Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026REG.PROV.COLL.
N. 07901/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7901 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Sbiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione I, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un trasferimento ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la dichiarazione resa a verbale d’udienza, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere IO AT e udito per la parte appellante l’avvocato Sabrina Sbiroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 344/2022, proposto innanzi al T.a.r. Sardegna, il signor -OMISSIS-aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento della Direzione dell’Impiego del personale militare della Marina Militare del 17 marzo 2022, allegato alla nota Prot. M_MPERS0021794 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “ Sc. 1cl. Sc. Q.S. SSP/TM -OMISSIS- matr. 75CA1207/SP. Invio Provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 42 bis del d.lgs 151/2001 ”, con cui è stato concesso il trasferimento del ricorrente nella sede di La DA;
b ) per quanto occorrer possa, della nota Prot. M_D MPERS0026677 del 7 aprile 2022, avente ad oggetto “ Sc. 1a cl. Sc. Q.S. SSP/TM -OMISSIS- matr. 75CA1207/SP - Istanza per la concessione del beneficio previsto dall'art. 42 bis del d.lgs 151/2001 – riscontro all'istanza di riesame del legale di parte ” confermativo dell’accoglimento dell’istanza presso la sede di La DA;
c ) nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi con quello in oggetto.
2. A sostegno del ricorso avverso il provvedimento afferente alla sua istanza di assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione ove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa (segnatamente in Oristano), aveva dedotto, nel contestare il trasferimento a La DA (posto ad oltre 220 Km rispetto alla provincia di Oristano), mediante due distinti motivi di gravame, la necessità di essere destinato ad una sede nelle “prossime” vicinanze alla propria famiglia, avendo due figli in tenera età con talune problematiche, ed il difetto di adeguata motivazione a sostegno del provvedimento di accoglimento solo apparente del beneficio.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale, ripercorso il tenore letterale dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, ha ritenuto che:
- “a seguito dell’istanza proposta dal militare, l’Amministrazione ha effettuato una verifica inerente l’intero territorio regionale, riscontrando che solo nella sede di Santo Stefano – La DA erano presenti disponibilità di posti ove, in ragione del profilo professionale posseduto, il graduato poteva essere utilmente collocato in assegnazione temporanea”;
- “Esula dal presente giudizio la valutazione delle ragioni per le quali le parti non sono addivenute ad un accordo su tali favorevoli presupposti, così come inconferente rispetto all’istituto che ne avrebbe consentito il mantenimento a Cagliari appare la pretesa del ricorrente – condizionante l’assenso - di avere “ certezze circa la durata della sua permanenza a Cagliari (terra) ”, restando tale valutazione affidata alle esigenze organizzative dell’amministrazione...”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 4 settembre 2023 e depositato il 2 ottobre 2023, lamentando, attraverso n. 6 motivi di gravame (pagine 13-20), quanto di seguito sintetizzato:
I) Motivazione costituita da trasposizione acritica della memoria dell’avvocatura inidonea a palesare le ragioni della decisione;
II) Extrapetizione, in quanto il T.a.r. avrebbe posto a fondamento della sua decisione argomentazioni di fatto offerte dalla difesa dell’Amministrazione in giudizio, invece che versate nel corredo motivazionale di un nuovo provvedimento, pur essendo palese che il provvedimento emesso era da considerarsi palesemente in pejus ;
III) Violazione di legge; violazione; art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio della comparazione tra le due sedi, in quanto il T.a.r. adito non ha considerato, né accertato, la vacanza della sede richiesta relativa alla provincia di Oristano, così come quella di Cagliari;
IV) Errore di diritto, in quanto il T.a.r. adito non ha considerato che le carenze di organico presso la sede richiesta o quella di Cagliari si registravano nei ruoli ricopribili dal ricorrente e nemmeno ha considerato l’effettiva attività svolta dall'odierno appellante, così come ben evincesi persino dalla citata tabella inserita nella memoria dell’Avvocatura dello Stato.
V) Violazione di legge e nello specifico dell’art. 42 bis citato; violazione e falsa applicazione dell’art. 45 comma 31 bis d.lgs. 95/2017; falsa applicazione dei principi riportati nella sentenza C.d.S. 961/2020, non avendo, peraltro, il T.a.r. tenuto conto dell’esatta formulazione della norma che attribuisce rilevanza alle esigenze di servizio soltanto se adeguatamente motivate pur sussistendo nella fattispecie l’effettiva ricorrenza dei presupposti per l’assegnazione temporanea invocata dall’appellante;
VI) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nell’eccesso di potere, nel difetto e nella incongruità della motivazione, nella carenza di istruttoria, nella contraddittorietà e illogicità anche in considerazione della insussistenza di circostanze ostative all’accoglimento effettivo della domanda, alla quale è per giunta sottesa la “ essenziale funzione familiare ”.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.
7. In data 6 ottobre 2023 il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale - si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto dell’avverso gravame. In particolare ha eccepito che è stata accolta l’istanza formulata dal ricorrente diretta ad ottenere “ l’assegnazione temporanea (…) ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ” (nel caso di specie Oristano), ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001. Ha altresì eccepito l’inammissibilità delle domande nuove e dell’istanza risarcitoria per difetto di pregiudizio e di nesso di causalità addebitabile all’amministrazione. L’appello sarebbe comunque inammissibile siccome meramente reiterativo delle censure di prime cure. Ha quindi argomentato nel senso dell’infondatezza di quanto articolato.
8. Con ordinanza n. 4258 del 18 ottobre 2023 la domanda cautelare è stata respinta per le seguenti considerazioni:
“ Premesso, in punto di fatto, che l’appellante, motorista della Marina militare, esponeva che:
- è residente a [...]insieme alla propria famiglia composta dalla moglie e i due figli, rispettivamente di circa uno e quattro anni;
- veniva trasferito a Cagliari dove riusciva a conciliare esigenze lavorative con quelle di accudimento della famiglia, particolarmente pressanti in considerazione delle condizioni di salute dei figli e della moglie;
- presentata istanza ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 per avere una sede non lontana da quella ove lavora la moglie (docente in una scuola dell’infanzia presso MIUR - Istituto Comprensivo n.2 Oristano) veniva trasferito a La DA, sede posta a oltre 220 Km rispetto alla provincia di Oristano;
Ritenuto che, in disparte ogni considerazione afferente al periculum , non ricorre il profilo del fumus con la necessaria evidenza, in quanto:
- dagli atti di causa emerge che il provvedimento impugnato in prime cure ha carattere accoglitivo dell’istanza di trasferimento ex art. 42 bis cit.;
- la posizione organica ricoperta dall’appellante non risulta, prima facie , compatibile con altre sedi di servizio viciniori;
Rilevato che per giunta sussiste la possibilità, rimarcata dalla stessa Amministrazione, di rinunciare all’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 42 bis per rientrare nella più agevole sede di Cagliari;
Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare con la compensazione delle spese di fase ”.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è preliminarmente da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
11. Invero, come esposto in narrativa, nel corso della presente udienza, parte appellante ha formulato espressa e motivata istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarando che l’unico residuo interesse era relativo al possibile giudizio di soccombenza “virtuale”.
12. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
13. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
14. Il tenore in rito della presente decisione giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tanto più che va valorizzata la complessità delle questioni sollevate, che del tutto legittimamente, quale che fosse stato l’esito dell’eventuale scrutinio di merito, avrebbe condotto ad un giudizio compensativo, tanto più’ che va esclusa, già prima facie, ogni evidente abnormità dell’atto impugnato in prime cure.
15. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7901/2023), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
IO AT, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AT | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.