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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Barba in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45;
- ricorrente-appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefana Margherita Ingrosso in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale G. Mancini n. 236;
- resistente-appellata con la partecipazione del Procuratore Generale;
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, così provvedere:
- revocare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge già Controparte_1 posto a carico del marito con la sentenza definitiva di separazione del Tribunale di
Cosenza del 9/11-11-2022 ed ora con la impugnata sentenza di divorzio, con la conseguenziale esclusione e rigetto del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile invocato dalla ex moglie;
- revocare l'assegnazione alla ex moglie della casa già di abitazione familiare sita in
Rende, alla Via Svezia n. 3, disposta dalla sentenza di separazione, con conseguente assegnazione di tale immobile in favore del proprietario ricorrente attuale appellante;
- emettere ogni altra consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi legale del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'adita Corte d'Appello in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello, nel merito dichiararlo infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nelle parti impugnate.
Con vittoria di spese del giudizio di appello.
- Per il Procuratore Generale: Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 25-10-2023, Parte_1 rappresentava di avere contratto matrimonio con rito concordatario – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rende con Atto n.13 Parte II Serie A – con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 Persona_1
e entrambi maggiorenni. Per_2
Con sentenza parziale n.2697/2018 del 18/19-12-2018, passata in giudicato il 20-6-
2019, veniva pronunciata la separazione tra le parti e con sentenza n. 1938/2022 il
Tribunale stabiliva a carico del ricorrente assegno di mantenimento di €uro 200,00 in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, e di €uro 200,00 Per_2
a favore della moglie , cui veniva assegnata la casa coniugale Controparte_1
(attualmente nella disponibilità del ricorrente per rinuncia della ). CP_1
Il ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vista la definitività della crisi familiare, e deduceva un peggioramento delle sue condizioni economiche, che non gli consentiva di corrispondere l'assegno divorzile, contestando anche la scelta della resistente di non accettare le proposte di lavoro da lui procurate e concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la resistente, concordando sulle richieste del ricorrente relativamente al divorzio e al mantenimento della figlia, ma insistendo nella richiesta di assegno divorzile e domandando la restituzione di immobile sito in Altomonte, di sua proprietà ma in possesso del ricorrente.
All'udienza del 25-1-2024 venivano sentite le parti e tentata la conciliazione, che non riusciva. Disposti i provvedimenti provvisori, in difetto di richieste istruttorie il giudice relatore invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione.”. Con sentenza depositata il 29-2-2024 n. 481, il Tribunale Civile di Cosenza, in composizione collegiale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , disponeva che lo versasse Parte_1 Controparte_1 Pt_1 direttamente alla figlia a titolo di mantenimento l'assegno mensile di €uro Per_2
200,00, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per quest'ultima, nonché a favore della la somma mensile di €uro Controparte_1
200,00 a titolo di assegno divorzile, dichiarava inammissibile la domanda di restituzione dell'immobile avanzata da parte resistente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con ricorso ex art. 473-bis. 30 c.p.c. depositato il 15-3-2024, , Parte_1 censurandone in primo luogo le statuizioni con essa adottate in ordine all'avvenuto riconoscimento in favore della ex coniuge del diritto alla percezione di un assegno di divorzio nella misura di €uro 200,00 mensili, in quanto viziate da violazione di legge ed erronea applicazione dei principi interpretativi elaborati in materia, oltre che per omessa valutazione delle emergenze documentate in atti e difetto di motivazione.
Sosteneva, più in particolare, l'appellante come il primo giudice avesse ravvisato a fondamento delle determinazioni assunte sullo specifico punto la sussistenza in relazione al caso in esame a suo vantaggio di una situazione di disparità tra le condizioni economiche delle parti, in quanto percettore di redditi da lavoro netti per
€uro 45.000,00 annui, a fronte per converso dello stato di inoccupazione della controparte, e tanto in aperto contrasto con gli elementi documentati in atti mediante i quali si era provveduto a comprovare la sopravvenienza a suo carico di svariati oneri economici su di lui gravanti per contratti prestiti e finanziamenti, nonché per il pagamento delle rate di mutuo da lui sostenuto per l'acquisto di un immobile formalmente intestato alla ex coniuge.
Aggiungeva, poi, come altrettanto erroneamente nella pronuncia gravata la situazione di inoccupazione accertata in capo alla fosse stata Controparte_1 apprezzata come non ascrivibile a causa imputabile alla predetta, opponendo in direzione valutativa contraria il richiamo ai concorrenti dati della giovane età di quest'ultima, alla sua capacità di svolgere attività lavorativa per come dimostrata nel corso di oltre 25 di collaborazione lavorativa prestata presso l'esercizio di ortofrutta del fratello e, non ultima, al rifiuto da parte della medesima di Parte_2 accettazione di concrete proposte di lavoro procacciatele più di recente dall'ex marito e peraltro anche in costanza di matrimonio, avendo già all'epoca declinato possibilità di inserimento lavorativo in ambito scolastico nonostante l'utile inserimento nelle relative graduatorie, non senza trascurare di considerare anche l'inidoneità della patologia attestata a carico della medesima nella certificazione sanitaria in atti a incidere sulla sua abilità al lavoro.
Ne derivava, dunque, alla stregua di tutto quanto appena evidenziato che, contrariamente al tenore dell'adottata decisione di prime cure, una corretta applicazione alla fattispecie in disamina dei presupposti enucleati in giurisprudenza ai fini del riconoscimento del contributo divorzile all'ex coniuge - da valutarsi in maniera del tutto indipendente dalle pregresse statuizioni patrimoniali eventualmente emesse con riferimento all'assegno di separazione -, sotto il profilo della irrilevanza in merito quale criterio attributivo dello squilibrio economico esistente tra le parti e della necessità invece che il coniuge richiedente versi in una condizione di non potere provvedere autonomamente al proprio sostentamento per mancanza di mezzi adeguati ed impossibilità oggettiva di procurarseli, avrebbe dovuto condurre ad escludere siffatto riconoscimento, non avendo la in esito CP_1 al giudizio assolto all'onere su di lei gravante di dimostrare di non essere in grado di sostenersi autonomamente per causa a lei non imputabile, né altrimenti dimostrato che la condizione di disparità reddituale al momento del divorzio fosse da ricondurre direttamente ad una originaria scelta condivisa con il partner con riferimento al menagè familiare, e non piuttosto al contegno di colpevole inerzia serbato dal soggetto richiedente durante il matrimonio nel ricercare una occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini.
A mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva altresì censurata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda avanzata dall'allora attore e odierno appellante di revoca dell'assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Rende, Via Svezia n. 3, a suo tempo disposta in favore della Controparte_1 con la sentenza di separazione quale genitore collocatario della prole, e ciò nonostante fosse emersa dagli atti la circostanza pacifica ed incontestata, come da ricevuta formale comunicazione in atti, dell'abbandono volontario avvenuto medio tempore da parte della predetta dell'abitazione in questione a seguito del suo trasferimento presso altro appartamento unitamente ai figli con lei conviventi.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe anche in punto di invocata riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese processuali, avuto riguardo al fatto che la corretta valutazione del complesso delle risultanze acquisite avrebbe dovuto condurre alla esclusione del diritto della alla percezione Controparte_1 dell'assegno divorzile, con conseguente posizione di totale soccombenza di quest'ultima in esito al giudizio.
Fissata l'udienza per la comparizione e la trattazione del ricorso e ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data
3-7-2024 per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 in rito e deduceva l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Quindi, in esito a detta udienza, di cui veniva disposta come da provvedimento del
Presidente di Sezione in atti la trattazione scritta mediante deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte sulle rispettive conclusioni in esse rassegnate dalle parti nei termini meglio specificati in premessa e sul parere espresso dal P.G. come in atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, infondato nella parte in cui a mezzo di esso sono state impugnate le statuizioni adottate con la pronuncia gravata di riconoscimento in favore dell'odierna appellata di un assegno di Controparte_1 divorzio da versarsi da parte dello in ragione di un importo pari Parte_1 ad €uro 200,00 mensili.
Appare opportuno in via preliminare puntualizzare come, alla stregua dei principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il tenore dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970 dettato in tema di riconoscimento e di quantificazione dell'assegno divorzile imponga al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nella condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare la inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, da prendersi in considerazione in posizione equiordinata in quanto espressivi del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
In tal senso si è affermato che il criterio da utilizzare per accertare l'adeguatezza o meno dei mezzi in questione ha un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo, la cui applicazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, considerato che detto contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., oltre ad essere espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio, precisandosi al contempo come il profilo più squisitamente assistenziale dell'assegno divorzile vada a sua volta calato nel contesto sociale di riferimento sempre della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali, sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, soprattutto se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
In altri termini, si è ribadito come la funzione riequilibratrice dell'assegno divorzile sia da reputare essenzialmente finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge alla vita familiare e alla situazione comparativa in atto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, suscettibile una volta che ciò accada di produrre effetti vantaggiosi per una sola parte, ciò comportando la valutazione in ordine all'adeguatezza dei mezzi, diversamente da quel che accade in materia di assegno di separazione, non tanto e non solo l'accertamento della loro mancanza o insufficienza oggettiva da effettuarsi in correlazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì alla stregua dell'apporto prestato dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi. Deve rammentarsi, infatti, sempre sul punto come la principale ed imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno di divorzio implichi la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ai sensi del citato art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970, atteso che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, considerato che il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale da accertarsi ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla disposizione normativa citata in ragione della finalità composita – assistenziale, perequativa, compensativa – dell'assegno suddetto (cfr.
Cass., SSUU Civili, n. 18287 del 2018, Cass. Civ. ordinanza n. 17098 del 2019, Cass.
Civ. ordinanza n. 5605 del 2020 e, ancora più di recente, Cass. Civ. n. 9061 del
2023).
Tanto precisato, ritiene il Collegio giudicante che la spettanza in favore della odierna appellata dell'assegno divorzile posto a carico dello nei termini Parte_1 affermati nella pronuncia gravata sia esente da rilievi, essendo frutto di una corretta valutazione delle risultanze processuali acquisite in esito al giudizio effettuata in piena aderenza e conformità ai criteri interpretativi sopra richiamati. In maniera condivisibile il primo giudice risulta innanzi tutto avere positivamente apprezzato la ricorrenza nella specie del prerequisito richiesto ai precipui fini valutativi che qui occupano con riferimento all'accertamento della sussistenza al momento della decisione di una situazione di disparità economica e reddituale tra le parti in causa, e tanto a prescindere dalla circostanza del già avvenuto riconoscimento in capo alla del diritto alla percezione dalla Parte_3 controparte di un assegno di mantenimento nei termini statuiti nella pregressa sentenza di separazione personale pronunciata inter partes, siccome più specificamente ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non costituente più per converso criterio attributivo dell'assegno divorzile, bensì unicamente parametro da utilizzarsi in sede di ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della nucleo familiare.
Ed invero, le emergenze processuali acquisite comprovano inequivocabilmente la disponibilità di redditi che l'odierno appellante, con qualifica professionale di ingegnere, trae dal rapporto lavorativo intrattenuto con svariati enti pubblici, a fronte della condizione dell'appellata di soggetto privo di qualsivoglia fonte di guadagno, situazione di disparità economica quella appena descritta neppure destinata ad essere in alcun modo ridimensionata alla stregua degli oneri economici da cui il primo ha dimostrato di essere gravato, in quanto in parte preesistenti al giudizio di divorzio e comunque afferenti a spese dal medesimo sostenute per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali, fatta eccezione per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in Belmonte formalmente intestato alla seconda, ma risultato pacificamente agli atti di causa sottratto dal predetto alla di lei disponibilità materiale.
In ordine, poi, alle ragioni alla base dello stato di inoccupazione della
[...]
, gli elementi in atti hanno consentito di accertare lo svolgimento nel corso CP_1 di un ragguardevole arco temporale ad opera della predetta in costanza di matrimonio di attività di collaborazione alla conduzione di un esercizio commerciale di ortofrutta gestito da un proprio congiunto, fino a che il negozio era stato chiuso per cessazione dell'attività, segnatamente consistito nell' espletamento di mansioni meramente esecutive a riprova della mancanza in capo a costei del possesso di una specifica qualificazione professionale, nulla potendo ricavarsi in direzione valutativa contraria dalla circostanza rappresentata per la prima volta dallo solo nell'ambito del Pt_1 presente grado di giudizio circa la pretesa abilitazione all'attività di insegnamento vantata da controparte e, come tale, neppure apprezzabile in sede di accertamento della volontà da costei esigibile di cogliere opportunità occupazionali confacenti al proprio titolo di studio.
Ancora si evince dalle risultanze di causa l'assoluta limitatezza delle prospettive occupazionali in concreto esistenti per l'appellata, avuto riguardo al contenuto delle offerte lavorative ricevute, di cui, quand'anche se ne ritenesse provata la effettiva realizzabilità, non può rimproverarsene alla predetta l'ingiustificato rifiuto, avendo esse unicamente riguardo a lavori implicanti notevole sforzo fisico e, come tali, incompatibili con la qualità della medesima di soggetto ormai ultracinquantenne, oltre che affetto da patologie limitanti come da certificazione sanitaria prodotta in atti.
Da tutto quanto testè evidenziato, dunque, discende che, avuto riguardo al contributo sia pure modesto in ogni caso prestato dalla al patrimonio familiare attraverso CP_1
l'attività lavorativa svolta durante la vita coniugale nei termini sopra riportati e tenuto conto delle sue limitate competenze lavorative, con conseguente non addebitabilità in alcun modo alla stessa di avere per esclusiva scelta unilaterale colpevolmente omesso in costanza di matrimonio di spendere con profitto una sua eventuale qualificazione professionale onde conseguire un'occupazione, oltre che delle acclarate condizioni socio-ambientali oggettivamente in atto ostative alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, la decisione gravata è da reputarsi senz'altro immune da censure nella parte in cui ha affermato la ricorrenza nella fattispecie oggetto di controversia dei presupposti giustificativi normativamente richiesti ai fini del riconoscimento in capo alla del diritto alla Controparte_1 percezione dell'assegno di divorzio nei sensi in essa stabiliti, inteso nella sua componente più squisitamente assistenziale quale contributo volto ad assicurare a quest'ultima i mezzi economici necessari ad una vita autonoma e dignitosa, di cui costei è priva, nonché impossibilitata a procurarseli per causa non imputabile.
Né, da ultimo, rileva altrimenti ai fini della invocata revoca dell'assegno di divorzio ad opera dell'appellante la segnalata circostanza della percezione da parte della beneficiaria citata del reddito di cittadinanza, misura erogata dallo Stato peraltro recentemente abrogata, atteso che, sebbene da essa non possa ricavarsi tout cour la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità per il soggetto di reintrodursi nel mondo del lavoro, il riconoscimento dell'assegno di divorzio deve ritenersi nella specie giustificato dalle precarie condizioni economiche del , in uno con l'assenza CP_1 assoluta per la medesima di concrete prospettive lavorative, per come accertati nella vicenda in esame nei termini suindicati (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 13-12-
2023 n. 34924). A diverse valutazioni, per contro, reputa la Corte di dovere pervenire con riguardo all'ulteriore ordine di doglianze addotte dallo avverso la sentenza Parte_1 di primo grado con l'appello in disamina, per avere in essa l'organo giudicante completamente omesso di pronunciarsi sulla ulteriore domanda da lui intentata in quella sede di revoca dell'assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Rende, Via Svezia n. 3, originariamente disposta in favore della
[...]
con la sentenza di separazione quale genitore collocatario della prole, CP_1 sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per il suo accoglimento, stante il comprovato trasferimento volontario medio tempore della predetta, unitamente ai figli con lei conviventi, presso altro appartamento, con conseguente venir meno in capo alla medesima del diritto al godimento esclusivo della casa familiare per avere cessato di abitarvi stabilmente.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni consegue l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello, di statuizioni finali di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Rende, Via Svezia n. 3, a suo tempo disposta in favore di in sede di separazione personale dei coniugi, nonché di conferma Controparte_1 in ogni sua restante parte della sentenza impugnata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, è dato apprezzare, tenuto conto della posizione di soccombenza parziale delle parti in esito al giudizio e della particolare natura degli interessi coinvolti, la ricorrenza di giustificati motivi per disporne la integrale compensazione tra le suddette.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 15-3-2024, avverso la sentenza del Tribunale CP_1
Civile di Cosenza, in composizione collegiale, depositata il 29-2-2024 n. 481, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rende, Via Svezia n. 3, in precedenza disposta in favore di;
Controparte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 4 novembre 2024..
