TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.400 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'01.04.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10.03.1972, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Musolino, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Pietrastorta, n. 30, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
22.12.1956, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Crocefissa Daniela
Arfuso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Madonna delle Nevi, n. 2 ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 17.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 07.05.1992, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II,
Serie A, n. 195, anno 1992;
-considerato che con decreto del 15.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 01.04.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3,
473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 07.05.1992; b) dal matrimonio sono nati due figli: e , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 17.02.2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
- dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 5, anno 1992, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno;
2. la casa coniugale sita in c.da Liddo n. 10, di proprietà del sig. , CP_1
rimane nella disponibilità esclusiva dello stesso;
3. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, nonché personale e di non avere altro da chiedersi, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna