Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/1990, n. 14713
CASS
Sentenza 7 giugno 1990

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A seguito della modifica apportata all'art. 62 n. 4 cod. pen. della legge 7 febbraio 1990 n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, e quindi anche a quei delitti che trovino "la causa sceleris" (e cioè la spinta a delinquere) in un motivo di lucro, in termini di acquisire, quale risultato dell'Azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità sia del lucro (conseguendo o conseguito) che dell'evento dannoso o pericoloso. (fattispecie in tema di spendita di banconota da lire 100.000 contraffatta).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/1990, n. 14713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14713
    Data del deposito : 7 giugno 1990

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