Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17672 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7 672/02 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12762/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Presidente Sciarelli Cron. 41582 Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 18 set- Dott. Luciano Vigolo Consigliere tembre 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OM SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Silla n. 3, presso l'avv. Carlo Ferzi che, unitamente all'avv. Filippo Meni- chino, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 3526 contro società Euridea S.p.A. (già Standa S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 48, presso l'avv. Fabio Pulsoni che, unitamente all'avv. Giuseppe Manca, la rappresenta e difende giusta delega in at- ti;
Л - controricorrente avversO la sentenza n. 4169/2000, decisa il 21 marzo 2000 e pub- blicata il 31 marzo 2000, resa dal Tribunale di Milano nel proce- dimento n. 810/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Carlo Ferzi per il ricorrente e Fabio Pulsoni per la società resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7 marzo 1997, OM SE conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore di Milano la società Standa S.p.A. al fi- ne di ottenere il pagamento dell'indennità supplementare spettante per l'ingiustificato licenziamento del dirigente, nonché differen- ze salariali varie. Esponeva al riguardo di aver rivestito dal maggio 1993, data di assunzione, al gennaio 1995, la posizione di Direttore Vendite della Divisione Magazzini e di essere stato quindi preposto al settore Discount, incarico marginale che comportava la perdita della posizione professionale già rivestita e quindi licenziato per il rifiuto di limitare la propria attività ad un apparente in- carico di direzione di uno studio per una piccola catena di super- mercati in franchising. Resisteva la convenuta. Л Con sentenza n. 2647 in data 24 agosto 1998 il Giudice adito re- spingeva la domanda. Interponeva appello il OM e in esito il gravame veniva riget- - 31 marzo 2000 dal tato con sentenza n. 4169 emessa in data 21 Tribunale di Milano. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che la tesi di fondo, essere stati disposti i mutamenti di posizione allo scopo di liberarsi di un dirigente sgradito non appariva fondata dal momento che i cambia- menti dell'organizzazione aziendale erano stati effettivi e non era credibile che per colpire una persona fosse stata attuata una così complessa e gravosa strategia. Osservava ancora che il contenuto della funzione dirigenziale non risulta da uno specifico mansionario ma piuttosto da un mandato a svolgere una serie di attività finalizzate al conseguimento di specifici obbiettivi e progetti e lo spostamento ad un compito me- no importante consente non già la tutela reale ma solo le dimis sioni con diritto alla speciale indennità. Pertanto il trasferimento dalla direzione del settore magazzini a quella del settore Discount, una volta accettato senza esercizio della facoltà di recesso, era senz'altro valido. Soppresso il set- tore Discount e la relativa posizione dirigenziale, del tutto giu- stificato era poi il trasferimento ad altra posizione di lavoro, eventualmente anche a fini di recupero di un'occupazione per il dirigente non più utilizzabile nei precedenti compiti. Il rifiuto 3 all'assunzione del nuovo incarico ben giustificava pertanto il li- cenziamento. Quanto alle differenze retributive il Collegio di merito osservava che nel ricorso era stata prospettata l'incidenza del bonus sugli istituti contrattuali e non già il pagamento del bonus per alcuni anni. Rilevava ancora che l'uso della vettura aziendale non era gratuito e neppure consentito per una contropartita simbolica. Avverso la sentenza, notificata in data 13 aprile 2000, propone ricorso per cassazione SE OM con atto notificato in data 12 giugno 2000, sulla base di due complessi motivi. La società Euridea S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 21 luglio 2000 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 CC e anco- ra, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motiva- zione. Si osserva che il Tribunale ha accolto un'interpretazione ridutti- va dell'art. 2103 cc escludendone l'applicazione per i casi di mu- tamento di mansioni nell'ambito della categoria dei dirigenti. La censura è fondata. Invero il Tribunale dalla premessa che la figura del dirigente non è caratterizzata da uno specifico mansionario ma piuttosto da un mandato a svolgere una serie di funzioni ed attribuzioni finaliz- zate al raggiungimento di obiettivi e progetti, trae la conseguen- 4 Л za, palesemente non supportata dall'iniziale assunto, che non sa- rebbe possibile operate una limitazione dello spostamento tra po- sizioni di lavoro tutte appartenenti alla qualifica dirigenziale. Tale conclusione sottintende infatti la premessa ulteriore, non accertata nel caso concreto e comunque insuscettibile di pratica verificazione secondo il senso comune, che le funzioni ed attribu- zioni del dirigente sarebbero comunque fungibili. Questa Corte di legittimità ha osservato che "l'art. 16 del con- tratto collettivo 9 ottobre 1979 per i dirigenti d'azienda preve- de, ai fini del conseguimento dell'indennità sostitutiva del pre- avviso, che il recesso del dirigente intervenga (entro 45 giorni) in seguito ad un mutamento della propria attività, sostanzialmente incidente sulla sua posizione;