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Barba in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45;
- ricorrente-appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefana Margherita Ingrosso in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale G. Mancini n. 236;
- resistente-appellata con la partecipazione del Procuratore Generale;
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, così provvedere:
- revocare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge già Controparte_1 posto a carico del marito con la sentenza definitiva di separazione del Tribunale di
Cosenza del 9/11-11-2022 ed ora con la impugnata sentenza di divorzio, con la conseguenziale esclusione e rigetto del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile invocato dalla ex moglie;
- revocare l'assegnazione alla ex moglie della casa già di abitazione familiare sita in
Rende, alla Via Svezia n. 3, disposta dalla sentenza di separazione, con conseguente assegnazione di tale immobile in favore del proprietario ricorrente attuale appellante;
- emettere ogni altra consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi legale del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'adita Corte d'Appello in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello, nel merito dichiararlo infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nelle parti impugnate.
Con vittoria di spese del giudizio di appello.
- Per il Procuratore Generale: Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 25-10-2023, Parte_1 rappresentava di avere contratto matrimonio con rito concordatario – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rende con Atto n.13 Parte II Serie A – con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 Persona_1
e entrambi maggiorenni. Per_2
Con sentenza parziale n.2697/2018 del 18/19-12-2018, passata in giudicato il 20-6-
2019, veniva pronunciata la separazione tra le parti e con sentenza n. 1938/2022 il
Tribunale stabiliva a carico del ricorrente assegno di mantenimento di €uro 200,00 in favore della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, e di €uro 200,00 Per_2
a favore della moglie , cui veniva assegnata la casa coniugale Controparte_1
(attualmente nella disponibilità del ricorrente per rinuncia della ). CP_1
Il ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vista la definitività della crisi familiare, e deduceva un peggioramento delle sue condizioni economiche, che non gli consentiva di corrispondere l'assegno divorzile, contestando anche la scelta della resistente di non accettare le proposte di lavoro da lui procurate e concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la resistente, concordando sulle richieste del ricorrente relativamente al divorzio e al mantenimento della figlia, ma insistendo nella richiesta di assegno divorzile e domandando la restituzione di immobile sito in Altomonte, di sua proprietà ma in possesso del ricorrente.
All'udienza del 25-1-2024 venivano sentite le parti e tentata la conciliazione, che non riusciva. Disposti i provvedimenti provvisori, in difetto di richieste istruttorie il giudice relatore invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione.”. Con sentenza depositata il 29-2-2024 n. 481, il Tribunale Civile di Cosenza, in composizione collegiale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , disponeva che lo versasse Parte_1 Controparte_1 Pt_1 direttamente alla figlia a titolo di mantenimento l'assegno mensile di €uro Per_2
200,00, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per quest'ultima, nonché a favore della la somma mensile di €uro Controparte_1
200,00 a titolo di assegno divorzile, dichiarava inammissibile la domanda di restituzione dell'immobile avanzata da parte resistente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con ricorso ex art. 473-bis. 30 c.p.c. depositato il 15-3-2024, , Parte_1 censurandone in primo luogo le statuizioni con essa adottate in ordine all'avvenuto riconoscimento in favore della ex coniuge del diritto alla percezione di un assegno di divorzio nella misura di €uro 200,00 mensili, in quanto viziate da violazione di legge ed erronea applicazione dei principi interpretativi elaborati in materia, oltre che per omessa valutazione delle emergenze documentate in atti e difetto di motivazione.
Sosteneva, più in particolare, l'appellante come il primo giudice avesse ravvisato a fondamento delle determinazioni assunte sullo specifico punto la sussistenza in relazione al caso in esame a suo vantaggio di una situazione di disparità tra le condizioni economiche delle parti, in quanto percettore di redditi da lavoro netti per
€uro 45.000,00 annui, a fronte per converso dello stato di inoccupazione della controparte, e tanto in aperto contrasto con gli elementi documentati in atti mediante i quali si era provveduto a comprovare la sopravvenienza a suo carico di svariati oneri economici su di lui gravanti per contratti prestiti e finanziamenti, nonché per il pagamento delle rate di mutuo da lui sostenuto per l'acquisto di un immobile formalmente intestato alla ex coniuge.
