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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1647/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.52/2022 pubblicata il 12.1.22 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gemma Maresca e Antonia
Sarro
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi COroparte_1 COroparte_2 dall'avv.to Loredana Caduto
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con separati ricorsi introduttivi successivamente riuniti CP_1
e premesso di essere dipendenti della
[...] COroparte_2
il primo con qualifica di dirigente sanitario ex CP_3
9°dal 16.4.1993, la seconda con qualifica di dirigente sanitario dal 14.6.1982, deducevano: -che la datrice di lavoro con provvedimento n. 30098 del 5 novembre 2012 (oggetto “modifica del trattamento economico variabile triennale aziendale per riduzione fondi contrattuali”) disponeva la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero in busta paga dei relativi importi;
-che tale decurtazione era illegittima in quanto l'
[...]
aveva ridotto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 Parte_1
l'intera consistenza dei fondi aziendali, anziché le sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, riducendo indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza essersi, oltretutto, proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali, applicando criteri di calcolo non conformi alla legislazione nazionale ed alla normativa contrattuale,
-che l'operato dell'Amministrazione contrastava con l'art. 33 del
C.C.N.L. 2002/2005 Area sanitaria professionale tecnica amministrativa, il quale stabilisce che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico agli stessi conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 e dall'art. 26 del CCNL
1998/2001,
-che era errata l'applicazione degli interventi per l'ottenimento dei risparmi di spesa introdotti dall'art. 9, comma 2bis, del d.l.
n.78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, così come interpretato dalla circolare n. 12/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla deliberazione della
Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011, che avrebbe consentito la decurtazione del solo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale, da parte del decreto della Regione
pag. 2/17 Campania n. 63/2010 e del susseguente provvedimento della CP_3
, Parte_2 chiedendo l'accertamento dell'illegittima decurtazione effettuata dalla per gli anni 2011, 2012 e 2013 dal fondo ex art. CP_3
8 del CCNL dell'Area sanitaria professionale tecnica e amministrativa, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte nella misura indicata nei ricorsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
CO Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva resistendo alla domanda e difendendo la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi, vinte le spese di giudizio.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda accertando l'illegittimità della decurtazione effettuata dall' per CP_3 gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo previsto dall'art. 8
CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e
Amministrativa secondo biennio economico 2008-2009 e condannando la alla restituzione per il dott. COroparte_4 Parte_3 della somma complessiva di € 1.541,08; per la dott.ssa CP_5
della somma complessiva di € 9.999,08, con compensazione
[...] delle spese di lite.
In punto di diritto il Tribunale richiamava l'orientamento formatosi presso questa Corte (sentt. nn. 205/2021, 1983/2021,
2130/2021, 2134/2021, 2135/2021, 2445/2021, 2713/2021) procedendo alla ricostruzione delle previsioni contrattualistiche e normative in ordine alla retribuzione dei dirigenti del comparto Sanità e
CO ritenendo che il provvedimento del 5 novembre 2012 prot. 30098
(avente ad oggetto la modifica del trattamento economico variabile triennale per la riduzione fondi contrattuali) che aveva disposto la riduzione in misura del 30% della remunerazione variabile pag. 3/17 aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero in busta paga dei relativi importi era illegittimo in quanto l' aveva ridotto per gli anni 2011, 2012 2013 e Parte_1
2014 i fondi aziendali, anche nella parte relativa al trattamento fondamentale, applicando criteri di calcolo non conformi alla legislazione nazionale ed alla normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali (in particolar modo risultavano dall'
[...]
applicate erroneamente la Legge 122/10, la circolare del CP_3
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2011 e quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni il 10/2/2011).
Propone appello la che previa ricostruzione CP_3 normativa e contrattuale dei fondi anno 2011 eccepisce:
-in via preliminare l'inammissibilità della pronuncia relativa all'illegittima decurtazione del fondo oggetto di causa atteso che trattavasi di domanda di disapplicazione di atto amministrativo non azionabile dinanzi al GO,
-che a fronte del predetto atto amministrativo i ricorrenti non avrebbero potuto agire per il pagamento di una determinata somma di denaro (a detta dei ricorrenti in primo grado ingiustamente trattenuta) attesa l'impossibilità di ottenere un beneficio diretto, configurandosi dei diritti in astratto e in una misura eventualmente tutta da determinarsi,
-che non era configurabile, quindi, un diritto soggettivo immediatamente tutelabile per ciascun dirigente dell'area medico- veterinaria, dovendosi ciascuna posizione valutare solo alla luce della complessa organizzazione che l' intende darsi, CP_3 per cui soltanto a seguito della revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali con modalità compatibili con le risorse del
Fondo COrattuale i ricorrenti in primo grado avrebbero potuto far valere eventualmente un loro diritto soggettivo,
pag. 4/17 CO
-che essa non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi alle decisioni adottate dal Commissario ad acta in materia di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare il decreto n.63/2010),
-che, in ogni caso, la norma richiamata (art. 9 comma 2 bis D.L. del 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/10) dalla sentenza impugnata è stata malamente interpretata, in quanto la stessa non vieta una riduzione dei fondi determinata per diverse motivazioni, come l'esigenza di risanamento,
-che la lesione del diritto soggettivo dei medici ricorrenti si sarebbe verificata solo laddove fosse stata intaccata dalle decurtazioni effettuate la componente minima e fissa della retribuzione di posizione e non quella variabile/accessoria la cui determinazione è rimessa all'emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione, quale atto di macroorganizzazione, e poi alla negoziazione con le organizzazioni,
-che laddove l'art. 9 bis del D.L. del 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/10 prevede “non può superare” non vuol dire che non possa essere anche inferiore, pure per diverse determinazioni del datore di lavoro, specialmente nel caso di regioni commissariate ai fini del piano di rientro sanitario come la
Campania,
-che, in ogni caso, è scontato che la decurtazione vada calcolata sull'intero ammontare del fondo,
-che al decreto n. 23/2013 del Commissario ad acta non può essere dato alcun valore retroattivo,
CO
-che pertanto il provvedimento che riduce del 30% il trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali non contrasta con le norme collettive le quali appunto prevedono che detto trattamento sia determinato sulla base dei fondi e le funzioni svolte, in quanto posta la diminuzione del pag. 5/17 fondo e in attesa di nuova graduazione delle funzioni, è evidente che vi fosse necessità di una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici,
-che la riduzione del 30% ha interessato tutte le posizioni e di conseguenza non ha fatto torto ad alcuno, essendo stati tutti i dirigenti colpiti in egual maniera percentuale, così rispettando la diversa graduazione delle funzioni come stabilita anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali,
-che la trattenuta non è stata identica bensì si è differenziata in base alla misura della retribuzione di posizione variabile aziendale percepita, sempre senza intaccare il minimo previsto dal
CCNL,
-che, al massimo, ne sarebbe dovuta derivare una trattenuta minore rispetto a quella disposta pari al 30%, mentre invece il Tribunale ha condannato al pagamento per intero di quanto trattenuto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso presentato dagli appellati in primo grado dichiarando l'inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di diritti soggettivi tutelabili e carenza di interesse fermo il rigetto della domanda di pagamento;
dichiarare legittime le decurtazioni effettuate, condannare gli appellati alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, eccepita in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc per omessa indicazione delle parti della sentenza contestate e le modifiche richieste, deducono nel merito:
-che le censure alla sentenza di primo grado sono generiche e carenti di specificità,
-che la eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti di primo grado è inammissibile per novità in quanto mai spiegata in primo grado,
pag. 6/17 -che la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico è illegittima sotto due ordini di profili: perchè l' nell'effettuare la CP_3 riduzione del fondo per gli anni 2011, 2012, 2013 ha applicato un criterio di calcolo non previsto dalla legislazione nazionale
(legge 122/2010, Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 12 del 15.04.2011 e Conferenza Regioni 10/2/2011) ed arbitrario, e perché il provvedimento di riduzione della variabile aziendale è stato adottato in violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera,
-che la questione non riguarda le norme di contenimento della spesa pubblica (relative al “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, che nel quadriennio 2011-2013, non può superare l'importo del 2010) ma l'esatta applicazione delle stesse,
-che l'art.9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che il fondo debba essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, già adotta il metodo che è quello proporzionale, mentre l' ha CP_3 applicato un diverso metodo (puntuale) non previsto legislativamente e contrario a quanto imposto dalla legge nazionale all'articolo citato,
-che solo per l'anno 2013 la si è adeguata alla COroparte_6 normativa ma a detto adeguamento non ha provveduto per gli anni
2011 e 2012 sottraendosi e violando ad una norma di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica,
-che, pertanto, il Giudice di prime cure ha evidenziato correttamente la violazione effettuata dall' nella CP_3
pag. 7/17 determinazione dei fondi non ingerendosi affatto in calcoli e conteggi attinenti la finanza regionale e la spesa sanitaria pubblica che invece rientrano sicuramente in un accertamento da compiersi dinanzi al GO per violazione di legge, non avendo il GL accertato la erroneità di un calcolo afferente la finanza regionale e la spesa sanitaria pubblica bensì l'evidente violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica da parte della normativa regionale e che pertanto deve essere disapplicata essendosi tradotta in una clamorosa violazione dei diritti dei dirigenti medici,
-che ne consegue che la pretesa diretta a contestare la quantificazione del fondo per ottenere la esatta retribuzione di posizione variabile aziendale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche perché gli atti di macroorganizzazione delle aziende sanitarie sono disciplinati dal diritto privato, in coerenza con il loro carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda,
-che la corretta determinazione del fondo si ritiene necessaria poiché incide sui diritti soggettivi dei dipendenti (non è contestato l'atto amministrativo ma la legittimità del criterio
CO con le quali l' ha ridotto l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 9 del CCNL),
-che con la delibera n. 1239/2010 è stata invero determinata la graduazione delle funzioni con la determinazione dei relativi importi da erogare ai dirigenti dell' a titolo di Parte_4 retribuzione di posizione variabile aziendale non revocata con conseguente diritto ad agire di essi appellati,
CO
-che la non dimostra che la decurtazione fosse corretta e che il calcolo riportato in sentenza manchevole di “conforto pag. 8/17 documentale e probatoriamente valido” (contestazioni mai svolte in primo grado),
CO
-che la aveva operato la riduzione del fondo di posizione sottraendo le somme percepite dalle unità cessate dal fondo dell'annualità precedente (detrazione contra legem) mentre per i fondi per la retribuzione di risultato e la qualità delle prestazioni la riduzione aveva adottato un (diverso) criterio proporzionale dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (quota pro-capite al 31/12 dell'anno precedente),
-che il criterio corretto implicava la riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
CO (criterio che successivamente adotta la stessa a partire dal
2013).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************ L'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti ai sensi
CO dell'art.342 cpc è infondata atteso che la ha contestato la sentenza di primo grado operando un richiamo a specifici
“spezzoni” della motivazione (trascritti nell'atto di appello) confutando la ricostruzione operata dal GL sulla scorta di rilievi specifici.
In punto di giurisdizione (questione rilevabile d'ufficio e che
CO assorbe l'eccezione preliminare della circa la possibilità dei due medici di agire in giudizio) la Cassazione con la sentenza n.18204/24 proprio in caso analogo ha statuito che “Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità
pag. 9/17 dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore”, ne consegue l'ammissibilità delle domande spiegate dai ricorrenti in primo grado a tutela di un pieno diritto soggettivo dinanzi al Giudice ordinario.
Nel merito l'appello è infondato dovendosi richiamare quanto già statuito da questa Corte in recenti analoghi casi (cfr. ex plurimis sentenza n.1499/25 emessa da questo stesso Collegio;
art.118 disp. att. cpc).
Nella ordinanza n.17810/24 della Suprema Corte (sul cui rinvio è stata pronunciata la sentenza n.1499/25 richiamata) si è statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “…..A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo pag. 10/17 specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_7
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità̀ anche ad esso.
Sempre nell'art.9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità̀ del detto limite anche al trattamento economico fondamentale. È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e
2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010
...”.
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento pag. 11/17 delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-2014, non può superare l'importo del 2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il Supremo
Collegio ha affermato che “….Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva la riduzione nella misura CP_3 del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “COenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010
(comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
pag. 12/17 Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore,
l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. COrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura del 30%. È indubbio CP_3 che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del
30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perchè, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64),
“il trattamento economico complessivamente goduto ... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2- bis cit., l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali…”.
Appare certo, dunque, che il criterio adottato dalla CP_3 risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la ha CP_3 disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di
€ 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo pag. 13/17 di €104,56 corrisposto fino al novembre 2012 fino a quello di €
73,19 nei mesi successivi.
Del resto la stessa per l'annualità 2013, con l'atto n. CP_3
760/2013, ha adottato un criterio di computo della riduzione della parte accessoria della retribuzione di posizione ben diverso rispetto a quello contenuto nella delibera del 5 novembre 2012.
Infatti, il presupposto Decreto regionale n. 23/2013, sia pure senza efficacia retroattiva, ha avuto modo di indicare un criterio conforme alla lettera dell'art. 9, comma 2bis, del d.l. n.
78/2010, ovvero la quota pro-capite calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Da tanto la erroneità̀ della decurtazione lineare operata dalla da cui deriva l'erroneità̀ delle trattenute effettuate sulla CP_3 retribuzione dei lavoratori, in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
In relazione a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile ed alla quantificazione di quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e di quanto da essi percepito nei medesimi anni, si rileva che in sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto illegittime devono essere rimborsate, ciò non significa, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità 2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo pag. 14/17 complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare esattamente l'ammontare spettante
CO a ciascun dipendente, dati che solo l' è in grado di fornire.
A riprova dell'impossibilità di effettuare nuovi conteggi nonché della correttezza di quelli elaborati dai lavoratori, la difesa attorea ha depositato consulenza contabile disposta in un procedimento del tutto analogo al presente. Ebbene il CTU nominato in quel giudizio ha così concluso: “Dalla lettura dei documenti in atti non è possibile ricalcolare con esattezza il FONDO DI
POSIZIONE EX ART. 9 CCNL, pertanto, non è neanche possibile stabilire la correttezza dell'importo della variabile aziendale
CO che l' ha decurtato, evidenziando ancor una volta che il ricorrente non ha discusso della possibilità o meno di decurtare
CO il fondo ex art. 9 C.C.N.L. Forse l' avrebbe dovuto produrre le modalità di calcolo del Fondo o gli elementi utili per consentire alla scrivente la quantificazione dello stesso nel rispetto del quesito peritale”.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte che vada confermata la pronuncia di primo grado, atteso che le somme in essa riconosciute non sono state attinte da specifiche e puntuali contestazioni da parte
CO della appellante .
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
pag. 15/17 I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere nn. 177/2011, 1449/2012 e 1459/2012 per cui CP_3 devono ritenersi incontestati, ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui vede a carico della che chiede in restituzione somme il cui computo CP_3 richiede un complesso meccanismo di calcolo- dedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
CO A detto onere la , come bene emerge dagli atti, si è sottratta.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali. Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
In conclusione l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
pag. 16/17 Attesa la complessità̀ delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1647/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.52/2022 pubblicata il 12.1.22 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gemma Maresca e Antonia
Sarro
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi COroparte_1 COroparte_2 dall'avv.to Loredana Caduto
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con separati ricorsi introduttivi successivamente riuniti CP_1
e premesso di essere dipendenti della
[...] COroparte_2
il primo con qualifica di dirigente sanitario ex CP_3
9°dal 16.4.1993, la seconda con qualifica di dirigente sanitario dal 14.6.1982, deducevano: -che la datrice di lavoro con provvedimento n. 30098 del 5 novembre 2012 (oggetto “modifica del trattamento economico variabile triennale aziendale per riduzione fondi contrattuali”) disponeva la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero in busta paga dei relativi importi;
-che tale decurtazione era illegittima in quanto l'
[...]
aveva ridotto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 Parte_1
l'intera consistenza dei fondi aziendali, anziché le sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, riducendo indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza essersi, oltretutto, proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali, applicando criteri di calcolo non conformi alla legislazione nazionale ed alla normativa contrattuale,
-che l'operato dell'Amministrazione contrastava con l'art. 33 del
C.C.N.L. 2002/2005 Area sanitaria professionale tecnica amministrativa, il quale stabilisce che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico agli stessi conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 e dall'art. 26 del CCNL
1998/2001,
-che era errata l'applicazione degli interventi per l'ottenimento dei risparmi di spesa introdotti dall'art. 9, comma 2bis, del d.l.
n.78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, così come interpretato dalla circolare n. 12/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla deliberazione della
Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011, che avrebbe consentito la decurtazione del solo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale, da parte del decreto della Regione
pag. 2/17 Campania n. 63/2010 e del susseguente provvedimento della CP_3
, Parte_2 chiedendo l'accertamento dell'illegittima decurtazione effettuata dalla per gli anni 2011, 2012 e 2013 dal fondo ex art. CP_3
8 del CCNL dell'Area sanitaria professionale tecnica e amministrativa, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte nella misura indicata nei ricorsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
CO Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva resistendo alla domanda e difendendo la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi, vinte le spese di giudizio.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda accertando l'illegittimità della decurtazione effettuata dall' per CP_3 gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo previsto dall'art. 8
CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e
Amministrativa secondo biennio economico 2008-2009 e condannando la alla restituzione per il dott. COroparte_4 Parte_3 della somma complessiva di € 1.541,08; per la dott.ssa CP_5
della somma complessiva di € 9.999,08, con compensazione
[...] delle spese di lite.