tale mutamento, tuttavia, non pre- suppone necessariamente un declassamento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e, pertanto, ove il giudice di merito abbia fondato la propria decisione sull'art. 16 del C.C.N.L. citato, non è possibi- le rilevare in sede di legittimità il preteso declassamento, atte- so che i diversi presupposti della norma contrattuale e della nor- ma codicistica impongono una diversa e inammissibile indagine di fatto" (Sez. Lav., sent. n. 1154 del 7 febbraio 1997). Ha così po- sto in rilievo che la posizione professionale del dirigente è tu- telata dalla contrattualistica anche al di fuori dell'ambito sta- bilito all'art. 2103 cc. Non può quindi essere condiviso l'assunto del Tribunale nel senso che la norma contrattuale, dettata per ampliare le possibilità del 5 л dirigente di reagire ad un mutamento di mansioni, considerato sfa- vorevole ancorché non tale da comportare un declassamento, lo pri- verebbe di qualsiasi possibilità di invocare la tutela offerta dalla legge alla generalità dei lavoratori per l'ipotesi più gra- ve, così operando una deroga in peius rispetto alla legge. Non pertinente risulta perciò il rilievo che lo spostamento del dirigente ad una "posizione di lavoro meno prestigiosa" costitui- rebbe una giusta causa di dimissioni con facoltà di richiedere la relativa indennità poiché quel che rileva ai fini dell'art. 2103 CC, e deve formare oggetto di verifica, non è la generica e sfug- gente nozione di prestigio ma piuttosto l'esigenza che le nuove mansioni consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto (cass. 16 feb- braio 1998 n. 1615) e ancora che le stesse siano aderenti alla specifica competenza del dipendente e ne salvaguardino il livello professionale acquisito (cass. 10 agosto 1999, n. 8577). D'altro canto il l'affermazione che vi sarebbe stato un "radicamento" del dirigente nella nuova posizione di lavoro, non essendo intervenute le dimissioni dello stesso per giusta causa, appare arbitraria, salvo che non risulti corroborata da una valu- tazione dei tempi della vicenda e delle circostanze tutte della stessa, tale da dimostrare che vi è stata una effettiva accetta- zione del mutamento di mansioni. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al п. 5 dell'art. 6 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che la domanda intesa ad ottenere il pagamento del bo- nus, oltre che il computo del medesimo sui vari istituti contrat- tuali, era stata riportata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, omessa per errore nelle conclusioni del medesimo e ritualmente precisata nel corso della prima udienza. La censura non è fondata. Non si precisa invero di quale bonus si discuta (e la denuncia di error in procedendo non consente di esaminare gli atti al fine di indagare sul contenuto delle richieste ma solo sulla rituale pro- spettazione delle medesime). Dal complesso delle argomentazioni svolte nella denunciata senten- za sembra doversi arguire che si controverte dell'uso dell'auto aziendale, evidentemente concessa solo per un periodo del rapporto di lavoro. Al riguardo però il Tribunale ha affermato che dalla documentazio- ne prodotta risulta che tale uso non era gratuito e neppure con- cesso per una somma simbolica e pertanto non costituiva un "fringe benefit". Tale rilievo esclude in radice la sussistenza del diritto ad una prestazione tale da integrare un incremento retributivo e pertanto la doglianza, nel senso che il Tribunale avrebbe errato nel rite- 7 nere nuova la domanda intesa ad ottenere il pagamento di detto be- neficio, appare non idonea a criticare l'effettiva ragione della decisione. Il secondo motivo va quindi disatteso. Si impone, conclusivamente, la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al primo motivo, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa in dispositivo, per un nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati in tema di mutamento di mansio- ni. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia Roma, 18 settembre 2002 IL PRESIDENTE Grzlichen luule IL CONSIGLIERE ESTENSORE سها Mate Albute I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria OSTA DI BOLLO, DI 11 DIC 2002 SPESA, TASSA Oggi, BELL'ART. 10 IL CANCELLIERE 533 8