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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile RG. n. 530/2024 posta in deliberazione all'udienza Oggetto: scioglimento camerale del e promossa congiuntamente dai coniugi del matrimonio
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Pacinotti, 17
e (c.f. ) nato a [...] l'[...] e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Alessandra Vecchi come da rispettivi mandati in calce al presente atto, e presso il suo studio, in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 5, elettivamente domiciliati (fax
051 221493 - PEC: Email_1 te con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <<scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto>>.
* * *
IL TRIBUNALE
Visto il ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 settembre 2024
- contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - con il quale i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
confermata - a mezzo note di udienza a trattazione scritta espressamente sottoscritte dai coniugi - la domanda da parte dei medesimi ricorrenti coniugi;
Per_ rilevato che dal matrimonio è nato il figlio in data 28 ottobre 2000 (c.f. ) C.F._3 maggiorenne ma attualmente non occupato ed economicamente non autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni 31 gennaio 2023 e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data consensualmente 10 luglio 2019 con successivo decreto di omologa del
19 settembre 2019; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi del figlio non autosufficiente economicamente e alla disciplina introdotta con la l 8 febbraio 2006 n. 54; rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visto il parere favorevole del P.M.; pagina 1 di 2 visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
osservato infine che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] l'[...] e residente in [...] (c.f. CP_1
) C.F._2 celebrato a Pianoro (Bologna) il giorno 15 settembre 1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pianoro (n. 20 P 2 - S C anno 1996);
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_ 1) quanto al figlio maggiorenne
a) che lo stesso ha continuato a vivere - e vive tutt'ora - con la madre nella ex casa coniugale condotta dalla stessa in locazione;
b) che dal luglio 2022 al giugno 2024 il medesimo è risultato autosufficiente economicamente in forza di impiego tempo determinato;
c) che sino al luglio 2022 devono intendersi ferme e confermate a tutti gli effetti le condizioni di cui alla separazione consensuale e i relativi obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio assunte dai coniugi, obbligazioni riconosce espressamente avere solo parzialmente adempiuto con CP_1 conseguente diritto di credito di nei confronti del medesimo;
Parte_1 Per_ d) che a giugno 2024 che frequenta allo stato la scuola on line Master-D per Assistente Veterinario per animali selvatici. comportante un costo di euro 2647,00 suddiviso in nove rate, si è licenziato anticipatamente dall'impegno di cui al punto b al fine di poter completare il detto corso e/o effettuare ogni attività ad esso collegata, condividendo con i genitori detta la scelta pur avendo svolto un lavoretto estivo durante il mesi di agosto 2024;
e) che da settembre 2024 i genitori contribuiranno al suo mantenimento nel seguente modo;
- il padre corrispondendogli direttamente euro 200,00 (duecento/00);
- la madre tramite la convivenza e le collegate necessità (alimentari ed utenze); Per_ f) che i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio come pattuito sub e sino a non riesca ad essere autosufficiente economicamente.
2) le parti confermano integralmente le obbligazioni assunte in sede di separazione per quanto riguardante i contratti di finanziamento accesi da (contratto AGOS Ducato n 11025002483 e Parte_1 contratto SANTANDER n. 13466814) allo stato inadempiute dal signor che si obbliga CP_1 all'adempimento entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - salvo diverso accordo tra i coniugi - e con espressa rinunzia sino a tale scadenza da parte di agli interessi ad oggi maturati. Parte_1
3) le parti riconoscono di aver così definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale, di nulla avere a che pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
- Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile RG. n. 530/2024 posta in deliberazione all'udienza Oggetto: scioglimento camerale del e promossa congiuntamente dai coniugi del matrimonio
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Pacinotti, 17
e (c.f. ) nato a [...] l'[...] e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Alessandra Vecchi come da rispettivi mandati in calce al presente atto, e presso il suo studio, in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 5, elettivamente domiciliati (fax
051 221493 - PEC: Email_1 te con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
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Oggetto del processo: <<scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto>>.
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IL TRIBUNALE
Visto il ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 settembre 2024
- contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - con il quale i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
confermata - a mezzo note di udienza a trattazione scritta espressamente sottoscritte dai coniugi - la domanda da parte dei medesimi ricorrenti coniugi;
Per_ rilevato che dal matrimonio è nato il figlio in data 28 ottobre 2000 (c.f. ) C.F._3 maggiorenne ma attualmente non occupato ed economicamente non autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni 31 gennaio 2023 e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data consensualmente 10 luglio 2019 con successivo decreto di omologa del
19 settembre 2019; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi del figlio non autosufficiente economicamente e alla disciplina introdotta con la l 8 febbraio 2006 n. 54; rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visto il parere favorevole del P.M.; pagina 1 di 2 visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
osservato infine che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] l'[...] e residente in [...] (c.f. CP_1
) C.F._2 celebrato a Pianoro (Bologna) il giorno 15 settembre 1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pianoro (n. 20 P 2 - S C anno 1996);
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_ 1) quanto al figlio maggiorenne
a) che lo stesso ha continuato a vivere - e vive tutt'ora - con la madre nella ex casa coniugale condotta dalla stessa in locazione;
b) che dal luglio 2022 al giugno 2024 il medesimo è risultato autosufficiente economicamente in forza di impiego tempo determinato;
c) che sino al luglio 2022 devono intendersi ferme e confermate a tutti gli effetti le condizioni di cui alla separazione consensuale e i relativi obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio assunte dai coniugi, obbligazioni riconosce espressamente avere solo parzialmente adempiuto con CP_1 conseguente diritto di credito di nei confronti del medesimo;
Parte_1 Per_ d) che a giugno 2024 che frequenta allo stato la scuola on line Master-D per Assistente Veterinario per animali selvatici. comportante un costo di euro 2647,00 suddiviso in nove rate, si è licenziato anticipatamente dall'impegno di cui al punto b al fine di poter completare il detto corso e/o effettuare ogni attività ad esso collegata, condividendo con i genitori detta la scelta pur avendo svolto un lavoretto estivo durante il mesi di agosto 2024;
e) che da settembre 2024 i genitori contribuiranno al suo mantenimento nel seguente modo;
- il padre corrispondendogli direttamente euro 200,00 (duecento/00);
- la madre tramite la convivenza e le collegate necessità (alimentari ed utenze); Per_ f) che i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio come pattuito sub e sino a non riesca ad essere autosufficiente economicamente.
2) le parti confermano integralmente le obbligazioni assunte in sede di separazione per quanto riguardante i contratti di finanziamento accesi da (contratto AGOS Ducato n 11025002483 e Parte_1 contratto SANTANDER n. 13466814) allo stato inadempiute dal signor che si obbliga CP_1 all'adempimento entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - salvo diverso accordo tra i coniugi - e con espressa rinunzia sino a tale scadenza da parte di agli interessi ad oggi maturati. Parte_1
3) le parti riconoscono di aver così definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale, di nulla avere a che pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
- Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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