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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32990 2024 RG
FRA
Avv. CECCARELLI SARA e Parte_1
MARTINO SIMONE
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha agito per onere Parte_1
l'accertamento dello stato sanitario volto al riconoscimento della indennità di accompagnamento nonché la condanna dell' al pagamento delle conseguenti CP_1 spettanze, con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia e con interessi sui ratei arretrati, vinte le spese processuali. Ha allegato che già accertata disabile grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 e beneficiaria di indennità di accompagnamento nell'anno 2020, entrambi rivedibili, in data 5 febbraio 2024 era stata sottoposta a visita medica di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti di cui sopra dette prestazioni;
che - in data 12 febbraio 2024 l aveva comunicato l'esito della visita CP_1 medico-legale, con cui era stata riconosciuta;
(-) disabile ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 (doc. n. 4), e (-) «invalid[a] con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 l. 118/71», negandole quindi la percezione dell'indennità di accompagnamento (doc. n. 1); - con ricorso per l'accertamento tecnico preventivo del 22 aprile aveva impugnato il giudizio espresso dalla Commissione medica dell' nella parte CP_1 in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, l. n. 18 del 1980, producendo molti documenti anche sanitari.
In sede di ATP il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta era stato negato (come da CTU in tale fase depositata).
L' si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato quindi deciso, a seguito di rinnovo della CTU, con il rigetto del ricorso atteso che non sussistono i presupposti per il rinnovo della CTU della precedente fase. La relazione peritale condotta alla stregua di approfonditi accertamenti clinici, ampiamente motivata, e non contrastata da censure contenenti la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, può essere pienamente condivisa(1).
Orbene, premesso che quanto alla condanna relativa alla erogazione della prestazione, in ogni caso, questa non potrebbe comunque essere emessa per come ritenuto dalla S. Corte [“… nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, la pronuncia …” è “per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018). 47. E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.” (Cass. sent.
8.4.2019 n. 9755)] le censure avanzate all'elaborato peritale di prima fase (l'aver omesso di valutare compiutamente e complessivamente le patologie), non risultano infatti idonee a giustificare il rinnovo del primo accertamento peritale. Il CTU della prima fase, invero, considerando il complesso delle patologie denunciate ed anche attraverso l'anamnesi e l'esame obiettivo, ha escluso che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alla prestazione richiesta. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004). Con riguardo al procedimento di appello ed alla necessità di rinnovo della CTU, argomentazioni che possono mutatis mutandis estendersi anche alla odierna fattispecie (attesa l'analogia della norma di cui all'art. 445bis rispetto a quella dell'art. 352 cpc), del resto, l'opposizione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, ma anche, per essere idonea al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, insorgenza di nuove infermità: Cass. Ord. n. 18265/2020) qualora l'assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate successivamente. Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921).
In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021). La S. Corte ha anche avuto modo di precisare che, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, debbano dedursi in ricorso “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” mentre risulta inammissibile il ricorso in cui “con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio di merito (Cass. ord. n. 18901/2017).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio.
Così decido in Roma, all'udienza del 09/01/2025 Il Giudice
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 v. Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20.04.2011 n° 9036