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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 6 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5627, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. SELENICA KLAJDI,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. NERI NICOLA,
- convenuta -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. CUBEDDU SEBASTIANO,
- convenuto -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e Parte_1
– premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 58-59 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
In via principale – sulla costituzione del rapporto di lavoro
Accertare e dichiarare la natura subordinata del lavoro prestato dalla sig.ra Parte_1 nei confronti della (P. IVA ), con sede legale in
[...] Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Marrana n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
(C.F. , residente in [...] alla Controparte_3 C.F._1
Via Donato Briscese n. 20, nel periodo temporale che va dal giorno 27 marzo 2014 sino al giorno 09 luglio 2020, o altro periodo risultante dall'attività istruttoria espletata ovvero ritenuto di giustizia, e il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con la qualifica di infermiera operatrice socio sanitaria di cui al livello retributivo 3°, o altro inquadramento
e/o livello superiore o inferiore ritenuto di giustizia, del CCNL Istituzioni Socio Sanitarie,
o altro ccnl di giustizia.
In via principale – sullo svolgimento del lavoro a tempo pieno full-time
Accertare e dichiarare conseguentemente l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del con-tratto di lavoro ad orario part-time 50% applicato alla ricorrente dal 01 agosto 2014 al 09 luglio
2020 per i motivi meglio indicati in premessa, e la conseguente conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno full-time “sin dalla data di costituzione del rapporto”, o altra data risultante dall'attività istruttoria ovvero ritenuta di giustizia.
In via principale – sulla condanna economica
Condannare la società (P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Marrana n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
(C.F. , residente in [...] alla Controparte_3 C.F._1
Via Donato Briscese n. 20, al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 complessiva somma di Euro 87.749,41 (ottantasettemilasettecentoquarantanove/41) per
2 differenze sulla retribuzione ordinaria, e per indennità non corrisposte perviste dal ccnl di categoria applicato di maggiorazione lavoro notturno, straordinario notturno, straordinario diurno, lavoro supplementare part-time, di cui Euro 8.624,66 (Euro ottomilaseicentoventiquattro/66) a titolo di trattamento di fine rapporto completamente omesso, oltre gli interessi delle singole scadenze al saldo e rivalutazione come per legge.
In via subordinata – sulla condanna economica
Condannare la società (P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Marrana n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma maggiore o minore risultante Parte_1 dall'attività istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, valutata anche con riferimento equitativo, oltre gli interessi delle singole scadenze al saldo e rivalutazione come per legge.
In via principale – sulla contribuzione CP_2
Condannare la parte resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale connessa al rapporto di lavoro de quo, con condanna al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell' contraddittore necessario convenuto, CP_2 ovvero in subordine al risarcimento del danno da omessa contribuzione. In difetto di versamento della contribuzione presso l'ente indicato, si chiede in via ulteriormente subordinata di condannare l' resistente al versamento dei contributi figurativi in favore CP_2 della ricorrente per tutto il periodo di cui in argomento.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto – a fondamento delle suddette conclusioni – (a) di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 27.03.2014 al 9.07.2020, senza soluzione di continuità, dapprima presso la sede operativa (i.e. casa di riposo per anziani e disabili) sita in Anzio alla via dei Castani n. 12 (dall'anno 2014 all'anno 2018) e successivamente presso la sede operativa (i.e. casa di riposo per anziani e disabili) sita in Anzio alla via Sermoneta, (b) che la suddetta attività lavorativa è stata formalizzata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inizialmente (dal 27.03.2014 al 31.07.2014) a tempo pieno (40 ore settimanali) e poi (dal 1.08.2014 al 9.07.2020) a tempo parziale
3 (20 ore settimanali), (c) di avere svolto mansioni di infermiera, di operatrice sociosanitaria e di badante, e di avere ricevuto il riconoscimento della qualifica di infermiera operatrice socio sanitaria e l'inquadramento al 3° livello del
CCNL Istituzioni Socio Assistenziali, (e) di avere sempre svolto, di fatto, quantomeno 40 ore di lavoro settimanali, e di avere inoltre svolto lavoro straordinario diurno e notturno, (f) di non avere ricevuto il pagamento delle somme spettanti per la quantità di lavoro di fatto prestata.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta , Controparte_1 contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nello specifico, la parte convenuta ha dedotto Controparte_1 che (1) in data 19.06.2020 le quote della società in parola sono state cedute dai precedenti soci ( e ) a Persona_1 Persona_2
, (2) che – dopo tale mutamento di compagine Controparte_3 sociale e in ragione dell'avvenuta esternalizzazione di taluni servizi – la parte ricorrente, a partire dal 1.07.2020 o al più tardi dal 9.07.2020, avrebbe continuato a prestare la sua attività lavorativa operando, presso la sede di
Nettuno in via Sermoneta n. 60, non più alle dipendenze di CP_1
ma alle dipendenze della cooperativa (quale
[...] Controparte_4 appaltatrice del committente ), (3) che nel periodo dal Controparte_1
19.06.2020 al 1.07.2020 (o al 9.07.2020), la parte ricorrente avrebbe lavorato
(solo) per 7 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, senza effettuare turni di lavoro notturno, (4) che nel periodo precedente al 19.06.2020 la parte ricorrente avrebbe ricevuto pagamenti di somme in contanti, aggiuntive rispetto alle retribuzioni esposte nelle buste paga, pari a euro 250,00 mensili.
Si è altresì costituita in giudizio la parte convenuta evidenziando la CP_2 propria posizione di terzietà rispetto alla controversia in corso tra le altre parti e chiedendo in ogni caso la condanna dell'altra parte convenuta al pagamento dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
4 La causa – originariamente assegnata al giudice dott.ssa Beatrice Marrani
e successivamente riassegnata allo scrivente magistrato – è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Occorre premettere, in punto di diritto, che la giurisprudenza ha chiarito
– in materia di riparto dell'onere della prova dell'esistenza di crediti sorti nell'ambito di un rapporto di lavoro – che, a seconda della tipologia di componente retributiva rivendicata, il lavoratore è gravato, in taluni casi, dall'onere di provare soltanto l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”) e di dedurre l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, e che lo stesso, in altri casi, è invece gravato dall'onere di provare anche l'esistenza di ulteriori fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o
5 per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità sostitutiva del preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro
6 straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro,
7 per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
In punto di fatto occorre invece osservare che, nel caso di specie,
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la società convenuta nel periodo dal 27.03.2014 al 30.06.2020 è pacifica tra le parti e risulta altresì provata documentalmente, tramite il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima a tempo pieno (a 40 ore settimanali) e poi a tempo parziale (a 20 ore settimanali), stipulato tra le stesse, tramite il certificato storico del Centro dell'impiego, tramite le buste paga e tramite il modello CUD 2021 (all. 4, 5, 6, 7 al fascicolo di parte ricorrente).
Sono pure pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate, le seguenti circostanze: le mansioni assegnate alla parte ricorrente (mansioni di infermiera operatrice socio-sanitaria), la qualifica (di operaia) e il livello di inquadramento (3° livello di cui al CCNL Istituzioni socio-assistenziali) riconosciuti alla stessa dalla società convenuta (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente).
La società convenuta non ha contestato l'avvenuto svolgimento, per opera della parte ricorrente, di orari di lavoro a tempo pieno e di lavoro straordinario e notturno nel periodo di lavoro anteriore al 19.06.2020 (data in cui si è verificato il già ricordato mutamento della compagine sociale nell'ambito della medesima società): pertanto deve ritenersi pacifico che la parte ricorrente abbia svolto, in tale periodo, il lavoro supplementare, straordinario e notturno dedotto.
La parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento, a carico della società convenuta, delle somme rivendicate per i suddetti titoli, nonché alla correlata integrazione del TFR.
Non avendo la società convenuta provato di avere corrisposto alla parte ricorrente il TFR – neppure nella misura (inferiore) che sarebbe spettata a quest'ultima in relazione alla sola quantità di lavoro prevista contrattualmente
8 – la prima deve essere condannata a pagare alla seconda tale componente retributiva.
E' appena il caso di rilevare che il mutamento di compagine sociale in seno alla società convenuta – avvenuto in data 19.06.2020 – non incide in alcun modo sull'esistenza (e sulla esigibilità) delle obbligazioni sorte in capo a tale società nel periodo anteriore a tale mutamento.
Inoltre va evidenziato che la prova dell'avvenuto pagamento di somme in contanti – in esecuzione di patti integrativi e/o modificativi del contratto di lavoro intercorso tra le parti – è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721, co. 1, e 2726 c.c., quantomeno in assenza delle circostanze particolari e/o eccezionali all'uopo previste dagli artt. 2721, co. 2, e 2724 c.c.
