testi per parte, e disposti nuovi conteggi, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, precisando preliminarmente che < delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente con conseguente inquadramento al livello quarto del Ccnl applicato e dall'altro il riconoscimento del “diritto della stessa al relativo pagamento delle indennità di cassa relativamente ai predetti periodi, nonché alla prevista maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata di domenica, nonché per il lavoro straordinario svolto nel periodo di cui al punto 7 delle premesse del presente atto, con condanna della società resistente […] al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 43.436,23”. >>.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società; riteneva dimostrato per testi lo svolgimento delle mansioni superiori del IV livello, riteneva anche il diritto al superiore inquadramento atteso che la lavoratrice
4 aveva computo di 18 mesi di anzianità nel livello inferiore, a norma del CCNL;
riconosceva il diritto al Tfr atteso che nel giudizio d'impugnazione del licenziamento non era stata chiesta la reintegra ma soltanto la tutela risarcitoria [e quindi il rapporto era da ritenersi ormai concluso].
Atteso quanto si dirà oltre, giova riportare il seguente brano della motivazione:
Ebbene, in ordine alle mansioni sono apparse maggiormente attendibili in quanto più puntuali le dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente, entrambe clienti del negozio che, avendo avuto contatti diretti proprio con la ricorrente, hanno confermato che la stessa non si limitava a quella non meglio precisata
“accoglienza” della clientela dedotta da parte resistente ma redigeva essa stessa un preventivo (come quello predisposto dalla ricorrente alla teste ). È allora Tes_1
evidente che il livello di inquadramento riconosciuto dalla parte datoriale, ossia il
V del CCNL di riferimento, appare inadeguato in quanto proprio del profilo professionale (si vedano relative declaratorie contrattuali) dell'aiuto commesso.
Le mansioni svolte rientrano invece pienamente nei “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” come quelle svolte dal “commesso alla vendita al pubblico”, figura contrattualmente riconducibile al superiore IV livello. Posto allora che le deduzioni attoree di riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello richiesto non si basano esclusivamente sullo svolgimento di mansioni di addetta alla cassa, occorre riconoscere il diritto della ricorrente al superiore inquadramento, seppure solo a decorrere dallo scadere dei 18 mesi dall'inizio del rapporto.
Occorre infatti considerare che da un lato la stessa ricorrente nelle conclusioni del ricorso chiede di “riconoscere le mansioni superiori…nei periodi in cui la stessa è stata addetta alla cassa….” e che nel corpo del ricorso (si veda pag.1 cap 4 dei conteggi che fanno parte integrante del ricorso) è espressamente indicata quale data a partire dalla quale la ricorrente ha svolto mansioni di addetta cassa quella del 2.1.2015, dall'altro dovendo interpretare le conclusioni, per pacifica giurisprudenza, alla luce di una valutazione complessiva delle argomentazioni e deduttore svolte nel corpo dell'atto, non può non considerarsi che la ricorrente all'ultimo capoverso di pag. 4 chiede espressamente
l'applicazione della disposizione collettiva per cui sussiste il diritto al
5 riconoscimento del superiore livello IV dopo 18 mesi di anzianità nel livello inferiore (nella specie il V livello).
Il Tribunale dunque così statuiva: accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento, a decorrere dal 1° settembre 2010, nel IV livello del Commercio e Terziario e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 23.334,4 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa per la metà le spese di lite e condanna la convenuta al rimborso del residuo che liquida in € 4.300,00, comprese spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
La ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
lamentando:
(1) erroneità del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per il livello superiore per il più ampio periodo settembre 2010-maggio 2018,
e non solo per quegli specifici periodi in cui la ricorrente dedusse di essere stata addetta alla cassa, con indebito ampliamento della causa petendi (il decorso di 18 mesi di inquadramento nel livello inferiore) estranea a quella addotta in primo grado (svolgimento di mansioni superiori nel periodo in cui la lavoratrice sarebbe stata svolta attività di cassa);
(2) inadeguato esame della declaratoria contrattuale, che menzionerebbe attività non riferite dai testi. Contraddittoria ed erronea valutazione dell'attendibilità dei testi e delle testimonianze. Erronea applicazione del CCNL in ordine alla valenza del periodo di 18 mesi trascorso nell'inquadramento inferiore, in quanto, in particolare, la progressione automatica di livello (dal quinto al quarto) dopo 18 mesi di lavoro sarebbe previsto solo per alcune mansioni nell'ambito di imprese del tutto differenti rispetto a quella dell'appellante (art. 100 Ccnl);
(3) illogicità ed erroneità dei conteggi;
6 (4) ingiustizia della compensazione delle spese, dal momento che la soccombenza reciproca avrebbe imposto la compensazione integrale delle spese;
e, comunque, liquidazione eccessiva delle spese.
