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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. NI BUCCARO Presidente
Dott. Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
Dott. Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale di I grado iscritto al n. 4216/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. MARINELLI LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
(C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 23.04.2025.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio ed ha premesso che, a seguito di una turbolenta Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale intercorsa con la medesima, nasceva in San Giovanni Rotondo FG in data
18.05.2024 il piccolo riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale, ora, il Persona_1 ricorrente chiede l'emissione di provvedimenti che ne regolamentino l'affido e il mantenimento.
Ha esposto il ricorrente che la madre del piccolo NI versa in una grave condizione di tossicodipendenza, tale che anche durante la gravidanza non avrebbe interrotto l'assunzione di droghe pesanti (cocaina), circostanza questa che ha determinato la nascita prematura a 36 settimane del figlio, ricoverato, dopo il parto, nel reparto di terapia intensiva neonatale, come comprovato dalla certificazione medica allegata.
A causa della grave condizione personale della madre, il bambino, al momento delle dimissioni dall'ospedale di San Giovanni Rotondo, veniva consegnato al padre ed alla nonna materna, Per_2
la quale, portato il neonato presso la propria abitazione, sita in San Severo alla via Colangelo
[...]
n. 44, se ne occupava fino a quando, qualche giorno dopo la nascita, il ricorrente non decideva di portare il bambino con sé presso l'abitazione sita in San Severo dove, dalla nascita del bambino, conviveva con la La convivenza sin da subito si rivelava intollerabile per le continue richieste CP_1 economiche che la donna rivolgeva al compagno per l'acquisto di sostanze stupefacenti e per i comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei confronti del figlio di cui la madre non riusciva a prendersi cura, trascurando di nutrirlo e cambiarlo ed, anzi, arrivando “a sbatterlo violentemente sul letto”, nei momenti di astinenza e di ira di cui diventava spesso preda.
Ha aggiunto il ricorrente che dopo l'ennesimo litigio avvenuto in data 08.06.2024 decideva di tutelare il piccolo NI portandolo nuovamente a casa della madre, dove tuttora dimora e risiede, e presentando denuncia/querela nei confronti della per maltrattamenti in famiglia o verso CP_1 fanciulli.
La madre, dal canto suo, dopo l'episodio del giorno 08.06.2024, si disinteressava completamente del piccolo NI che veniva accudito e sostentato dal padre e dalla famiglia paterna, per ripresentarsi solo nel successivo mese di settembre, dopo aver fatto perdere le sue tracce, in evidente stato di alterazione psicofisica e ponendo in essere agiti violenti, danneggiando l'autovettura del , Pt_1 parcheggiata nella strada, ed ingiuriando la di lui madre, senza, tuttavia, mai chiedere del figlio.
A fronte della descritta situazione il ricorrente ha richiesto disporsi: 1) l'affidamento esclusivo del minore;
2) la collocazione stabile del minore presso il padre, con cui coabita, presso l'abitazione dei nonni paterni sita in San Severo FG alla via Colangelo n. 44; 3) la regolamentazione del diritto di visita della madre in forma protetta;
4) disposizioni relativamente al contributo per il mantenimento del minore ed alle spese straordinarie;
nonostante la regolarità della notifica è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita in via documentale ed acquisendo la relazione dei servizi sociali e del serd territorialmente competente, a cui il ricorrente si è spontaneamente rivolto al fine di ottenerne supporto.
Con ordinanza del 22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e in data odierna discussa in camera di consiglio.
*****
1. Affido e collocamento.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
pagina 3 di 6 Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per
l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010). Fatte queste necessarie premesse, va nella specie disposto l'affido esclusivo rafforzato del piccolo al padre, il quale, benché anche lui in passato abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, Pt_1 ha mostrato un atteggiamento attivo di recupero della propria condizione, finalizzato al raggiungimento di una piena capacità genitoriale. Rileva il collegio come, infatti, dalla relazione dei Servizi Sociali e del Serd, provengano informazioni rassicuranti circa l'impegno verso un processo di responsabilizzazione del padre, in tanto sostenuto dalla coesa rete famigliare di riferimento.
Non lo stesso può dirsi con riferimento alla madre: l'indagine sociale eseguita dai servizi
Sociali e le informazioni assunte anche presso la nonna materna hanno restituito il profilo di una personalità disturbata dall'assunzione costante di sostanze stupefacenti e da una dipendenza che non le consente di svolgere con equilibrio e adeguatezza la funzione genitoriale.
Il percorso paterno, ancora in itinere (atteso che qualche esame al Serd certifica talvolta tassi alcolemici superiori alla norma), deve determinare, tuttavia, la decisione di disporre il collocamento del piccolo
NI presso i nonni paterni, con cui il bambino, peraltro, già convive unitamente al padre. In ragione della detta convivenza, nulla si dispone in ordine al diritto di visita paterno.
2. Diritto di visita materno.
Allo stato la resistente si è resa irreperibile e non si ritiene rispondente all'interesse del minore che la stessa possa esercitare il diritto-dovere di visita liberamente, anche atteso l'uso di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione che ne deriva, certamente pregiudizievole per il figlio.
Deve pertanto ritenersi che costituisca onere della stessa resistente prendere contatti con i Servizi
Sociali e con il Consultorio di San Severo che limiteranno i contatti tra madre e figlio nell'ambito di due incontri protetti settimanali. pagina 4 di 6 Deve altresì essere rivolto invito alla madre ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
e di recupero dalla tossicodipendenza.
3. Mantenimento del figlio minore
Relativamente al mantenimento del figlio, atteso il collocamento del piccolo NI presso i nonni paterni, ciascuno dei genitori dovrà corrispondere agli stessi il proprio contributo.
Va, infatti, ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta titolare di una impresa edile. La è disoccupata e Pt_1 CP_1 apparentemente inidonea al lavoro.
Sulla base dei detti elementi il Collegio ritiene congruo onerare il padre e la madre del versamento, rispettivamente di € 300,00 ed € 150,00, mensili in favore dei nonni, quale contributo al mantenimento del figlio presso di loro collocato, oltre spese straordinarie al 50% e AUU al 100% al padre.
4. Spese di lite
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente e la contumacia della resistente, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il minore in via super esclusiva al padre, collocandolo in via prevalente presso i Persona_1 nonni paterni;
- la madre potrà vedere il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di e l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Parte_1 Controparte_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, ai nonni paterni, a titolo di contribuzione al mantenimento del piccolo NI, rispettivamente la somma di euro 300,00 e di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
AUU al 100% al padre.
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti costituite e ai Servizi Sociali e Consultorio di San Severo pagina 5 di 6 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. NI Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. NI BUCCARO Presidente
Dott. Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
Dott. Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale di I grado iscritto al n. 4216/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. MARINELLI LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
(C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 23.04.2025.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio ed ha premesso che, a seguito di una turbolenta Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale intercorsa con la medesima, nasceva in San Giovanni Rotondo FG in data
18.05.2024 il piccolo riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale, ora, il Persona_1 ricorrente chiede l'emissione di provvedimenti che ne regolamentino l'affido e il mantenimento.
Ha esposto il ricorrente che la madre del piccolo NI versa in una grave condizione di tossicodipendenza, tale che anche durante la gravidanza non avrebbe interrotto l'assunzione di droghe pesanti (cocaina), circostanza questa che ha determinato la nascita prematura a 36 settimane del figlio, ricoverato, dopo il parto, nel reparto di terapia intensiva neonatale, come comprovato dalla certificazione medica allegata.
A causa della grave condizione personale della madre, il bambino, al momento delle dimissioni dall'ospedale di San Giovanni Rotondo, veniva consegnato al padre ed alla nonna materna, Per_2
la quale, portato il neonato presso la propria abitazione, sita in San Severo alla via Colangelo
[...]
n. 44, se ne occupava fino a quando, qualche giorno dopo la nascita, il ricorrente non decideva di portare il bambino con sé presso l'abitazione sita in San Severo dove, dalla nascita del bambino, conviveva con la La convivenza sin da subito si rivelava intollerabile per le continue richieste CP_1 economiche che la donna rivolgeva al compagno per l'acquisto di sostanze stupefacenti e per i comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei confronti del figlio di cui la madre non riusciva a prendersi cura, trascurando di nutrirlo e cambiarlo ed, anzi, arrivando “a sbatterlo violentemente sul letto”, nei momenti di astinenza e di ira di cui diventava spesso preda.
Ha aggiunto il ricorrente che dopo l'ennesimo litigio avvenuto in data 08.06.2024 decideva di tutelare il piccolo NI portandolo nuovamente a casa della madre, dove tuttora dimora e risiede, e presentando denuncia/querela nei confronti della per maltrattamenti in famiglia o verso CP_1 fanciulli.
La madre, dal canto suo, dopo l'episodio del giorno 08.06.2024, si disinteressava completamente del piccolo NI che veniva accudito e sostentato dal padre e dalla famiglia paterna, per ripresentarsi solo nel successivo mese di settembre, dopo aver fatto perdere le sue tracce, in evidente stato di alterazione psicofisica e ponendo in essere agiti violenti, danneggiando l'autovettura del , Pt_1 parcheggiata nella strada, ed ingiuriando la di lui madre, senza, tuttavia, mai chiedere del figlio.
A fronte della descritta situazione il ricorrente ha richiesto disporsi: 1) l'affidamento esclusivo del minore;
2) la collocazione stabile del minore presso il padre, con cui coabita, presso l'abitazione dei nonni paterni sita in San Severo FG alla via Colangelo n. 44; 3) la regolamentazione del diritto di visita della madre in forma protetta;
4) disposizioni relativamente al contributo per il mantenimento del minore ed alle spese straordinarie;
nonostante la regolarità della notifica è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 2 di 6 La causa è stata istruita in via documentale ed acquisendo la relazione dei servizi sociali e del serd territorialmente competente, a cui il ricorrente si è spontaneamente rivolto al fine di ottenerne supporto.
Con ordinanza del 22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e in data odierna discussa in camera di consiglio.
*****
1. Affido e collocamento.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
pagina 3 di 6 Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per
l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010). Fatte queste necessarie premesse, va nella specie disposto l'affido esclusivo rafforzato del piccolo al padre, il quale, benché anche lui in passato abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, Pt_1 ha mostrato un atteggiamento attivo di recupero della propria condizione, finalizzato al raggiungimento di una piena capacità genitoriale. Rileva il collegio come, infatti, dalla relazione dei Servizi Sociali e del Serd, provengano informazioni rassicuranti circa l'impegno verso un processo di responsabilizzazione del padre, in tanto sostenuto dalla coesa rete famigliare di riferimento.
Non lo stesso può dirsi con riferimento alla madre: l'indagine sociale eseguita dai servizi
Sociali e le informazioni assunte anche presso la nonna materna hanno restituito il profilo di una personalità disturbata dall'assunzione costante di sostanze stupefacenti e da una dipendenza che non le consente di svolgere con equilibrio e adeguatezza la funzione genitoriale.
Il percorso paterno, ancora in itinere (atteso che qualche esame al Serd certifica talvolta tassi alcolemici superiori alla norma), deve determinare, tuttavia, la decisione di disporre il collocamento del piccolo
NI presso i nonni paterni, con cui il bambino, peraltro, già convive unitamente al padre. In ragione della detta convivenza, nulla si dispone in ordine al diritto di visita paterno.
2. Diritto di visita materno.
Allo stato la resistente si è resa irreperibile e non si ritiene rispondente all'interesse del minore che la stessa possa esercitare il diritto-dovere di visita liberamente, anche atteso l'uso di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione che ne deriva, certamente pregiudizievole per il figlio.
Deve pertanto ritenersi che costituisca onere della stessa resistente prendere contatti con i Servizi
Sociali e con il Consultorio di San Severo che limiteranno i contatti tra madre e figlio nell'ambito di due incontri protetti settimanali. pagina 4 di 6 Deve altresì essere rivolto invito alla madre ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
e di recupero dalla tossicodipendenza.
3. Mantenimento del figlio minore
Relativamente al mantenimento del figlio, atteso il collocamento del piccolo NI presso i nonni paterni, ciascuno dei genitori dovrà corrispondere agli stessi il proprio contributo.
Va, infatti, ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il risulta titolare di una impresa edile. La è disoccupata e Pt_1 CP_1 apparentemente inidonea al lavoro.
Sulla base dei detti elementi il Collegio ritiene congruo onerare il padre e la madre del versamento, rispettivamente di € 300,00 ed € 150,00, mensili in favore dei nonni, quale contributo al mantenimento del figlio presso di loro collocato, oltre spese straordinarie al 50% e AUU al 100% al padre.
4. Spese di lite
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente e la contumacia della resistente, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il minore in via super esclusiva al padre, collocandolo in via prevalente presso i Persona_1 nonni paterni;
- la madre potrà vedere il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di e l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Parte_1 Controparte_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, ai nonni paterni, a titolo di contribuzione al mantenimento del piccolo NI, rispettivamente la somma di euro 300,00 e di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
AUU al 100% al padre.
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti costituite e ai Servizi Sociali e Consultorio di San Severo pagina 5 di 6 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. NI Buccaro
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