Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l'invio della raccomandata al destinatario a norma dell'art. 139 cod. proc. civ. non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione.(Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato DE VIRGILIO VI GIULIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16112/02 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 13/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/06 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO
udito l'Avvocato DE VIRGILIS VINCENZI Giulia, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13/5/2002, il giudice di pace di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta da VI AL avverso la cartella esattoriale n. 097200105557071 relativa a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., ha respinto l'opposizione e compensato le spese, in quanto ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta regolarmente e secondo le modalità e formalità previste dalla legge. Ha, poi, ritenuto parimenti valide le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni fatte ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con la consegna dell'atto al vicino di casa, dopo che l'ufficiale notificatore aveva accertato l'assenza del destinatario e delle altre persone, cui prioritariamente spettava la ricezione: questo ricavandosi, secondo il giudice, "dalla relata (parte fissa e parte mobile)". Ricorre per la cassazione della sentenza AL VI, in forza di tre motivi.
L'intimato Comune di Roma non ha svolto attività processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 4, 1, 2 e 3 e L. n. 890 del 1982, art. 12, D.Lgs. n. 285 del 1992, (C.d.S.) art. 201, comma 3, e art. 149 c.p.c.; L. n. 689 del 1981, art. 22 e 23; art. 139 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5). Con la proposta impugnazione il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, "la notifica della cartella asattoriale è stata effettuata in palese violazione delle disposizioni sopra citate", a motivo che non era stata compilata - sembra di capire - la relata di notifica sulla copia del provvedimento impugnato;
da questa sarebbe risultato, secondo il ricorrente, che "il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 097200105557071 79, depositato il 16/10/2001 era assolutamente tempestivo". Quanto alla violazione dell'art. 139 c.p.c., denunciata con riferimento alle notifiche degli avvisi di accertamento, il ricorrente evidenzia che essa è consistita - a quanto è dato comprendere - "nella mancata comunicazione a messo raccomandata a.r. della notifica effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario", come previsto nell'art. 139 c.p.c., comma 4. Il ricorso è infondato.
Quanto alla contestazione relativa alla pretesa irregolarità della notifica della cartella esattoriale, per "palese violazione delle disposizioni innanzi citate" (ved. primo motivo), e, in particolare, per "mancata compilazione della relata di notifica" sulla copia dell'atto, ex art. 149 c.p.c. (ved. secondo motivo), si rileva che, essendosi accertato e dato atto dal giudice di pace che la notificazione de qua è stata eseguita regolarmente e secondo le modalità previste dalla legge, la contestazione medesima, formulata nei termini richiamati, appare del tutto generica e, come tale, non è suscettibile di esame in questa sede di legittimità. Se, poi, con la stessa il ricorrente abbia inteso ribadire, come sembra, che l'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta, si osserva che, non avendone il giudice dichiarato l'inammissibilità, vi è evidentemente carenza di interesse ad impugnare la statuizione sul punto.
In conclusione, le censure di cui ai primi due motivi sono prive di pregio e vanno pertanto rigettate.
Relativamente alle notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., con riferimento alle quali è stata denunciata violazione dell'art. 139 c.p.c., comma 4, si osserva che il mancato invio della raccomandata prevista da detta norma - in questo consistendo, secondo il ricorrente, l'inadempimento verificatosi nel procedimento notificatorio dei summenzionati verbali - non determina la nullità della notificazione, trattandosi di mera irregolarità (sent. n. 755/80, n. 2129/78, n. 4972/78), per cui non merita censura il giudice di pace che in tal senso si è pronunciato.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006