Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2020, proposto da
Sasol Italy Energia s.r.l., Sasol Italy S.p.A., in persona dei legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Parola, Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini, Francesca Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della Delibera del 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avente ad oggetto “Revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET”, nella parte in cui introducono un trattamento discriminatorio per i produttori termoelettrici in Sistema di Autoconsumo, escludendoli dal meccanismo di rimborso previsto dalla Delibera n. 96/2020;
- del Documento per la consultazione del 17 settembre 2019, n. 375/2019/R/com, avente ad oggetto “Revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive delle ricorrenti
nonché per l’accertamento
- del diritto delle ricorrenti, in quanto produttori termoelettrici e clienti finali in Sistema di Autoconsumo, ad essere ammesse al suddetto meccanismo di rimborso indipendentemente dalla configurazione impiantistica adottata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il provvedimento di assegnazione al relatore del 12 agosto 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Viste le note del 27 ottobre 2025 e 5 novembre 2025 con le quali le parti ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. CO IA LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con le note del 27 ottobre 2025 e 5 novembre 2025, le parti ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della espressa dichiarazione delle parti ricorrenti e che le spese del giudizio possano essere compensate anche in ragione della concorde indicazione delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
CO IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IA LI | NC LA |
IL SEGRETARIO