In punto di diritto il Tribunale richiamava l'orientamento formatosi presso questa Corte (sentt. nn. 205/2021, 1983/2021,
2130/2021, 2134/2021, 2135/2021, 2445/2021, 2713/2021) procedendo alla ricostruzione delle previsioni contrattualistiche e normative in ordine alla retribuzione dei dirigenti del comparto Sanità e
CO ritenendo che il provvedimento del 5 novembre 2012 prot. 30098
(avente ad oggetto la modifica del trattamento economico variabile triennale per la riduzione fondi contrattuali) che aveva disposto la riduzione in misura del 30% della remunerazione variabile pag. 3/17 aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero in busta paga dei relativi importi era illegittimo in quanto l' aveva ridotto per gli anni 2011, 2012 2013 e Parte_1
2014 i fondi aziendali, anche nella parte relativa al trattamento fondamentale, applicando criteri di calcolo non conformi alla legislazione nazionale ed alla normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali (in particolar modo risultavano dall'
[...]
applicate erroneamente la Legge 122/10, la circolare del CP_3
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2011 e quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni il 10/2/2011).
Propone appello la che previa ricostruzione CP_3 normativa e contrattuale dei fondi anno 2011 eccepisce:
-in via preliminare l'inammissibilità della pronuncia relativa all'illegittima decurtazione del fondo oggetto di causa atteso che trattavasi di domanda di disapplicazione di atto amministrativo non azionabile dinanzi al GO,
-che a fronte del predetto atto amministrativo i ricorrenti non avrebbero potuto agire per il pagamento di una determinata somma di denaro (a detta dei ricorrenti in primo grado ingiustamente trattenuta) attesa l'impossibilità di ottenere un beneficio diretto, configurandosi dei diritti in astratto e in una misura eventualmente tutta da determinarsi,
-che non era configurabile, quindi, un diritto soggettivo immediatamente tutelabile per ciascun dirigente dell'area medico- veterinaria, dovendosi ciascuna posizione valutare solo alla luce della complessa organizzazione che l' intende darsi, CP_3 per cui soltanto a seguito della revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali con modalità compatibili con le risorse del
Fondo COrattuale i ricorrenti in primo grado avrebbero potuto far valere eventualmente un loro diritto soggettivo,
pag. 4/17 CO
-che essa non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi alle decisioni adottate dal Commissario ad acta in materia di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare il decreto n.63/2010),
-che, in ogni caso, la norma richiamata (art. 9 comma 2 bis D.L. del 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/10) dalla sentenza impugnata è stata malamente interpretata, in quanto la stessa non vieta una riduzione dei fondi determinata per diverse motivazioni, come l'esigenza di risanamento,
-che la lesione del diritto soggettivo dei medici ricorrenti si sarebbe verificata solo laddove fosse stata intaccata dalle decurtazioni effettuate la componente minima e fissa della retribuzione di posizione e non quella variabile/accessoria la cui determinazione è rimessa all'emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione, quale atto di macroorganizzazione, e poi alla negoziazione con le organizzazioni,
-che laddove l'art. 9 bis del D.L. del 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/10 prevede “non può superare” non vuol dire che non possa essere anche inferiore, pure per diverse determinazioni del datore di lavoro, specialmente nel caso di regioni commissariate ai fini del piano di rientro sanitario come la
Campania,
-che, in ogni caso, è scontato che la decurtazione vada calcolata sull'intero ammontare del fondo,
-che al decreto n. 23/2013 del Commissario ad acta non può essere dato alcun valore retroattivo,
CO
-che pertanto il provvedimento che riduce del 30% il trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali non contrasta con le norme collettive le quali appunto prevedono che detto trattamento sia determinato sulla base dei fondi e le funzioni svolte, in quanto posta la diminuzione del pag. 5/17 fondo e in attesa di nuova graduazione delle funzioni, è evidente che vi fosse necessità di una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici,
-che la riduzione del 30% ha interessato tutte le posizioni e di conseguenza non ha fatto torto ad alcuno, essendo stati tutti i dirigenti colpiti in egual maniera percentuale, così rispettando la diversa graduazione delle funzioni come stabilita anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali,
-che la trattenuta non è stata identica bensì si è differenziata in base alla misura della retribuzione di posizione variabile aziendale percepita, sempre senza intaccare il minimo previsto dal
CCNL,
-che, al massimo, ne sarebbe dovuta derivare una trattenuta minore rispetto a quella disposta pari al 30%, mentre invece il Tribunale ha condannato al pagamento per intero di quanto trattenuto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso presentato dagli appellati in primo grado dichiarando l'inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di diritti soggettivi tutelabili e carenza di interesse fermo il rigetto della domanda di pagamento;
dichiarare legittime le decurtazioni effettuate, condannare gli appellati alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, eccepita in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc per omessa indicazione delle parti della sentenza contestate e le modifiche richieste, deducono nel merito:
-che le censure alla sentenza di primo grado sono generiche e carenti di specificità,
-che la eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti di primo grado è inammissibile per novità in quanto mai spiegata in primo grado,
pag. 6/17 -che la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico è illegittima sotto due ordini di profili: perchè l' nell'effettuare la CP_3 riduzione del fondo per gli anni 2011, 2012, 2013 ha applicato un criterio di calcolo non previsto dalla legislazione nazionale
(legge 122/2010, Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 12 del 15.04.2011 e Conferenza Regioni 10/2/2011) ed arbitrario, e perché il provvedimento di riduzione della variabile aziendale è stato adottato in violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera,
-che la questione non riguarda le norme di contenimento della spesa pubblica (relative al “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, che nel quadriennio 2011-2013, non può superare l'importo del 2010) ma l'esatta applicazione delle stesse,
-che l'art.9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che il fondo debba essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, già adotta il metodo che è quello proporzionale, mentre l' ha CP_3 applicato un diverso metodo (puntuale) non previsto legislativamente e contrario a quanto imposto dalla legge nazionale all'articolo citato,
-che solo per l'anno 2013 la si è adeguata alla COroparte_6 normativa ma a detto adeguamento non ha provveduto per gli anni
2011 e 2012 sottraendosi e violando ad una norma di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica,
-che, pertanto, il Giudice di prime cure ha evidenziato correttamente la violazione effettuata dall' nella CP_3
pag. 7/17 determinazione dei fondi non ingerendosi affatto in calcoli e conteggi attinenti la finanza regionale e la spesa sanitaria pubblica che invece rientrano sicuramente in un accertamento da compiersi dinanzi al GO per violazione di legge, non avendo il GL accertato la erroneità di un calcolo afferente la finanza regionale e la spesa sanitaria pubblica bensì l'evidente violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica da parte della normativa regionale e che pertanto deve essere disapplicata essendosi tradotta in una clamorosa violazione dei diritti dei dirigenti medici,
-che ne consegue che la pretesa diretta a contestare la quantificazione del fondo per ottenere la esatta retribuzione di posizione variabile aziendale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche perché gli atti di macroorganizzazione delle aziende sanitarie sono disciplinati dal diritto privato, in coerenza con il loro carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda,
-che la corretta determinazione del fondo si ritiene necessaria poiché incide sui diritti soggettivi dei dipendenti (non è contestato l'atto amministrativo ma la legittimità del criterio
CO con le quali l' ha ridotto l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 9 del CCNL),
-che con la delibera n. 1239/2010 è stata invero determinata la graduazione delle funzioni con la determinazione dei relativi importi da erogare ai dirigenti dell' a titolo di Parte_4 retribuzione di posizione variabile aziendale non revocata con conseguente diritto ad agire di essi appellati,
CO
-che la non dimostra che la decurtazione fosse corretta e che il calcolo riportato in sentenza manchevole di “conforto pag. 8/17 documentale e probatoriamente valido” (contestazioni mai svolte in primo grado),
CO
-che la aveva operato la riduzione del fondo di posizione sottraendo le somme percepite dalle unità cessate dal fondo dell'annualità precedente (detrazione contra legem) mentre per i fondi per la retribuzione di risultato e la qualità delle prestazioni la riduzione aveva adottato un (diverso) criterio proporzionale dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (quota pro-capite al 31/12 dell'anno precedente),
-che il criterio corretto implicava la riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
CO (criterio che successivamente adotta la stessa a partire dal
2013).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************ L'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti ai sensi
CO dell'art.342 cpc è infondata atteso che la ha contestato la sentenza di primo grado operando un richiamo a specifici
“spezzoni” della motivazione (trascritti nell'atto di appello) confutando la ricostruzione operata dal GL sulla scorta di rilievi specifici.