La è costituta in appello replicando nel merito dei motivi di Pt_3
gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
La non ha impugnato a sua volta il rigetto della domanda afferente Pt_3 all'indennità di cassa, allo straordinario e al lavoro domenicale, sicché per tale parte la sentenza è passata in giudicato.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Conviene anzitutto ribadire che il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente volta al riconoscimento dell'indennità di cassa, e tale pronunzia non è stata appellata.
Va poi considerato che il contratto di lavoro non esplicitava le mansioni della ma deduceva il profilo generico di operaia. CP_1
La società, da parte sua, ha allegato che la lavoratrice era addetta alla filiale di esposizione in via Nettunense (sala mostra), e talora assegnata a svolgere le medesime mansioni presso il negozio principale della datrice di lavoro in via
Ardeatina a Lavinio. Deduce che la lavoratrice non avrebbe mai svolto mansioni di
“vendita”, e non sarebbe mai stata addetta alla cassa, bensì si limitava a ricevere la clientela e ad indirizzarla verso i venditori in base alle specifiche necessità e richieste;
inoltre, si occupava di vigilare sulla clientela che, accedendo in negozio, intendeva visionare la merce esposta, di riordinare la merce esposta, ricevere la corrispondenza ed i pacchi, curare il confezionamento e la consegna della merce successivamente alla vendita.
7 I testimoni della lavoratrice hanno fatto cenno, sia pure in casi episodici in cui si recarono presso la società, di essere stati serviti dalla ricorrente, ricordando che questa stava anche in cassa (teste ), e che la lavoratrice fece loro dei Tes_2 preventivi ( ) o lo “sviluppo” del costo e tutto il necessario” ( ). A Tes_2 Tes_1 tali dichiarazioni si aggiungono quelle dei testi del datore di lavoro. Un'impiegata amministrativa della società ( ) ricorda di avere visto la Parte_4 CP_1
accogliere i clienti e dare spiegazioni sui materiali, pur non sapendo se la lavoratrice facesse o no anche i preventivi. La responsabile di cassa addetta alle vendite ha ricordato che la “faceva accoglienza ai clienti “nel senso che poteva dare CP_1 consigli “sul posizionamento della merce, in quanto la merce è già tutta esposta”.
Ora, da tali dichiarazioni emerge, ad avviso della Corte, che la CP_1
fosse addetta, se non alla vendita vera e propria, quantomeno ad operazioni ausiliarie alla vendita, rientrando nella declaratoria generale del IV livello, al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite.), laddove quelle del V sono decisamente più generiche e attenuate
(lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze). Le stesse mansioni dichiarate dai testi del datore di lavoro depongono in questo senso, e questo è coerente con la realtà del commercio nel settore, in quanto l'accoglienza al cliente, qualificata con la fornitura di spiegazioni di materiali ( ) e sul consiglio sul posizionamento della merce ( ) Parte_4 Per_1
integrano già una illustrazione del prodotto che costituisce quantomeno operazione ausiliaria alla vendita. Il fatto poi che le testi di parte ricorrente abbiano ricordato attività anche più delicate come, ad esempio, quella afferente al preventivo non farebbe che rinforzare una conclusione già raggiungibile base alle altre dichiarazioni. Né sembrano inattendibili le clienti solo per le circostanze evidenziate dall'appellante, non essendo affatto inverosimile che le stesse si siano recate più volte e a distanza di tempo presso il negozio e/o non abbiano sempre acquistato. Ad ogni modo, pure restando alle operazioni riferite dalle sole testi diparte datoriale, attese le considerazioni testé effettuate, lo svolgimento di mansioni superiori da parte della risulta ad avviso della Corte CP_1
riscontrato.
