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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/08/1987, rappresentata e difesa dell'avv. MASSEROLI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07/12/1979, rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
1 per , da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre Parte_1
2025; per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza Controparte_1 del 10 settembre 2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con Parte_1 Controparte_1
, nasceva il figlio minore in data 12.9.2022., si
[...] Persona_1 rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'11 settembre 2025, dichiarava: “vivo Parte_1 ad Alzano Lombardo in una casa di proprietà di mio figlio che mi ha accolto. ER
Io sono senza lavoro.
Prima facevo la badante con contratto di lavoro a tempo determinato.
Dopo la malattia non ho più potuto lavorare.
Percepisco l'assegno unico di 200,00 euro al mese.
Nostro figlio sta con il padre quando lo decide lui, non c'è regolarità, più o meno due volte all'anno.
Io e il convenuto non abbiamo un dialogo.
Prima che mi ammalassi facevo tutto io;
da quando mi sono ammalata mi ha aiutato mio figlio ER
[...]
Il padre di mio figlio è praticamente assente, non ci riusciamo mai a confrontare.
Paga il mantenimento quando gli gira.
Da gennaio, fino ad oggi ha fatto circa cinque versamenti di 200 euro ciascuno.
Per ora siamo aiutati dai Servizi Sociali del comune.
Prendo la pensione di invalidità di euro 1.180 al mese questo è l'importo totale che percepisco tra invalidità e accompagnamento) perchè non sono più abile al lavoro”; mentre CP_1
dichiarava: “vivo a Bergamo. Controparte_1
In abito in una casa in locazione in Via Lazzaretto 22, con canone mensile di euro 600,00 al mese, con spese condominiali di euro 2.500 all'anno. Questa casa di Via Lazzaretto la dovrò lasciare entro la fine del mese.
2 Vivo da solo. Io sono intestatario di una casa in locazione a Bergamo, dove peraltro ho la residenza;
questa casa, io la concedo in locazione per soggiorni brevi come casa vacanza. Per questa casa vacanza pago un canone mensile di locazione di 800 euro al mese.
Io ho sempre fatto l'aiuto cuoco in un ristorante a Bergamo che ha chiuso due anni fa.
Adesso sto cercando un lavoro, per ora mi occupo della casa vacanza.
Io al momento guadagno circa 800/900 euro al mese.
Io vedo senza regolarità. Per_1
La signora si occupa di nella quotidianità. Per_1
Io mi fido della mia ex compagna, motivo per cui autorizzo la stessa ad assumere tutte le decisioni relative alla scuola e alla salute per il minore e, nei casi di urgenza, anche le decisioni di maggiore interesse, questo anche perchè può capitare di recarmi in Ghana per lunghi periodi” (v. verbale udienza 11 settembre 2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
il Persona_1 padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, le decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione e alla salute del minore, nonché a intrattenere i rapporti ordinari con le pubbliche amministrazioni;
nei casi di urgenza, il padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute del minore;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue:
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 12.00 (prima di pranzo) sino alla domenica alle ore 12.00; le parti stabiliscono che il minore pernotterà insieme al padre soltanto quando lo stesso abbia la disponibilità di un alloggio idoneo ed adeguato al bambino;
-tutte le settimane, nella giornata del martedì, il padre terrà con sé il minore dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00; nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il minore nel giorno del martedì, comunicherà l'impedimento alla madre con preavviso di almeno 24 ore e l'incontro sarà recuperato in un altro giorno della settimana;
-resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Fino alla mensilità di febbraio 2026, il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, il contributo per il mantenimento del figlio minore sarà aumentato a euro 250,00 al mese
(importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
3 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di
4 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013; anche la previsione della facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il minore, nei casi di urgenza, è funzionale alla salvaguardia del superiore interesse del minore, atteso che il convenuto ha dichiarato in udienza di trascorrere lunghi periodi in Ghana.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
5 “- Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
il Persona_1
padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, le decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione e alla salute del minore, nonché a intrattenere i rapporti ordinari con le pubbliche amministrazioni;
nei casi di urgenza, il padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute del minore;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue:
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 12.00 (prima di pranzo) sino alla domenica alle ore 12.00; le parti stabiliscono che il minore pernotterà insieme al padre soltanto quando lo stesso abbia la disponibilità di un alloggio idoneo ed adeguato al bambino;
-tutte le settimane, nella giornata del martedì, il padre terrà con sé il minore dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00; nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il minore nel giorno del martedì, comunicherà l'impedimento alla madre con preavviso di almeno 24 ore e l'incontro sarà recuperato in un altro giorno della settimana;
-resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Fino alla mensilità di febbraio 2026, il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, il contributo per il mantenimento del figlio minore sarà aumentato a euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo
6 volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
7
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/08/1987, rappresentata e difesa dell'avv. MASSEROLI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07/12/1979, rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPETTI MANLIO FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
1 per , da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre Parte_1
2025; per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza Controparte_1 del 10 settembre 2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con Parte_1 Controparte_1
, nasceva il figlio minore in data 12.9.2022., si
[...] Persona_1 rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'11 settembre 2025, dichiarava: “vivo Parte_1 ad Alzano Lombardo in una casa di proprietà di mio figlio che mi ha accolto. ER
Io sono senza lavoro.
