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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott.ssa Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2809/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pasquale Carrillo (C.F.: ), presso C.F._2
il cui studio, in San Prisco, alla Via Verdi, n. 5, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
; Controparte_2
; Controparte_3
APPELLATI - CONTUMACI avverso la sentenza n. 60/2019 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata l'8.01.2019 e non notificata. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 05.06.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante e diretta alla restituzione di € 5.000,00, versata dal Pt_1
a titolo di caparra – acconto sul maggiore prezzo di cui alla proposta di acquisto di immobile, datata 30.10.2004.
2. Assume l'appellante di essere stato nella impossibilità di coltivare oltre l'acquisto del cespite, a causa del mancato ottenimento del mutuo necessario per il pagamento del saldo del prezzo di acquisto.
3. Il Tribunale, invece, all'esito dell'istruttoria orale, ha disatteso la domanda sul rilievo che “la clausola contenuta nella proposta di subentro in quota di socio di società cooperativa, prevede che il residuo dell'importo pattuito avrebbe dovuto versarsi al massimo entro il 30.11.2004 e comunque ad ottenimento mutuo, non configurando però tale inciso una condizione risolutiva di contratto……; più dettagliatamente, l'ottenimento del prestito segna semplicemente il momento che individua la stipula del rogito ma non risulta alcuna dichiarazione che avrebbe determinato la decadenza della proposta in caso di mancata concessione del mutuo….ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione di un contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto ma la clausola evidenziata da parte attrice non reca alcun patto di carattere risolutivo conseguente alla mancata erogazione del muto, motivo per il quale deve ribadirsi come l'inciso…ad ottenimento del mutuo….indica soltanto il momento in cui il contratto definitivo avrebbe potuto essere stipulato” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
Sotto altro profilo, il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la domanda diretta all'accertamento della “mancata accettazione della proposta d'acquisto da parte del o della Cooperativa Il CP_2
Corallo, elementi questi da cui sarebbe conseguito il mancato perfezionamento del contratto”, dal momento che la relativa istanza è stata articolata solo con la comparsa conclusionale (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Con il gravame, affidato a due ordini di motivi, il insiste nella Pt_1
natura di condizione contenuta nell'art. 3 del contratto preliminare dedotto in lite, nella parte in cui il definitivo sarebbe stato subordinato all'ottenimento del mutuo da parte del futuro acquirente (primo motivo); censura, altresì, la declaratoria di tardività della domanda diretta all'accertamento del mancato perfezionamento del contratto
(secondo motivo).
4.1. Tutti gli appellati, sebbene ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
4.2. All'esito dell'udienza dell'11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionale.
5. Il primo motivo, quanto non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
5.1. La censura non dialoga con le ragioni che hanno condotto il
Tribunale ad escludere la sussistenza della reclamata condizione risolutiva, al cui avveramento (ottenimento del mutuo) sarebbe stata subordinata l'efficacia del preliminare dedotto in lite.
Con il primo motivo, infatti, l'appellante si limita a riproporre la tesi della natura condizionale dell'art. 3, laddove il Tribunale ha condivisibilmente correlato l'ottenimento del mutuo al termine entro il quale stipulare il definitivo. Ed invero, l'art. 3 della proposta di subentro del della qualità di Pt_1
socio della Coop. “Il Corallo” in luogo del prevede CP_2
testualmente: “il sottoscritto offre, per il subentro, la somma di euro
98.000,00 (euronovantatremila/00) da corrispondere nei modi e nei termini seguenti: quanto ad euro 5.000,00 vengono versate alla firma della presente, a titolo di caparra confirmatoria ed in acconto prezzo;
quanto ad euro 93.000,00 al rogito notarile di assegnazione dell'unità immobiliare in oggetto, che verrà stipulato entro il 30.11.2004, e comunque ad ottenimento mutuo a cura del sottoscritto proponente”.
L'ottenimento del mutuo, dunque, è correlato al termine fissato per la stipula del definitivo e non già, per come preteso dall'appellante, al pagamento del saldo del prezzo di acquisto.
5.2. Sotto il profilo strettamente giuridico, mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata ad affermare che
“allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro” (Cass. n. 22904/2013).
6. Il secondo motivo, con il quale l'appellante si duole della declaratoria di tardività della domanda diretta all'accertamento del mancato perfezionamento del contratto, è inammissibile.
La censura fa leva sulla tempestività della deduzione inerente il mancato perfezionamento del contratto, contenuta nel libello introduttivo il giudizio a quo, al cui capo 7 è dato leggere: “la proposta di subentro in quota societaria formulata unilateralmente dal sig.
non è stata comunque mai formalmente accettata dalla Pt_1
cooperativa “Il Corallo”.
Osserva, tuttavia, il Collegio che, in disparte lo stridente ed insanabile contrasto tra la domanda principale risolutoria e quella (solo) subordinata di mancato perfezionamento del contratto, quest'ultima risulta pacificamente articolata solo con la comparsa conclusionale e, dunque, oltre il termine istruttorio di cui alla prima memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c., che, come è noto, rappresentava, ratione temporis, lo sbarramento per le precisazioni delle conclusioni.
7. L'appello è, dunque, rigettato, ma nulla va disposto per le spese del grado, attesa la contumacia degli intimati.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 05.06.2019, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
60/2019 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado, attesa la contumacia degli appellati;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese