Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1979, n. 1022
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Sentenza 16 febbraio 1979

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L'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e un organismo autonomo, avente soggettivita distinta da quella degli enti partecipanti, in quanto trattasi (come si desume dalle ragioni giustificative della sua Costituzione e dalle funzioni ad esso demandate, risultanti dagli accordi che lo concernono, del 9 e del 23 maggio e del 7 agosto 1956) di un organismo di collegamento che, pur essendo costituito per intervento comune degli enti mutualistici, della fofi e degli ordini provinciali dei farmacisti, e tuttavia investito della gestione di interessi contrastanti, ma in piena autonomia, atteso che la sua struttura e paritetica ed il suo carattere e nazionale, rispetto alle associazioni dei farmacisti, che hanno, invece, carattere provinciale. Da cio consegue che configurabile e il "comando" di personale delle associazioni farmacisti presso l'ufficio fiduciario, che - quale associazione non riconosciuta - pur non essendo dotato di personalita giuridica, e tuttavia configurato dall'ordinamento come un soggetto di diritto distinto dagli associati. ( V 3887/78, mass n 393483; ( V 1684/78, mass n 391089; ( V 4252/76, mass n 382943).*

Nel caso di "distacco" o "comando" di personale dell'associazione farmacisti presso l'ufficio sconti, il rapporto di lavoro permane in capo alla predetta associazione, originaria datrice di lavoro, sicche l'effettivita e liceita della risoluzione dello stesso rapporto, seguita dalla diretta assunzione da parte dello ufficio fiduciario, deve essere esaminata in base al disposto dell'art 20 dell'accordo 14 aprile 1972, in quanto l'esame e la interpretazione delle corrispondenti clausole potrebbe condurre alla conclusione che il secondo rapporto non si puo considerare unificato con quello precedente. (nella specie, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la unicita e continuita del rapporto, del tutto trascurando l'indagine di cui sopra, e stata cassata per omesso esame di punto decisivo della controversia prospettato dalle parti). ( Conf 3887/78, mass n 393483).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1979, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1022
    Data del deposito : 16 febbraio 1979

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