8 Ciò assorbe il problema del superamento dei 18 mesi nell'inquadramento inferiore per gli aiuto-commesso, per il semplice motivo che tale profilo non si attaglia affatto alla Va poi considerato che, leggendo la domanda CP_1
secondo il suddetto criterio della totalità, il richiamo di tale progressione implica ed esprime anche un evidente riferimento temporale all'esercizio di mansioni superiori, ragion per cui è condivisibile la decisione laddove il Tribunale non limita l'accertamento del diritto ai soli periodi per cui la lavoratrice dedusse lo svolgimento delle mansioni di cassa. In altre parole, le peculiarità della prestazione, consistente nell'assicurare operazioni tipicamente finalizzate alla vendita, radica il diritto alle mansioni superiori già dall'inizio del rapporto (ma la lavoratrice non ha appellato la decorrenza successiva stabilita dal Tribunale, che resta quindi ferma).
Quanto ai conteggi, l'appellante ha contestato specificamente il conteggio del Tribunale, con argomenti condivisibili. Va al riguardo ricordato che il Tribunale aveva in corso di causa invitato a riformulare i conteggi calcolando quale dies a quo del credito l'anno 2015, ma poi nella decisione ha anticipato tale decorrenza al
2000, operando una contaminatio tra i conteggi come riformulati per gli ultimi tre anni (2015-2018) e quelli inizialmente allegati dalla ricorrente per tutto il periodo.
La società eccepisce, ad avviso della Corte del tutto condivisibilmente:
“il tribunale aveva richiesto la riformulazione dei conteggi, limitatamente al periodo dal 2.1.2015 al maggio 2018, e per la sola quota differenziale della retribuzione base per le ore indicate nelle buste paga.
Sulla scorta di tale riconteggio è emerso che, per il periodo indicato
(2.1.2015-5.2.2018) l'ammontare delle differenze tra i due livelli era pari a €
2.992,64 (comprensivi anche della quota di Tfr, a fronte di oltre 20.000 indicati nei conteggi allegati al ricorso per lo stesso periodo).
In modo abnorme, illegittimo ed illogico, il tribunale ha confermato tale conteggio, per il periodo del triennio 2015-2018, riconoscendo, appunto, per il triennio 2015-2018 il diritto a differenze retributive per € 2.992,64. Illogicamente, ed illegittimamente, in modo del tutto abnorme, ha invece determinato le differenze retributive per il restante periodo - dal 1.9.2010 al 31.12.2014 (cinque anni) - in ben € 16.841,76, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, recepiti tal quali.
L'illegittimità della decisione emerge ictu oculi, sulla scorta della immediata considerazione che se le differenze per tre anni ammontano a meno di
9
3.000 euro (come pur riconosce il tribunale), per i precedenti cinque anni non possono essere certo di quasi 17 mila euro.”.
La società ha quindi operato nuovi dettagliati conteggi in appello, che la appellata, eccependone infondatamente la novità (si tratta infatti non già di allegazioni nuove ma di osservazioni sulla decisione) e non accettando il contraddittorio sugli stessi, e null'altro sostanzialmente eccependo in merito, finisce in pratica per non contestare specificamente.
In base ai nuovi conteggi, pertanto, la somma dovuta alla ricorrente secondo la subordinata formulata dall'appellante, si riducono alla somma di € 9.930,92 comprensive di differenza sul Tfr.
All'esito dunque del doppio grado, e rivalutata complessivamente la questione, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del doppio grado attesa la soccombenza reciproca e il notevole scostamento tra la somma inizialmente rivendicata dalla (43.436,23), quella riconosciuta dal Tribunale (€ CP_1
23.334,4) e quella finalmente riconosciuta in esito al giudizio (€ 9.930,92), ponendo le residue a carico dell'appellante.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna la a corrispondere Parte_1
a la somma complessiva di € 9.930,92 oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi dal dì della maturazione del diritto al saldo.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado e pone le residue a carico dell'appellante, determinate per l'intero in € 4.000,00 per compensi per il primo grado e in € 3.000,00 per compensi per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 25 settembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2358/2022 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
cod. fisc. , con sede in Anzio, via Parte_1 P.IVA_1
Ardeatina n. 510 in persona dell'Amministratore Unico Parte_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Domenico Spagnuolo
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuela Ludovisi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di
Velletri n. 630/2022
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto:
a) rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Controparte_1
confronti della appellante;
Parte_1
b) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive (con riferimento alla retribuzione corrispondente al IV livello) limitatamente ai periodi dal 2.1.2015 al 28.2.2016 e dall'11.6.2017 al
5.2.2018, determinati nella misura complessiva di € 2.992,64;
c) in via ulteriormente gradata, determinare le differenze retributive spettanti alla (con riferimento alla retribuzione corrispondente al IV CP_1
livello), per il periodo dal settembre 2010 al maggio 2018 nella misura complessiva di € 9.923,56 (di cui € 6.930,92 per il periodo dal settembre 2010 al dicembre 2014, ed € 2.992,64 dal 2.1.2015 al maggio 2018, il tutto già comprensivo della quota differenziale sul TFR);
d) in ogni caso, riformare il capo della sentenza appellata, per la parte relativa all'onere delle spese processuali, con condanna della al CP_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese per il doppio grado di giudizio, ovvero, in via gradata, con compensazione delle spese per il primo grado e vittoria delle spese a favore dell'appellante per il presente grado di giudizio.