Aggiungeva, poi, come altrettanto erroneamente nella pronuncia gravata la situazione di inoccupazione accertata in capo alla fosse stata Controparte_1 apprezzata come non ascrivibile a causa imputabile alla predetta, opponendo in direzione valutativa contraria il richiamo ai concorrenti dati della giovane età di quest'ultima, alla sua capacità di svolgere attività lavorativa per come dimostrata nel corso di oltre 25 di collaborazione lavorativa prestata presso l'esercizio di ortofrutta del fratello e, non ultima, al rifiuto da parte della medesima di Parte_2 accettazione di concrete proposte di lavoro procacciatele più di recente dall'ex marito e peraltro anche in costanza di matrimonio, avendo già all'epoca declinato possibilità di inserimento lavorativo in ambito scolastico nonostante l'utile inserimento nelle relative graduatorie, non senza trascurare di considerare anche l'inidoneità della patologia attestata a carico della medesima nella certificazione sanitaria in atti a incidere sulla sua abilità al lavoro.
Ne derivava, dunque, alla stregua di tutto quanto appena evidenziato che, contrariamente al tenore dell'adottata decisione di prime cure, una corretta applicazione alla fattispecie in disamina dei presupposti enucleati in giurisprudenza ai fini del riconoscimento del contributo divorzile all'ex coniuge - da valutarsi in maniera del tutto indipendente dalle pregresse statuizioni patrimoniali eventualmente emesse con riferimento all'assegno di separazione -, sotto il profilo della irrilevanza in merito quale criterio attributivo dello squilibrio economico esistente tra le parti e della necessità invece che il coniuge richiedente versi in una condizione di non potere provvedere autonomamente al proprio sostentamento per mancanza di mezzi adeguati ed impossibilità oggettiva di procurarseli, avrebbe dovuto condurre ad escludere siffatto riconoscimento, non avendo la in esito CP_1 al giudizio assolto all'onere su di lei gravante di dimostrare di non essere in grado di sostenersi autonomamente per causa a lei non imputabile, né altrimenti dimostrato che la condizione di disparità reddituale al momento del divorzio fosse da ricondurre direttamente ad una originaria scelta condivisa con il partner con riferimento al menagè familiare, e non piuttosto al contegno di colpevole inerzia serbato dal soggetto richiedente durante il matrimonio nel ricercare una occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini.
A mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva altresì censurata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda avanzata dall'allora attore e odierno appellante di revoca dell'assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Rende, Via Svezia n. 3, a suo tempo disposta in favore della Controparte_1 con la sentenza di separazione quale genitore collocatario della prole, e ciò nonostante fosse emersa dagli atti la circostanza pacifica ed incontestata, come da ricevuta formale comunicazione in atti, dell'abbandono volontario avvenuto medio tempore da parte della predetta dell'abitazione in questione a seguito del suo trasferimento presso altro appartamento unitamente ai figli con lei conviventi.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe anche in punto di invocata riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese processuali, avuto riguardo al fatto che la corretta valutazione del complesso delle risultanze acquisite avrebbe dovuto condurre alla esclusione del diritto della alla percezione Controparte_1 dell'assegno divorzile, con conseguente posizione di totale soccombenza di quest'ultima in esito al giudizio.
Fissata l'udienza per la comparizione e la trattazione del ricorso e ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data
3-7-2024 per resistere al gravame, di cui eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 in rito e deduceva l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Quindi, in esito a detta udienza, di cui veniva disposta come da provvedimento del
Presidente di Sezione in atti la trattazione scritta mediante deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte sulle rispettive conclusioni in esse rassegnate dalle parti nei termini meglio specificati in premessa e sul parere espresso dal P.G. come in atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, ad avviso della Corte, infondato nella parte in cui a mezzo di esso sono state impugnate le statuizioni adottate con la pronuncia gravata di riconoscimento in favore dell'odierna appellata di un assegno di Controparte_1 divorzio da versarsi da parte dello in ragione di un importo pari Parte_1 ad €uro 200,00 mensili.
