Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poichè tali fattispecie si equivalgono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2017, n. 42754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42754 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
42754-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/05/2017 GERARDO SABEONE -Presidente- Sent. n. sez. 1470/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.37253/2016 Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A IA RL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato IL RL, imputato dei reati d cui agli artt. 223, comma 1 e 2 n. 2, 216 comma 1 n. 2, I. fall., in rubrica ascrittigli, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia. di cui chiede2. Avverso la sentenza della corte territoriale, l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo IL, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Michele Passarella, del Foro di Milano, lamentando: 1) violazione di legge in relazione all'art. 521, c.p.p., e mancanza di motivazione in punto di accertamento del dolo del ritenuto reato di bancarotta documentale fraudolenta. Il ricorrente, in particolare, si duole, da un alto, del fatto che il giudice di secondo grado, confermando la prospettazione assunta nella sentenza di primo grado, non abbia ravvisato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, non avendo considerato che, mentre nel capo di imputazione l'accusa concerneva un "facere", nella sentenza la condanna si fa riferimento ad una condotta omissiva, condotte che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, non sono equivalenti, dovendosene apprezzare la diversità non solo sul piano naturalistico, ma anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato;
dall'altro, del difetto di motivazione in punto di accertamento dell'elemento psicologico del reato, motivazione che appare meramente tautologica, nella parte in cui sembra ammettere che la verifica del dolo risulterebbe sempre superflua in quanto assorbita dalla condotta della tenuta irregolare delle scritture contabili, condotta che quindi conterrebbe "in re ipsa" anche la prova del dolo;
2) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine al ritenuto reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose, stante, ad avviso dell'imputato, la completa inidoneità delle condotte a lui ascritte ad essere ricondotte a quelle dolose previste dalla fattispecie in contestazione, atteso che il mancato versamento degli oneri previdenziali tramite cui la società si è autofinanziata non avrebbe potuto determinare una diminuzione dell'asse attivo, quanto piuttosto una contrazione delle voci passive. In questa prospettiva, evidenzia il ricorrente, per poter stabilire la natura dolosa della condotta non è sufficiente un accertamento generale ed astratto ma sarebbe stato necessario verificare la presenza di un'indebita diminuzione dell'asse attivo non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. A tanto la corte territoriale non ha provveduto, non avendo fornito un'argomentazione idonea a giustificare le ragioni per cui nel caso specifico le omissioni contributive avrebbero rappresentato un depauperamento delle casse sociali tale da porsi in rapporto causale con il fallimento;
3) vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per cui il giudice di appello ha respinto la domanda di riduzione della pena avanzata anche dallo stesso pubblico ministero, essendosi limitato ad affermare che l'imputato non fosse meritevole di siffatta riduzione in ragione della condotta serbata, dell'entità del passivo e dei precedenti, con una motivazione che il ricorrente ritiene assolutamente tautologica, laddove l'effettiva finalità perseguita dall'imputato (proseguire l'attività di impresa e così evitare i licenziamenti dei numerosi dipendenti) è tale da meritare di essere valutata positivamente, in conformità ai parametri previsti ai sensi 133, c.p... 3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Infondato, invero, appare il primo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo nell'ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna 2 possibilità d'effettiva difesa (cfr. Cass., sez. VI, 11.11.2014, n. 899, rv. 261925; Cass., sez. III, 10.10.2013, n. 43943, rv. 257509). Deve trattarsi, in altri termini, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (cfr, ex plurimis, Cass., sez. IV, 16.2.2012, n. 17069; Cass., sez. IV, 16.12.2015, n. 4497, rv. 265946; Cass., SEz. Un. 15.7.2010, n. 36551, rv. 248051). Siffatta radicale trasformazione non è ravvisabile nel caso in esame, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, ai fini della configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta ab initio delle scritture contabili obbligatorie per legge, da un lato, la distruzione, l'occultamento, la sottrazione e la mancata consegna delle stesse al curatore, si equivalgono. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (cfr. Cass., sez. V, 23.9.2014, n. 47923, rv. 261040; Cass., sez, V, 27.9.2013, n. 8369, rv. 259038). 3 Pertanto la qualificazione della condotta dell'imputato in termini di omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che di sottrazione o distruzione delle stesse, come si legge nell'imputazione, apparendo come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Cass., sez. V, 6.6.2014, n. 48677, rv. 261356), esclude la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Né va taciuto che il ricorrente ha omesso di indicare specificamente, come sarebbe stato suo onere, quale concreta lesione del suo diritto di difesa si è verificata, in conseguenza della denunciata "diversa qualificazione". Manifestamente infondato appare il rilievo sull'elemento soggettivo del reato, in quanto la corte territoriale ha dedotto il dolo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, da specifiche circostanze di fatto (l'omessa tenuta delle scritture contabili pressoché dall'inizio dell'attività della società fallita;
la predisposizione di bilanci di contenuto ingannevole per i terzi;
la sistematica omissione, sin dal suo esordio, dei versamenti previdenziali ed erariali), ritenute, con logico argomentare, incompatibili con una semplice ipotesi di trascuratezza colposa. Ciò appare conforme ai condivisibili principi in tema di dolo affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).
5. Di natura meramente fattuale ed infondati appaiono gli ulteriori motivi di ricorso. Con essi, infatti, il ricorrente, anche con riferimento alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 4 decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Del resto, con particolare riferimento al delitto di bancarotta impropria, la corte territoriale ha reso una decisione assolutamente in linea con l'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, co. 2, n. 2), I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Cass., sez. V, 25.9.2014, n. 47621, rv. 261684). Orbene proprio sul dimostrato omesso versamento, protrattosi nel tempo, da parte dello Zilliani, nella sua qualità di amministratore della società fallita, di cifre rilevanti dovute agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, che ha determinato una crescita divenuta incontrollabile dell'importo del debito verso l'erario e gli enti contributivi, a causa di 5 interessi e sanzioni, la corte territoriale ha incentrato la sua decisione sul punto, evidenziando come il conseguente depauperamento, provocato dalla crescita del passivo, ed, in particolare, la notevole misura del debito erariale, abbia rappresentato la causa che spinse il pubblico ministero a chiedere il fallimento della società. Anche con riferimento alla determinazione dell'entità della pena la motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile, avendo la corte di appello, da un lato, evidenziato l'assenza di elementi positivi in grado di giustificare la concessione in favore del reo delle attenuanti generiche;
dall'altro, escluso una riduzione della pena in considerazione, non solo dell'entità del passivo, ma anche dei precedenti penali dell'imputato e della "non apprezzabile condotta successiva alla commissione del reato", facendo, pertanto, corretto uso dei parametri di cui all'art. 133, c.p.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26.5.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente OPPOSITATA I CANCELLERIA ana 19 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cosmeta b es