Condannare altresì l'appellata alla restituzione delle somme incassate sulla base della sentenza di primo grado, siccome provvisoriamente esecutiva.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
in via preliminare dichiarare: a) la inammissibilità, nullità, delle domande proposte dall'appellante nelle conclusioni sub b); c); d) per i motivi dedotti e per violazione dell'art. 437 c.p.c; b) l'inammissibilità dei conteggi elaborati e riportati nel corpo dell'atto di appello, alla pagina 15-16-17-18, chiedendone sin d'ora lo stralcio, per i motivi dedotti;
c) nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le argomentazioni su indicate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Controparte_1
al fine di ottenerne il pagamento di differenze di retribuzione – Parte_1 ivi compresa l'incidenza sul Tfr già percepito - rivenienti dallo svolgimento di mansioni superiori e del lavoro alla cassa (indennità di cassa) nonché per il lavoro straordinario e domenicale.
A tal fine la allegava, per quanto ancora rileva in questo grado: CP_1
di essere stata assunta il 2.3.2009 con contratto part time a tempo indeterminato (20 ore settimanali) in qualità di operaia, inquadrata al V livello del
CCNL Commercio e terziario, di essere stata licenziata per g.m.o. il 16.5.2018 (e di avere proposto altra causa di impugnativa del licenziamento), di avere lavorato in varie sedi della società svolgendo, in distinti periodi, ora mansioni di addetta alla vendita e “sala mostra”, ora di addetta alla cassa, di avere, in particolare, svolto mansioni superiori, rispetto a quelle di inquadramento, di addetta alla cassa nei periodi 2.1.2015-28.2.2016, 11.6.2017-
31.8.2017, 1.9.2017-5.2.2018, nonché lavoro straordinario e domenicale.
Nelle premesse, la lavoratrice deduceva <analizzando la classificazione
[del CCNL] emerge che sono inserite, soprattutto, figure di “aiuto commesso”
“aiutante commesso”; viene, infine, precisato che “l'aiutante commesso permane al quinto livello per 18 mesi>>. E più avanti <Pertanto, in virtù della operata classificazione, la signora avendo svolto mansioni di cassiera, va CP_1
“inquadrata” per i relativi periodi, al quarto livello con ogni conseguenza di legge.
In ogni caso, il rapporto di lavoro essendosi protratto per ben oltre i 18 mesi previsti nel contatto collettivo applicato determina, automaticamente, il riconoscimento del superiore livello.>>.
La lavoratrice chiedeva quindi:
(a) accertare le mansioni superiori svolte nei periodi in cui è stata impiegata come addetta alla cassa, con conseguente inquadramento, per tali periodi, al livello quarto del contratto collettivo applicato, con ogni conseguenza di legge sia in ordine alle differenze retributive pretese, nonché a titolo di differenze su TFR come indicato nell'elaborato contabile allegato al ricorso
3 (b) accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di cassa relativamente ai periodi predetti, della maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata di domenica, nonché per il lavoro straordinario svolto nel periodo
11.6.2017-31.8.2017, con condanna della società al pagamento della somma complessiva di € 43.436,23 per tutti i titoli dedotti nelle premesse ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione
La società, che chiariva di svolgere attività di commercio nel settore dell'arredamento, si costituiva contestando lo svolgimento delle mansioni superiori e replicando che < la ricorrente non ha mai svolto mansioni di “vendita”, e non è mai stata “addetta alla cassa”, ma si limitava a ricevere la clientela e ad indirizzarla verso i venditori in base alle specifiche necessità e richieste;
inoltre, si occupava di vigilare sulla clientela che, accedendo in negozio, intendeva visionare la merce esposta, di riordinare la merce esposta, ricevere la corrispondenza ed i pacchi, curare il confezionamento e la consegna della merce successivamente alla vendita. Attività tutte che corrispondono al livello di inquadramento (quinto del
CCNL commercio-terziario) effettivamente riconosciuto e della corrispondente retribuzione regolarmente corrisposta, come da buste paga, che si producono per all'intero periodo lavorativo.>>.