Prima facevo la badante con contratto di lavoro a tempo determinato.
Dopo la malattia non ho più potuto lavorare.
Percepisco l'assegno unico di 200,00 euro al mese.
Nostro figlio sta con il padre quando lo decide lui, non c'è regolarità, più o meno due volte all'anno.
Io e il convenuto non abbiamo un dialogo.
Prima che mi ammalassi facevo tutto io;
da quando mi sono ammalata mi ha aiutato mio figlio ER
[...]
Il padre di mio figlio è praticamente assente, non ci riusciamo mai a confrontare.
Paga il mantenimento quando gli gira.
Da gennaio, fino ad oggi ha fatto circa cinque versamenti di 200 euro ciascuno.
Per ora siamo aiutati dai Servizi Sociali del comune.
Prendo la pensione di invalidità di euro 1.180 al mese questo è l'importo totale che percepisco tra invalidità e accompagnamento) perchè non sono più abile al lavoro”; mentre CP_1
dichiarava: “vivo a Bergamo. Controparte_1
In abito in una casa in locazione in Via Lazzaretto 22, con canone mensile di euro 600,00 al mese, con spese condominiali di euro 2.500 all'anno. Questa casa di Via Lazzaretto la dovrò lasciare entro la fine del mese.
2 Vivo da solo. Io sono intestatario di una casa in locazione a Bergamo, dove peraltro ho la residenza;
questa casa, io la concedo in locazione per soggiorni brevi come casa vacanza. Per questa casa vacanza pago un canone mensile di locazione di 800 euro al mese.
Io ho sempre fatto l'aiuto cuoco in un ristorante a Bergamo che ha chiuso due anni fa.
Adesso sto cercando un lavoro, per ora mi occupo della casa vacanza.
Io al momento guadagno circa 800/900 euro al mese.
Io vedo senza regolarità. Per_1
La signora si occupa di nella quotidianità. Per_1
Io mi fido della mia ex compagna, motivo per cui autorizzo la stessa ad assumere tutte le decisioni relative alla scuola e alla salute per il minore e, nei casi di urgenza, anche le decisioni di maggiore interesse, questo anche perchè può capitare di recarmi in Ghana per lunghi periodi” (v. verbale udienza 11 settembre 2025).
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
il Persona_1 padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, le decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione e alla salute del minore, nonché a intrattenere i rapporti ordinari con le pubbliche amministrazioni;
nei casi di urgenza, il padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute del minore;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue:
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 12.00 (prima di pranzo) sino alla domenica alle ore 12.00; le parti stabiliscono che il minore pernotterà insieme al padre soltanto quando lo stesso abbia la disponibilità di un alloggio idoneo ed adeguato al bambino;
-tutte le settimane, nella giornata del martedì, il padre terrà con sé il minore dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00; nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il minore nel giorno del martedì, comunicherà l'impedimento alla madre con preavviso di almeno 24 ore e l'incontro sarà recuperato in un altro giorno della settimana;
-resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Fino alla mensilità di febbraio 2026, il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, il contributo per il mantenimento del figlio minore sarà aumentato a euro 250,00 al mese
(importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
3 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di
4 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013; anche la previsione della facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il minore, nei casi di urgenza, è funzionale alla salvaguardia del superiore interesse del minore, atteso che il convenuto ha dichiarato in udienza di trascorrere lunghi periodi in Ghana.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
5 “- Il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
il Persona_1
padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, le decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione e alla salute del minore, nonché a intrattenere i rapporti ordinari con le pubbliche amministrazioni;
nei casi di urgenza, il padre autorizza la madre ad assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute del minore;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue:
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 12.00 (prima di pranzo) sino alla domenica alle ore 12.00; le parti stabiliscono che il minore pernotterà insieme al padre soltanto quando lo stesso abbia la disponibilità di un alloggio idoneo ed adeguato al bambino;
-tutte le settimane, nella giornata del martedì, il padre terrà con sé il minore dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00; nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il minore nel giorno del martedì, comunicherà l'impedimento alla madre con preavviso di almeno 24 ore e l'incontro sarà recuperato in un altro giorno della settimana;
-resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Fino alla mensilità di febbraio 2026, il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore;
a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, il contributo per il mantenimento del figlio minore sarà aumentato a euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo
6 volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale;
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
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Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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