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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 367/2025 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. POGGIALI GIANCARLO (cf C.F._1
ATTRICE
(cf ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. tramite la mandataria Parte_1 nei confronti di chiedendo: Parte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
1) ACCERTARE e DICHIARARE ex art. 476 c.c.., in capo alla Signora CP
, nata a [...] il [...] (codice fiscale
[...]
) residente in [...], VIA C.F._2
DOMENICO CIMAROSA N.
3 - Interno: 6, la tacita accettazione dell'eredità e la conseguente qualità di erede per successione legittima del Signor
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. Per_1 C.F._3
) e deceduto in data 29.09.2017;
[...]
e, per l'effetto,
2) ORDINARE al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di procedere alla trascrizione, in favore della Signora dell'emananda Controparte_1 sentenza di accertamento della accettazione tacita dell'eredità relitta della de cuius.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali”. I.2. Nella contumacia di parte convenuta, stante l'assenza di istanze istruttorie da delibare e la natura documentale della causa, viene fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c..
******
II. La domanda attorea merita accoglimento.
In assenza di atti di accettazione espressa dell'eredità di a Persona_1 opera della madre di costui, odierna convenuta, valgono a Controparte_1 integrare i requisiti dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità:
(i) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 20.12.2017 a firma della stessa convenuta, che ivi indicava (unicamente) se stessa quale erede di
(cfr. doc. 12 fasc. attoreo), manifestando così un Persona_1 comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e piuttosto univocamente significante la volontà di accettazione;
(ii) l'avvenuta denuncia di successione e voltura catastale presentata dalla stessa convenuta con riferimento ai beni facenti parte dell'eredità relitta dal figlio - voltura n. 5026.1/2018 - pratica n. pt0046825 in atti dal 31/10/2018
(cfr. docc. 17 e 18 fasc. attoreo), occorrendo sul punto richiamare l'indirizzo esegetico ormai costante il quale individua nella volturazione catastale un tipico atto rilevante ai sensi dell'art. 476 c.c. ossia manifestazione tacita di accettazione di eredità, trattandosi di atto a rilevanza civilistica e non unicamente fiscale (cfr. ex pluribus Cass. ord. n. 11478/2021, Cass. ord. n.
22769/2024).
Le esposte considerazioni, documentalmente suffragate, sono sufficienti a condurre al pieno accoglimento della domanda attorea, ricorrendo sia la legittimazione attiva di parte attrice quale cessionaria (cfr. doc. 3 fasc. attoreo) del credito originariamente vantato in forza di contratto di mutuo nei confronti del de cuius da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Persona_1
S.p.a. (cfr. doc. 4 fasc. attoreo) poi divenuta e Controparte_2 quindi sia l'interesse ad agire della stessa parte Controparte_3 attrice, onde sanare la discontinuità delle trascrizioni e così proseguire nell'azione esecutiva intentata in danno dell'odierna convenuta (cfr. docc. 14-
15 fasc. attoreo).
III. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, tenuto conto della natura contumaciale del contenzioso nonché eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti - rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento - quelli per la fase decisionale svolta in forma semplificata con deposito di una sola brevissima (1 pagina) nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara in capo a
[...]
nata a [...] il [...] (cf ), la qualità CP C.F._2 di erede per successione legittima del de cuius , nato a [...] Persona_1
(PT) il 2.12.1992 (cf ) e deceduto in Buggiano (PT) il C.F._4
29.9.2017, in forza di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.;
2) ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica).
Pistoia, 29/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini