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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 19 novembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maurizio Mililli, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
Per_ (notaio in Modena, , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'avv. Mario Davì, come da mandato in atti;
CONVENUTO
avente a oggetto: contratti bancari;
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1 1. ha convenuto in giudizio (d'ora in Parte_1 Controparte_1
avanti, ) domandandone la condanna alla restituzione della somma di CP_1
euro 84.020,35, a titolo di credito da ripetizione di indebito per le annotazioni a debito sul “rapporto di c/c affidato n. 11901 (già [...] n. 6551)” (“sorto il
26.11.1985 e attualmente chiuso”), in esecuzione di clausole nulle, in difetto di pattuizione o comunque in violazione della normativa, in particolare in tema di tassi di interesse ultralegali determinati con pattuizione “uso piazza” e co- munque unilateralmente variati in peius in difetto di pattuizione “e/o” diffor- memente dalla relativa normativa (euro 75.703,60), anatocismo, commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms) (euro 5.927,00), spese (euro
2.389,68), valute.
si è costituita eccependo la “prescrizione delle rimesse solutorie” “ante- CP_1
riori al decennio dal primo atto interruttivo [...] diffida stragiudiziale del
07.05.2014” e comunque di ogni pretesa inerente al contratto 6551, “distinto e diverso dal conto corrente 11901” ed “estinto il 07 settembre 1994”; in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con sentenza non de- finitiva ex art. 281-sexies c.p.c. e ordinanza, entrambe del 20 ottobre 2023, ha deciso le questioni in tema di pattuizioni di tassi di interesse ultralegali, capita- lizzazione degli interessi e cms e disposto c.t.u.; all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
2. Le domande ed eccezioni sono fondate nella misura risultante dalla c.t.u.
(“Relazione conclusiva” depositata il 22 febbraio 2024), chiara nelle premesse, coerente nello svolgimento e condivisibile nelle conclusioni;
la quale, dopo aver determinato il saldo “rettificato” risultante dallo svolgimento dei rapporti
2 nei contratti di conto corrente bancario 6551 (“in quanto il relativo saldo [a debito] è stato annotato sul conto n. 11901 in data 20.05.1994”) e 11901
(chiuso il “30.06.2024” e che “in data 29.06.2004 [...] presentava un saldo di
Euro 24,57 a debito del correntista”) in euro 61.460,47 “a credito del correnti- sta” “senza tener conto della prescrizione”, ha poi ritenuto interamente prescritto il relativo credito restitutorio in tutte le modalità di accertamento prospettate in quesito e all'udienza di conferimento incarico del 30 novembre 2023.
In particolare, il Tribunale conferma le indicazioni di cui all'ordinanza del 20 ottobre 2023, recante formulazione del quesito al c.t.u.
Nella presente sede, l'analisi deve essere limitata alle questioni giuridiche estranee al decisum della sentenza non definitiva del 20 ottobre 2023 e specifi- camente riproposte dalle parti a seguito della disposta c.t.u., in precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusionali nei limiti in cui richiami- no e illustrino osservazioni di c.t.p.; le quali ultime il c.t.u. rappresenta esservi state solo per l'attore (“il consulente di ha comunicato di non avere os- CP_1
servazioni”).
Ebbene, l'attore deduce che “tutti i versamenti effettuati dal correntista e utili a creare una provvista in suo favore con il passaggio a credito del conto cor- rente vanno qualificati come meramente ripristinatori e non già solutori, con conseguen[te] decorrenza del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente”; “le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono qualifi- cabili come pagamenti soltanto nell'ipotesi in cui il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell'affidamento concesso”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, di per sé, la “chiusura del conto corrente” non realizza alcun pa- gamento, ed è pertanto irrilevante ai fini sia del sorgere di un credito restituto-
3 rio sia del decorso della relativa prescrizione;
salvo che la chiusura del conto corrente sia accompagnata, appunto, dal pagamento del saldo passivo risultan- te alla chiusura.
Anche in virtù di ciò devono ritenersi “ammissibili” prima della chiusura del conto non solo le domande di accertamento (negativo) del saldo passivo del contratto di conto corrente, ma anche le domande di ripetizione di indebito, per- ché il versamento su conto corrente in passivo integra (quantomeno normalmen- te) pagamento, estinguendo nella misura corrispondente il credito dell'intermediario, così come integra pagamento (con la c.d. moneta scrittura- le) l'annotazione a debito su conto corrente in attivo, avendo l'effetto automa- tico e immediato di modificare il saldo di cui il cliente può, in ogni momento, disporre;
sicché anche prima della chiusura del conto corrente, nello svolgi- mento del rapporto, intervengono pagamenti del correntista, fatti costitutivi del diritto di credito alla ripetizione di indebito. D'altronde, anche la “sola” rettifi- ca del saldo del conto corrente all'esito di “mero” accertamento dello stesso con esclusione delle annotazioni a debito del correntista aventi titolo nullo o senza titolo (e quindi di accertamento di minore saldo a debito o, addirittura, di saldo a credito che è, evidentemente, in immediata disponibilità - senza necessità di condanne ulteriori rispetto all'accertamento giudiziale del saldo -, del cor- rentista) realizza una restituzione sul conto, nella misura corrispondente, degli eventuali pagamenti, contestuali, per annotazione a debito su conto in attivo,
o successivi, per versamento, del correntista.
In tal senso, la Corte di cassazione, allorché deduce che in “tema di conto cor- rente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al consegui-
4 mento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annota- zioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto[;] il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (C. 30850/2023), deduce implicitamente, altresì, che prima della chiusura del conto sono confi- gurabili restituzioni (sul conto: e appunto perché l'esclusione della annotazione a debito su conto in passivo realizza di per sé una restituzione, nella misura corri- spondente, dell'eventuale pagamento successivo all'annotazione, e per versa- mento, del correntista) e quindi, a monte, pagamenti.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che debba essere superato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui non sono qualificabili come pagamenti, quantomeno ai fini della “prescrizione” dei diritti che possono derivarne, i ver- samenti del correntista che non intervengano su uno “sconfinamento oltre fi- do”, cioè le c.d. “rimesse ripristinatorie”. Tale orientamento ha avuto partico- lare seguito perché manifestava coerenza nell'utilizzare, nelle controversie re- stitutorie con i clienti, e con effetti a svantaggio degli istituti di credito, il me- desimo criterio (appunto, la distinzione delle rimesse) che era stato utilizzato, nelle revocatorie fallimentari, con effetti a vantaggio degli istituti di credito;
ma anche nell'ambito delle revocatorie fallimentari quel criterio deve ritenersi non più sostenibile, a maggior ragione dopo la riforma che ha sottratto alla re- vocatoria le rimesse sul diverso presupposto che “non abbiano ridotto in ma-
5 niera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”. D'altronde, per un verso, l'esclusione della qualificazione di “pa- gamento” della rimessa ripristinatoria è argomentata dalla giurisprudenza co- me eccezione alla regola per cui il versamento su conto corrente in passivo inte- gra normalmente pagamento, estinguendo nella misura corrispondente il credito dell'intermediario (mentre nessuno più ragionevolmente dubita che l'annotazione a debito su conto corrente in attivo è sempre pagamento, avendo, come detto, l'effetto automatico e immediato di modificare il saldo di cui il cliente può, in ogni momento, disporre); per altro verso, il credito della banca di restituzione dell'utilizzato intra-fido è sì, in mancanza di revoca del fido, un credito non attualmente esigibile, ma il pagamento non presuppone affatto
l'“esigibilità” del credito: come afferma la migliore dottrina, “il credito non scadu- to è attualmente esistente” e “la prestazione anticipata attua il rapporto obbli- gatorio” e, quindi, estingue il credito;
e si può sul punto richiamare anche la disciplina in tema di revocatoria fallimentare, che considera a maggior ragione pagamenti revocabili, di diritto, “privi di effetto rispetto ai creditori”, “i paga- menti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o po- steriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni ante- riori alla dichiarazione di fallimento”, ossia, appunto, i pagamenti di crediti non scaduti e quindi non esigibili. In tal senso, può anche continuarsi a utiliz- zare l'immagine del “ripristino di una provvista”, ma la sostanza è che con il versamento il correntista estingue, generalmente solo parzialmente, un debito, che infatti produce a suo carico interessi (interessi sull'utilizzato intra-fido); né ha alcun rilievo che, dopo di ciò, il correntista possa di nuovo indebitarsi nei limiti dell'accordato prelevando somme e, quindi, facendo sorgere un nuovo debito;
e non può non rilevarsi, conclusivamente, che a tal punto i versamenti, anche (a posteriori) qualificati come rimesse ripristinatorie, sono pagamenti, che il correntista ne domanda la restituzione/ripetizione: sicché la tesi giurispruden-
6 ziale sopra esposta si risolve, nella sostanza, in una petizione di principio, ossia nella immotivata esclusione del decorso del termine di prescrizione del credito alla ripetizione di indebito pur a fronte di pagamenti su titolo invali- do/inesistente che quel credito fanno sorgere (il diritto alla ripetizione sorge nel momento stesso del pagamento indebito) e in assenza di deduzione di qualsiasi impedimento a far valere il credito stesso (art. 2935 c.c.: la “prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
Infine, qualsiasi precedente debito è pagato se, e dal momento in cui, il conto corrente presenta un saldo attivo (Tribunale di Genova, 15 novembre 2012); an- che la rimessa “ripristinatoria” configurata dalla sopra richiamata giurispru- denza presuppone comunque un passivo, seppure nei limiti del fido (nei limiti dell'“accordato”), avendo appunto la funzione, con le parole della giurispru- denza, “unicamente” di atto ripristinatorio “della provvista [ossia del passivo ac- cordato] della quale il correntista può ancora continuare a godere”: sicché, se nel corso del rapporto il conto corrente va in attivo si è fuori dallo spettro di qualificazione della nozione giurisprudenziale di “rimessa ripristinatoria”.
Ebbene, il c.t.u. ha accertato “che l'importo dei versamenti eseguiti quando i conti presentavano un saldo passivo supera l'importo delle competenze adde- bitate fino al 31.12.2003”: sicché, in virtù di quanto detto sopra, sono stati pa- gati durante il periodo utile ai fini della eccepita prescrizione tutte le “compe- tenze addebitate”, ossia tutti i debiti, aventi titolo nullo o inefficace o senza ti- tolo.
Il c.t.u. ha poi accertato, in ogni caso, “che dal 20.04.2004 al 7.05.2004 il conto n. 11901 presenta un saldo attivo”; sicché, ancora durante il periodo utile ai fi- ni della eccepita prescrizione, è intervenuto un “fatto” (il conto è andato in at- tivo) che rende irrilevante anche l'eventuale precedente configurabilità di “rimesse ripristinatorie” del passivo accordato.
7 Nella sola prospettiva della configurabilità di rimesse meramente “ripristinato- rie” rileva poi la questione se nel corso del rapporto saldo del conto corrente debba essere considerato quello “storico” o quello “ricalcolato”; ma il c.t.u. ha ritenuto che anche il criterio del saldo “ricalcolato” non porta, nel caso di spe- cie, a conclusioni differenti rispetto a quelle di cui sopra.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il Tribunale le liquida come da di- spositivo in base ai parametri ex d.m. 147/2022.
Le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido e con quote eguali nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di condanna restitutoria;
b) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rim-
[...]
borso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge;
c) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido e con quote eguali nei rapporti interni.
Lanciano, 2 gennaio 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
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