Sentenza 7 giugno 1990
Massime • 1
A seguito della modifica apportata all'art. 62 n. 4 cod. pen. della legge 7 febbraio 1990 n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, e quindi anche a quei delitti che trovino "la causa sceleris" (e cioè la spinta a delinquere) in un motivo di lucro, in termini di acquisire, quale risultato dell'Azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità sia del lucro (conseguendo o conseguito) che dell'evento dannoso o pericoloso. (fattispecie in tema di spendita di banconota da lire 100.000 contraffatta).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/1990, n. 14713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14713 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1990 |
Testo completo
M 3 1 7 1 copie 4 1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 7.6.90 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 785
Presidente Dott. GUIDO GUASCO
1. Dott GIUSEPPE LUMIA Consigliere REGISTRO GENERALE
->>> N. 2. 14438/89 CORRADO RAMAGLIA
3. >>>>> VINCENZO ARCHIDIACONO
4. >>> BR FOSCARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER AR EP, n. a Milano il 25.2.1966
avverso la sentenza in data 20.9.1988, della Corte di
Appello di Milano.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Archidiacono
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Cucco
che ha concluso per il rigetto
Udit difensor
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14.2.1986, il Tribu-
nale di Pavia dichiarava AN LU ZZ, AR
EP ER, CO ET, colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 455 c.p. e, come tali,
li condannava, i primi due alla pena di anni uno di
[reclusione e £. 350.000 di multa ciascuno, il terzo.
alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e £. 500.000 di multa. 3
Proposta impugnazione dagli imputati, la
Corte d'appello di Milano, con sentenza in data
20.9.1988, confermava la decisione di 1° grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il
ER.
Motivi della decisione
Il ricorrente denunzia la nullità della impugnata sentenza, per "violazione dell'art. 524
c. p. p., n. 1, per erronea applicazione di legge:
esclusione attenuante 62 n. 4 c.p.", per le ragioni:
"mancata concessione dell'attenuante p. dall'art. 62 n. 4 c.p.; danno economico di speciale tenuità,
stante il tentativo di spendita di una sola banco-
nota da f. 100.000".
La Corte osserva: l'oggetto della conte-
stazione d'accusa, posto a base dell'accolta doman da di condanna, è correlato, particolarmente, al fatto di "tentava di mettere in circolazione una ban conota da £. 100.000 contraffatta". Correttamente il giudice di merito, nel-
lo schema giuridico di configurabilità della circo stanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
sulla base della previsione legislativa esistente all'epoca della relativa decisione ha ritenuto- - 4 che: "non è applicabile al reato di spendita, acqui-
sto o detenzione di moneta falsa, poichè il danno non è elemento tipico e costante dell'ipotesi crimi nosa; la norma incriminatrice è, infatti, rivolta alla tutela delle fiducia riposta dal pubblico nella circolazione monetaria e prescinde, del tutto, dal-
la considerazione del danno patrimoniale eventualmen te subito dal privato".
Ma, attualmente, con 1. 7.2.1990, n. 19,
la normativa di cui all'art. 62 n. 4 c.p. risulta disciplinata nei seguenti nuovi termini: "l'avere,
nei delitti contro il patrimonio, ° che cumunque of fendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità,
ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro,
l'avere agito per conseguire o l'avere comunque con seguito un lucro di speciale tenuità, quando anche
I'evento dannoso pericoloso sia di speciale tenuità".
L'indicata, nuova disciplina legislativa riprodotta in- ha aggiunto alla norma precedente un'ipotesi ri- tegralmente nella sua prima parte
-
guardante generalmente i delitti che trovino la "cau sa sceleris", cioè la spinta a delinquere, in un motivo di lucro, in termini di volontà di acquisire,
quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio 50patrimoniale.
In tale aggiuntiva prospettiva di legge,
l'attenuante risulta generalmente applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natu-
ra giuridica del bene oggetto di tutela, purchè sus sista comunque l'indicata "causa sceleris", e la
speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità ja del lucro - conseguendo o conseguito che dell'e-
vento dannoso o pericoloso.
Processualmente, la nuova disciplina ri-
sulta applicabile al caso di specie, configurando,
ai sensi dell'art. 2, co. 3°, c.p., una disposizione più favorevole al reo, intervenuta prima della pro nuncia di sentenza irrevocabile.
Ma, la ricorrenza, nella specie, degli elementi costitutivi dell'attenuante, implica neces sariamente lo svolgimento di accertamenti di fatto,
intesi a valutarne la sussistenza: accertamenti che esulano dai poteri di questa Corte, rientrando nel-
la sfera dei poteri di cognizione esclusivamente propria del giudice di merito, processualmente de-
putatovi.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto,
nel rispetto dei principi di diritto sopra enuncia- 6 ti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
ti,
Visti gli artt. 537, 543 n. 2 c.p.p., con clude come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamen te all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P e
• '
rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d'appello di Milano.
Roma, 7.6.1990.
IL PRESIDENTE
Ecc. Dr. Guido Guasco
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dr. Vincenzo Archidiacono
C hiclioc ски
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ladal 14 NOV. 1990
LIERE