Svolta istruttoria testimoniale a mezzo di due testi per parte, e disposti nuovi conteggi, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, precisando preliminarmente che < delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente con conseguente inquadramento al livello quarto del Ccnl applicato e dall'altro il riconoscimento del “diritto della stessa al relativo pagamento delle indennità di cassa relativamente ai predetti periodi, nonché alla prevista maggiorazione per il lavoro svolto nella giornata di domenica, nonché per il lavoro straordinario svolto nel periodo di cui al punto 7 delle premesse del presente atto, con condanna della società resistente […] al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 43.436,23”. >>.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società; riteneva dimostrato per testi lo svolgimento delle mansioni superiori del IV livello, riteneva anche il diritto al superiore inquadramento atteso che la lavoratrice
4 aveva computo di 18 mesi di anzianità nel livello inferiore, a norma del CCNL;
riconosceva il diritto al Tfr atteso che nel giudizio d'impugnazione del licenziamento non era stata chiesta la reintegra ma soltanto la tutela risarcitoria [e quindi il rapporto era da ritenersi ormai concluso].
Atteso quanto si dirà oltre, giova riportare il seguente brano della motivazione:
Ebbene, in ordine alle mansioni sono apparse maggiormente attendibili in quanto più puntuali le dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente, entrambe clienti del negozio che, avendo avuto contatti diretti proprio con la ricorrente, hanno confermato che la stessa non si limitava a quella non meglio precisata
“accoglienza” della clientela dedotta da parte resistente ma redigeva essa stessa un preventivo (come quello predisposto dalla ricorrente alla teste ). È allora Tes_1
evidente che il livello di inquadramento riconosciuto dalla parte datoriale, ossia il
V del CCNL di riferimento, appare inadeguato in quanto proprio del profilo professionale (si vedano relative declaratorie contrattuali) dell'aiuto commesso.
Le mansioni svolte rientrano invece pienamente nei “compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” come quelle svolte dal “commesso alla vendita al pubblico”, figura contrattualmente riconducibile al superiore IV livello. Posto allora che le deduzioni attoree di riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello richiesto non si basano esclusivamente sullo svolgimento di mansioni di addetta alla cassa, occorre riconoscere il diritto della ricorrente al superiore inquadramento, seppure solo a decorrere dallo scadere dei 18 mesi dall'inizio del rapporto.
Occorre infatti considerare che da un lato la stessa ricorrente nelle conclusioni del ricorso chiede di “riconoscere le mansioni superiori…nei periodi in cui la stessa è stata addetta alla cassa….” e che nel corpo del ricorso (si veda pag.1 cap 4 dei conteggi che fanno parte integrante del ricorso) è espressamente indicata quale data a partire dalla quale la ricorrente ha svolto mansioni di addetta cassa quella del 2.1.2015, dall'altro dovendo interpretare le conclusioni, per pacifica giurisprudenza, alla luce di una valutazione complessiva delle argomentazioni e deduttore svolte nel corpo dell'atto, non può non considerarsi che la ricorrente all'ultimo capoverso di pag. 4 chiede espressamente
l'applicazione della disposizione collettiva per cui sussiste il diritto al
5 riconoscimento del superiore livello IV dopo 18 mesi di anzianità nel livello inferiore (nella specie il V livello).