In punto di giurisdizione (questione rilevabile d'ufficio e che
CO assorbe l'eccezione preliminare della circa la possibilità dei due medici di agire in giudizio) la Cassazione con la sentenza n.18204/24 proprio in caso analogo ha statuito che “Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità
pag. 9/17 dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore”, ne consegue l'ammissibilità delle domande spiegate dai ricorrenti in primo grado a tutela di un pieno diritto soggettivo dinanzi al Giudice ordinario.
Nel merito l'appello è infondato dovendosi richiamare quanto già statuito da questa Corte in recenti analoghi casi (cfr. ex plurimis sentenza n.1499/25 emessa da questo stesso Collegio;
art.118 disp. att. cpc).
Nella ordinanza n.17810/24 della Suprema Corte (sul cui rinvio è stata pronunciata la sentenza n.1499/25 richiamata) si è statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “…..A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo pag. 10/17 specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_7
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità̀ anche ad esso.
Sempre nell'art.9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità̀ del detto limite anche al trattamento economico fondamentale. È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e
2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010
...”.
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento pag. 11/17 delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-2014, non può superare l'importo del 2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il Supremo
Collegio ha affermato che “….Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva la riduzione nella misura CP_3 del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “COenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010
(comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
pag. 12/17 Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore,
l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. COrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura del 30%. È indubbio CP_3 che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del
30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perchè, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64),
“il trattamento economico complessivamente goduto ... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2- bis cit., l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali…”.
Appare certo, dunque, che il criterio adottato dalla CP_3 risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la ha CP_3 disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di
€ 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo pag. 13/17 di €104,56 corrisposto fino al novembre 2012 fino a quello di €
73,19 nei mesi successivi.
Del resto la stessa per l'annualità 2013, con l'atto n. CP_3
760/2013, ha adottato un criterio di computo della riduzione della parte accessoria della retribuzione di posizione ben diverso rispetto a quello contenuto nella delibera del 5 novembre 2012.
Infatti, il presupposto Decreto regionale n. 23/2013, sia pure senza efficacia retroattiva, ha avuto modo di indicare un criterio conforme alla lettera dell'art. 9, comma 2bis, del d.l. n.
78/2010, ovvero la quota pro-capite calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Da tanto la erroneità̀ della decurtazione lineare operata dalla da cui deriva l'erroneità̀ delle trattenute effettuate sulla CP_3 retribuzione dei lavoratori, in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
In relazione a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile ed alla quantificazione di quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e di quanto da essi percepito nei medesimi anni, si rileva che in sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto illegittime devono essere rimborsate, ciò non significa, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità 2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo pag. 14/17 complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare esattamente l'ammontare spettante
CO a ciascun dipendente, dati che solo l' è in grado di fornire.
A riprova dell'impossibilità di effettuare nuovi conteggi nonché della correttezza di quelli elaborati dai lavoratori, la difesa attorea ha depositato consulenza contabile disposta in un procedimento del tutto analogo al presente. Ebbene il CTU nominato in quel giudizio ha così concluso: “Dalla lettura dei documenti in atti non è possibile ricalcolare con esattezza il FONDO DI
POSIZIONE EX ART. 9 CCNL, pertanto, non è neanche possibile stabilire la correttezza dell'importo della variabile aziendale
CO che l' ha decurtato, evidenziando ancor una volta che il ricorrente non ha discusso della possibilità o meno di decurtare
CO il fondo ex art. 9 C.C.N.L. Forse l' avrebbe dovuto produrre le modalità di calcolo del Fondo o gli elementi utili per consentire alla scrivente la quantificazione dello stesso nel rispetto del quesito peritale”.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte che vada confermata la pronuncia di primo grado, atteso che le somme in essa riconosciute non sono state attinte da specifiche e puntuali contestazioni da parte
CO della appellante .
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
pag. 15/17 I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere nn. 177/2011, 1449/2012 e 1459/2012 per cui CP_3 devono ritenersi incontestati, ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui vede a carico della che chiede in restituzione somme il cui computo CP_3 richiede un complesso meccanismo di calcolo- dedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
CO A detto onere la , come bene emerge dagli atti, si è sottratta.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali. Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
In conclusione l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
pag. 16/17 Attesa la complessità̀ delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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