Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 03 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8445/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Silluzio per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- Resistente contumace -
AVENTE AD OGGETTO: benefici a favore dei disabili gravissimi.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 parte ricorrente chiedeva riconoscersi lo status di disabile gravissimo di cui al D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del
31/08/2018, per il riconoscimento del beneficio economico di cui ai medesimi
D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del 31/08/2018, con richiesta di consulenza tecnica per accertare la condizione clinica di essa ricorrente e la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui DPRS n. 589 del 31/08/2018 e s.m.i, a decorrere dalla data di presentazione Cont della domanda del chiesto beneficio;
e per l'effetto condannare l' resistente alla erogazione delle correlative somme. Cont Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' resistente nonostante regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 03 giugno 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento, non sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di Parte_1 disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute,
1
In particolare, con ordinanza del 05/02/2025 è stato conferito al CTU nominato il seguente incarico: “accerti se il ricorrente risulti effettivamente nelle condizioni di disabile gravissimo ex D.M. 26.09.2016 ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 3 D.M. 26.09.2016 (e alla stregua delle allegate tabelle e scale di valutazione) per l'applicazione dell'art. 9 della L. r. n. 8/2017 e s.m.i, e in relazione al Decreto Presidente Regione Siciliana n. 545/2017 e al D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018; specifichi in modo puntuale la decorrenza del requisito sanitario ed i motivi della stessa, nonché indichi l'eventuale sussistenza di aggravamenti e il momento dell'insorgenza di quest'ultimi”.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha concluso il suo giudizio ritenendo che in considerazione delle patologie da cui è affetta la ricorrente
“Severo deficit statico-dinamico per grave emiplegia sinistra con associata incontinenza urinaria in esiti di ictus cerebri da dissecazione della carotide interna destra”, ha affermato che “detta infermità NON sia tale da legittimare per la sunnominata la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del
D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016” (cfr
Conclusioni della Relazione di CTU - in atti -).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi.
Parte ricorrente in seno alle note depositate il 10/04/2025 e il 28/04/2025 e sulla scorta delle controdeduzioni dell'01/04/2025, riprodotte il 28/04/2025 formula richiesta di richiamo del CTU.
Tuttavia, considerato altresì che non è stata prodotta ulteriore documentazione si ritiene che il CTU abbia già risposto nella sua relazione ai punti che vengono evidenziati nelle controdeduzioni medico-legali depositate il giorno 01/04/2025 di guisa che non è necessario richiamare il CTU.
Ed infatti, il CTU ha chiarito “Va quindi tenuto presente, come precisato nell'articolato prima riportato, che per rientrare nella predetta condizione di 'disabilità gravissima' viene indicata la contestuale sussistenza dei due requisiti previsti e, cioè, di essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80
(o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013) e in possesso di almeno una delle infermità di trovarsi in una delle situazioni successivamente -
e puntualmente – elencate e descritte. Si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione
(anche per periodi brevi) comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte.
Ebbene, nel caso in esame, pur essendo riconosciuta la prima condizione (indennità di accompagnamento) non risulta soddisfatta la seconda in quanto nessuna delle condizioni patologiche incluse nell'elenco innanzi riportato sussiste a carico della
2 ricorrente. In particolare, pur in presenza della conclamata e grave compromissione motoria derivante dagli esiti del pregresso ictus cerebri del 2017
(emiparesi sinistra), non risulta documentato – né tanto meno obiettivato – che il bilancio muscolare complessivo ai 4 arti sia inferiore a 1 alla scala MRC (Medical
Research Council), né che il punteggio alla EDSS (Expanded Disability Status
Scale) sia pari o superiore a 9 [nel caso de quo non risulta pertinente la valutazione dello stadio Hoehn e Yahr, valido e utilizzato in genere per il morbo di
Parkinson]…” (cfr pagg. 5 e 6 della Relazione di CTU).
Pertanto, va ritenuto che in capo alla ricorrente non sussistono né sussistevano all'epoca della domanda amministrativa i requisiti sanitari per l'erogazione del beneficio economico per disabili gravissimi. Il ricorso va, dunque, rigettato. Cont Nulla va disposto sulle spese stante che l' parte vittoriosa, è contumace.
Le spese della consulenza tecnica del presente giudizio, liquidata con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8445/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Catania, 03 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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