Appare opportuno in via preliminare puntualizzare come, alla stregua dei principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il tenore dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970 dettato in tema di riconoscimento e di quantificazione dell'assegno divorzile imponga al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nella condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare la inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, da prendersi in considerazione in posizione equiordinata in quanto espressivi del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
In tal senso si è affermato che il criterio da utilizzare per accertare l'adeguatezza o meno dei mezzi in questione ha un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo, la cui applicazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, considerato che detto contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., oltre ad essere espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio, precisandosi al contempo come il profilo più squisitamente assistenziale dell'assegno divorzile vada a sua volta calato nel contesto sociale di riferimento sempre della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali, sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, soprattutto se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
In altri termini, si è ribadito come la funzione riequilibratrice dell'assegno divorzile sia da reputare essenzialmente finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge alla vita familiare e alla situazione comparativa in atto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, suscettibile una volta che ciò accada di produrre effetti vantaggiosi per una sola parte, ciò comportando la valutazione in ordine all'adeguatezza dei mezzi, diversamente da quel che accade in materia di assegno di separazione, non tanto e non solo l'accertamento della loro mancanza o insufficienza oggettiva da effettuarsi in correlazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì alla stregua dell'apporto prestato dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi. Deve rammentarsi, infatti, sempre sul punto come la principale ed imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno di divorzio implichi la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ai sensi del citato art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970, atteso che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, considerato che il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale da accertarsi ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla disposizione normativa citata in ragione della finalità composita – assistenziale, perequativa, compensativa – dell'assegno suddetto (cfr.
Cass., SSUU Civili, n. 18287 del 2018, Cass. Civ. ordinanza n. 17098 del 2019, Cass.
Civ. ordinanza n. 5605 del 2020 e, ancora più di recente, Cass. Civ. n. 9061 del
2023).
Tanto precisato, ritiene il Collegio giudicante che la spettanza in favore della odierna appellata dell'assegno divorzile posto a carico dello nei termini Parte_1 affermati nella pronuncia gravata sia esente da rilievi, essendo frutto di una corretta valutazione delle risultanze processuali acquisite in esito al giudizio effettuata in piena aderenza e conformità ai criteri interpretativi sopra richiamati. In maniera condivisibile il primo giudice risulta innanzi tutto avere positivamente apprezzato la ricorrenza nella specie del prerequisito richiesto ai precipui fini valutativi che qui occupano con riferimento all'accertamento della sussistenza al momento della decisione di una situazione di disparità economica e reddituale tra le parti in causa, e tanto a prescindere dalla circostanza del già avvenuto riconoscimento in capo alla del diritto alla percezione dalla Parte_3 controparte di un assegno di mantenimento nei termini statuiti nella pregressa sentenza di separazione personale pronunciata inter partes, siccome più specificamente ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non costituente più per converso criterio attributivo dell'assegno divorzile, bensì unicamente parametro da utilizzarsi in sede di ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della nucleo familiare.
Ed invero, le emergenze processuali acquisite comprovano inequivocabilmente la disponibilità di redditi che l'odierno appellante, con qualifica professionale di ingegnere, trae dal rapporto lavorativo intrattenuto con svariati enti pubblici, a fronte della condizione dell'appellata di soggetto privo di qualsivoglia fonte di guadagno, situazione di disparità economica quella appena descritta neppure destinata ad essere in alcun modo ridimensionata alla stregua degli oneri economici da cui il primo ha dimostrato di essere gravato, in quanto in parte preesistenti al giudizio di divorzio e comunque afferenti a spese dal medesimo sostenute per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali, fatta eccezione per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in Belmonte formalmente intestato alla seconda, ma risultato pacificamente agli atti di causa sottratto dal predetto alla di lei disponibilità materiale.
In ordine, poi, alle ragioni alla base dello stato di inoccupazione della
[...]
, gli elementi in atti hanno consentito di accertare lo svolgimento nel corso CP_1 di un ragguardevole arco temporale ad opera della predetta in costanza di matrimonio di attività di collaborazione alla conduzione di un esercizio commerciale di ortofrutta gestito da un proprio congiunto, fino a che il negozio era stato chiuso per cessazione dell'attività, segnatamente consistito nell' espletamento di mansioni meramente esecutive a riprova della mancanza in capo a costei del possesso di una specifica qualificazione professionale, nulla potendo ricavarsi in direzione valutativa contraria dalla circostanza rappresentata per la prima volta dallo solo nell'ambito del Pt_1 presente grado di giudizio circa la pretesa abilitazione all'attività di insegnamento vantata da controparte e, come tale, neppure apprezzabile in sede di accertamento della volontà da costei esigibile di cogliere opportunità occupazionali confacenti al proprio titolo di studio.