Il Tribunale dunque così statuiva: accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento, a decorrere dal 1° settembre 2010, nel IV livello del Commercio e Terziario e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 23.334,4 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa per la metà le spese di lite e condanna la convenuta al rimborso del residuo che liquida in € 4.300,00, comprese spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
La ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
lamentando:
(1) erroneità del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per il livello superiore per il più ampio periodo settembre 2010-maggio 2018,
e non solo per quegli specifici periodi in cui la ricorrente dedusse di essere stata addetta alla cassa, con indebito ampliamento della causa petendi (il decorso di 18 mesi di inquadramento nel livello inferiore) estranea a quella addotta in primo grado (svolgimento di mansioni superiori nel periodo in cui la lavoratrice sarebbe stata svolta attività di cassa);
(2) inadeguato esame della declaratoria contrattuale, che menzionerebbe attività non riferite dai testi. Contraddittoria ed erronea valutazione dell'attendibilità dei testi e delle testimonianze. Erronea applicazione del CCNL in ordine alla valenza del periodo di 18 mesi trascorso nell'inquadramento inferiore, in quanto, in particolare, la progressione automatica di livello (dal quinto al quarto) dopo 18 mesi di lavoro sarebbe previsto solo per alcune mansioni nell'ambito di imprese del tutto differenti rispetto a quella dell'appellante (art. 100 Ccnl);
(3) illogicità ed erroneità dei conteggi;
6 (4) ingiustizia della compensazione delle spese, dal momento che la soccombenza reciproca avrebbe imposto la compensazione integrale delle spese;
e, comunque, liquidazione eccessiva delle spese.
La è costituta in appello replicando nel merito dei motivi di Pt_3
gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
La non ha impugnato a sua volta il rigetto della domanda afferente Pt_3 all'indennità di cassa, allo straordinario e al lavoro domenicale, sicché per tale parte la sentenza è passata in giudicato.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Conviene anzitutto ribadire che il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente volta al riconoscimento dell'indennità di cassa, e tale pronunzia non è stata appellata.
Va poi considerato che il contratto di lavoro non esplicitava le mansioni della ma deduceva il profilo generico di operaia. CP_1
La società, da parte sua, ha allegato che la lavoratrice era addetta alla filiale di esposizione in via Nettunense (sala mostra), e talora assegnata a svolgere le medesime mansioni presso il negozio principale della datrice di lavoro in via
Ardeatina a Lavinio. Deduce che la lavoratrice non avrebbe mai svolto mansioni di
“vendita”, e non sarebbe mai stata addetta alla cassa, bensì si limitava a ricevere la clientela e ad indirizzarla verso i venditori in base alle specifiche necessità e richieste;
inoltre, si occupava di vigilare sulla clientela che, accedendo in negozio, intendeva visionare la merce esposta, di riordinare la merce esposta, ricevere la corrispondenza ed i pacchi, curare il confezionamento e la consegna della merce successivamente alla vendita.
7 I testimoni della lavoratrice hanno fatto cenno, sia pure in casi episodici in cui si recarono presso la società, di essere stati serviti dalla ricorrente, ricordando che questa stava anche in cassa (teste ), e che la lavoratrice fece loro dei Tes_2 preventivi ( ) o lo “sviluppo” del costo e tutto il necessario” ( ). A Tes_2 Tes_1 tali dichiarazioni si aggiungono quelle dei testi del datore di lavoro. Un'impiegata amministrativa della società ( ) ricorda di avere visto la Parte_4 CP_1
accogliere i clienti e dare spiegazioni sui materiali, pur non sapendo se la lavoratrice facesse o no anche i preventivi. La responsabile di cassa addetta alle vendite ha ricordato che la “faceva accoglienza ai clienti “nel senso che poteva dare CP_1 consigli “sul posizionamento della merce, in quanto la merce è già tutta esposta”.
Ora, da tali dichiarazioni emerge, ad avviso della Corte, che la CP_1
fosse addetta, se non alla vendita vera e propria, quantomeno ad operazioni ausiliarie alla vendita, rientrando nella declaratoria generale del IV livello, al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite.), laddove quelle del V sono decisamente più generiche e attenuate
(lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze). Le stesse mansioni dichiarate dai testi del datore di lavoro depongono in questo senso, e questo è coerente con la realtà del commercio nel settore, in quanto l'accoglienza al cliente, qualificata con la fornitura di spiegazioni di materiali ( ) e sul consiglio sul posizionamento della merce ( ) Parte_4 Per_1
integrano già una illustrazione del prodotto che costituisce quantomeno operazione ausiliaria alla vendita. Il fatto poi che le testi di parte ricorrente abbiano ricordato attività anche più delicate come, ad esempio, quella afferente al preventivo non farebbe che rinforzare una conclusione già raggiungibile base alle altre dichiarazioni. Né sembrano inattendibili le clienti solo per le circostanze evidenziate dall'appellante, non essendo affatto inverosimile che le stesse si siano recate più volte e a distanza di tempo presso il negozio e/o non abbiano sempre acquistato. Ad ogni modo, pure restando alle operazioni riferite dalle sole testi diparte datoriale, attese le considerazioni testé effettuate, lo svolgimento di mansioni superiori da parte della risulta ad avviso della Corte CP_1
riscontrato.
