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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 947/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 947 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
-Appellante-
e
CP_1
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1894/2024 del 10.05.2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società indicata in epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellato e, per l'effetto, ha accertato il suo diritto all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, di diarie e trasferte al 50%, a decorrere dalla data di assunzione sino a giugno 2022,
e del compenso di riserva e del compenso di flessibilità a far data dall'01/01/2020 sino a giugno 2022; ha quindi condannato la società datrice al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal dipendente e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo i predetti emolumenti, oltre accessori come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della parziale reciproca soccombenza il Tribunale ne ha disposto la compensazione per metà e ha posto la restante metà a carico della società.
1 Avverso detta sentenza la datrice di lavoro ha proposto appello, chiedendone la riforma parziale, con conseguente rigetto di tutte le istanze attoree.
La controparte non si è costituita.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con nota depositata in data 22.07.2025 la società ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia al ricorso in appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
All'udienza del 06.10.2025 è comparso solo il difensore della società appellante, che si è riportato alla nota depositata telematicamente, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis
c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la società appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il
05.11.2024 e comunicato il 06.11.2024; anzi, parte appellante ha espressamente dichiarato di non aver provveduto alla predetta notificazione.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n.
6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione
2 del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez. 6
- L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Né occorre nella specie disporre il rinvio della causa a una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché la società appellante è comparsa in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame alla controparte.
Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge, e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale.
Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass. n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti
«costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia,
e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.10.2024 dalla
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza 1894/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 10.05.2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
3 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06.10.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 947 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
-Appellante-
e
CP_1
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1894/2024 del 10.05.2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società indicata in epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellato e, per l'effetto, ha accertato il suo diritto all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, di diarie e trasferte al 50%, a decorrere dalla data di assunzione sino a giugno 2022,
e del compenso di riserva e del compenso di flessibilità a far data dall'01/01/2020 sino a giugno 2022; ha quindi condannato la società datrice al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal dipendente e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo i predetti emolumenti, oltre accessori come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della parziale reciproca soccombenza il Tribunale ne ha disposto la compensazione per metà e ha posto la restante metà a carico della società.
1 Avverso detta sentenza la datrice di lavoro ha proposto appello, chiedendone la riforma parziale, con conseguente rigetto di tutte le istanze attoree.
La controparte non si è costituita.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con nota depositata in data 22.07.2025 la società ha dato atto di non aver notificato il ricorso introduttivo, depositando rinuncia al ricorso in appello e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
All'udienza del 06.10.2025 è comparso solo il difensore della società appellante, che si è riportato alla nota depositata telematicamente, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis
c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'appellato non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la società appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il
05.11.2024 e comunicato il 06.11.2024; anzi, parte appellante ha espressamente dichiarato di non aver provveduto alla predetta notificazione.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del
2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n.
6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione
2 del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez. 6
- L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Né occorre nella specie disporre il rinvio della causa a una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché la società appellante è comparsa in udienza, riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame alla controparte.
Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge, e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale.
Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass. n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti
«costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia,
e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.10.2024 dalla
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza 1894/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 10.05.2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
3 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06.10.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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