Ancora si evince dalle risultanze di causa l'assoluta limitatezza delle prospettive occupazionali in concreto esistenti per l'appellata, avuto riguardo al contenuto delle offerte lavorative ricevute, di cui, quand'anche se ne ritenesse provata la effettiva realizzabilità, non può rimproverarsene alla predetta l'ingiustificato rifiuto, avendo esse unicamente riguardo a lavori implicanti notevole sforzo fisico e, come tali, incompatibili con la qualità della medesima di soggetto ormai ultracinquantenne, oltre che affetto da patologie limitanti come da certificazione sanitaria prodotta in atti.
Da tutto quanto testè evidenziato, dunque, discende che, avuto riguardo al contributo sia pure modesto in ogni caso prestato dalla al patrimonio familiare attraverso CP_1
l'attività lavorativa svolta durante la vita coniugale nei termini sopra riportati e tenuto conto delle sue limitate competenze lavorative, con conseguente non addebitabilità in alcun modo alla stessa di avere per esclusiva scelta unilaterale colpevolmente omesso in costanza di matrimonio di spendere con profitto una sua eventuale qualificazione professionale onde conseguire un'occupazione, oltre che delle acclarate condizioni socio-ambientali oggettivamente in atto ostative alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, la decisione gravata è da reputarsi senz'altro immune da censure nella parte in cui ha affermato la ricorrenza nella fattispecie oggetto di controversia dei presupposti giustificativi normativamente richiesti ai fini del riconoscimento in capo alla del diritto alla Controparte_1 percezione dell'assegno di divorzio nei sensi in essa stabiliti, inteso nella sua componente più squisitamente assistenziale quale contributo volto ad assicurare a quest'ultima i mezzi economici necessari ad una vita autonoma e dignitosa, di cui costei è priva, nonché impossibilitata a procurarseli per causa non imputabile.
Né, da ultimo, rileva altrimenti ai fini della invocata revoca dell'assegno di divorzio ad opera dell'appellante la segnalata circostanza della percezione da parte della beneficiaria citata del reddito di cittadinanza, misura erogata dallo Stato peraltro recentemente abrogata, atteso che, sebbene da essa non possa ricavarsi tout cour la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità per il soggetto di reintrodursi nel mondo del lavoro, il riconoscimento dell'assegno di divorzio deve ritenersi nella specie giustificato dalle precarie condizioni economiche del , in uno con l'assenza CP_1 assoluta per la medesima di concrete prospettive lavorative, per come accertati nella vicenda in esame nei termini suindicati (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 13-12-
2023 n. 34924). A diverse valutazioni, per contro, reputa la Corte di dovere pervenire con riguardo all'ulteriore ordine di doglianze addotte dallo avverso la sentenza Parte_1 di primo grado con l'appello in disamina, per avere in essa l'organo giudicante completamente omesso di pronunciarsi sulla ulteriore domanda da lui intentata in quella sede di revoca dell'assegnazione dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Rende, Via Svezia n. 3, originariamente disposta in favore della
[...]
con la sentenza di separazione quale genitore collocatario della prole, CP_1 sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per il suo accoglimento, stante il comprovato trasferimento volontario medio tempore della predetta, unitamente ai figli con lei conviventi, presso altro appartamento, con conseguente venir meno in capo alla medesima del diritto al godimento esclusivo della casa familiare per avere cessato di abitarvi stabilmente.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni consegue l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello, di statuizioni finali di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Rende, Via Svezia n. 3, a suo tempo disposta in favore di in sede di separazione personale dei coniugi, nonché di conferma Controparte_1 in ogni sua restante parte della sentenza impugnata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, è dato apprezzare, tenuto conto della posizione di soccombenza parziale delle parti in esito al giudizio e della particolare natura degli interessi coinvolti, la ricorrenza di giustificati motivi per disporne la integrale compensazione tra le suddette.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 15-3-2024, avverso la sentenza del Tribunale CP_1
Civile di Cosenza, in composizione collegiale, depositata il 29-2-2024 n. 481, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Rende, Via Svezia n. 3, in precedenza disposta in favore di;
Controparte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 4 novembre 2024..
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)