8 Ciò assorbe il problema del superamento dei 18 mesi nell'inquadramento inferiore per gli aiuto-commesso, per il semplice motivo che tale profilo non si attaglia affatto alla Va poi considerato che, leggendo la domanda CP_1
secondo il suddetto criterio della totalità, il richiamo di tale progressione implica ed esprime anche un evidente riferimento temporale all'esercizio di mansioni superiori, ragion per cui è condivisibile la decisione laddove il Tribunale non limita l'accertamento del diritto ai soli periodi per cui la lavoratrice dedusse lo svolgimento delle mansioni di cassa. In altre parole, le peculiarità della prestazione, consistente nell'assicurare operazioni tipicamente finalizzate alla vendita, radica il diritto alle mansioni superiori già dall'inizio del rapporto (ma la lavoratrice non ha appellato la decorrenza successiva stabilita dal Tribunale, che resta quindi ferma).
Quanto ai conteggi, l'appellante ha contestato specificamente il conteggio del Tribunale, con argomenti condivisibili. Va al riguardo ricordato che il Tribunale aveva in corso di causa invitato a riformulare i conteggi calcolando quale dies a quo del credito l'anno 2015, ma poi nella decisione ha anticipato tale decorrenza al
2000, operando una contaminatio tra i conteggi come riformulati per gli ultimi tre anni (2015-2018) e quelli inizialmente allegati dalla ricorrente per tutto il periodo.
La società eccepisce, ad avviso della Corte del tutto condivisibilmente:
“il tribunale aveva richiesto la riformulazione dei conteggi, limitatamente al periodo dal 2.1.2015 al maggio 2018, e per la sola quota differenziale della retribuzione base per le ore indicate nelle buste paga.
Sulla scorta di tale riconteggio è emerso che, per il periodo indicato
(2.1.2015-5.2.2018) l'ammontare delle differenze tra i due livelli era pari a €
2.992,64 (comprensivi anche della quota di Tfr, a fronte di oltre 20.000 indicati nei conteggi allegati al ricorso per lo stesso periodo).
In modo abnorme, illegittimo ed illogico, il tribunale ha confermato tale conteggio, per il periodo del triennio 2015-2018, riconoscendo, appunto, per il triennio 2015-2018 il diritto a differenze retributive per € 2.992,64. Illogicamente, ed illegittimamente, in modo del tutto abnorme, ha invece determinato le differenze retributive per il restante periodo - dal 1.9.2010 al 31.12.2014 (cinque anni) - in ben € 16.841,76, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, recepiti tal quali.
L'illegittimità della decisione emerge ictu oculi, sulla scorta della immediata considerazione che se le differenze per tre anni ammontano a meno di
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3.000 euro (come pur riconosce il tribunale), per i precedenti cinque anni non possono essere certo di quasi 17 mila euro.”.
La società ha quindi operato nuovi dettagliati conteggi in appello, che la appellata, eccependone infondatamente la novità (si tratta infatti non già di allegazioni nuove ma di osservazioni sulla decisione) e non accettando il contraddittorio sugli stessi, e null'altro sostanzialmente eccependo in merito, finisce in pratica per non contestare specificamente.
In base ai nuovi conteggi, pertanto, la somma dovuta alla ricorrente secondo la subordinata formulata dall'appellante, si riducono alla somma di € 9.930,92 comprensive di differenza sul Tfr.
All'esito dunque del doppio grado, e rivalutata complessivamente la questione, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del doppio grado attesa la soccombenza reciproca e il notevole scostamento tra la somma inizialmente rivendicata dalla (43.436,23), quella riconosciuta dal Tribunale (€ CP_1
23.334,4) e quella finalmente riconosciuta in esito al giudizio (€ 9.930,92), ponendo le residue a carico dell'appellante.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna la a corrispondere Parte_1
a la somma complessiva di € 9.930,92 oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi dal dì della maturazione del diritto al saldo.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado e pone le residue a carico dell'appellante, determinate per l'intero in € 4.000,00 per compensi per il primo grado e in € 3.000,00 per compensi per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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