(circostanze che nel caso di specie non sono state né dedotte né provate dalla società convenuta): pertanto le dichiarazioni testimoniali eventualmente acquisite sul punto sono inammissibili e/o inutilizzabili (vd. testimonianze di
e di ). Persona_1 Testimone_1
E' altresì irrilevante che la parte ricorrente abbia iniziato a lavorare di fatto, fin dal 1.07.2020, alle dipendenze della cooperativa CP_4
quale appaltatrice della società convenuta (committente); difatti dalla
[...] documentazione in atti risulta che il rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta è proseguito fino al 9.07.2020 – data in cui la parte ricorrente si è dimessa volontariamente – e che quest'ultima ha iniziato a lavorare per la predetta cooperativa soltanto il 10.07.2020 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente, recante certificato storico rilasciato dal Centro per l'impiego): pertanto la società convenuta è comunque tenuta a corrispondere alla parte ricorrente le retribuzioni correlate al lavoro effettivamente prestato dalla parte ricorrente fino al 9.07.2020.
Le domande attoree devono quindi essere accolte con riguardo al periodo appena esaminato (dal 27.03.2014 al 18.06.2020).
9 Per quanto riguarda, invece, il periodo di lavoro dal 19.06.2020 al
9.07.2020, la società convenuta ha ammesso che la parte ricorrente ha lavorato per 7 ore al giorno e per 6 giorni a settimana (per un totale di circa 42 ore di lavoro settimanale, di cui 20 ore costituenti lavoro supplementare e 2 ore costituenti lavoro straordinario) e ha invece specificamente contestato che la parte ricorrente abbia svolto ulteriori ore lavoro straordinario e lavoro notturno.
Dall'istruttoria testimoniale non è invero emersa la prova che la parte ricorrente abbia effettuato, anche nel periodo ora in esame, le suddette ulteriori ore di lavoro straordinario, da un lato, e turni di lavoro notturno, dall'altro (vd. testimonianza di e di Testimone_2 [...]
). Testimone_3
Pertanto le domande attoree relative al pagamento di tali componenti retributive (i.e. lavoro straordinario e lavoro notturno) correlate al periodo dal
19.06.2020 al 9.07.2020 devono essere rigettate.
Le somme spettanti alla parte ricorrente, in relazione al periodo dal
27.03.2014 al 18.06.2020, a titolo di paga ordinaria, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, TFR e correlata integrazione possono essere quantificate – tenuto conto dell'assenza di contestazioni specifiche mosse dalla società convenuta in riferimento ai conteggi attorei – in euro
78.000,00 (di cui euro 10.000,00 a titolo di TFR e/o di integrazione di TFR), da intendersi in ogni caso liquidati anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432
c.p.c.
* * *
Dall'avvenuto accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle già menzionate differenze retributive relative al periodo di lavoro dal 27.03.2014 al 18.06.2020 e ai titoli appena indicati – salvo inoltre il diritto al pagamento del TFR e della correlata integrazione, dovuti a partire dal momento della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la società
10 convenuta (cessazione avvenuta il 9.07.2020) – consegue altresì il diritto della stessa alla regolarizzazione contributiva previdenziale, in misura corrispondente.
La parte convenuta ha tuttavia eccepito l'intervenuta prescrizione CP_2 del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale,
La giurisprudenza ha chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437
c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso”
(Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 04/12/2018),
n. 31345).
Pertanto la questione della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione (e a prescindere dalla tempestività, ex art. 416 e ss. c.p.c., della proposizione di una siffatta eccezione).
Occorre inoltre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle
11 prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all' competente. CP_5
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il Controparte_6 versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n. 23116 del
10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del 16/08/2001;
Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la
12 prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Deriva da ciò, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. CP_2
262, punto 1.2).
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'
[...]
– attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha CP_6 modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati
(il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995
(Cass. n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n.
4606/2004; Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), CP_2 purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav.
5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di
13 prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all'
[...]
. CP_6
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
(di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. 4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).
A temperamento del limite di cui all'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 – che, come detto, preclude il pagamento tardivo di crediti previdenziali prescritti – il datore di lavoro può chiedere all' di costituire, ai sensi CP_2 dell'art. 13 della L. n. 1338/1962, una rendita vitalizia riversibile e integrativa in favore del lavoratore (e a carico del datore di lavoro richiedente), di valore pari all'intera pensione o al maggiore importo di pensione che sarebbero spettati al lavoratore in caso di esatto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro: in tale ipotesi quest'ultimo deve pagare a un capitale corrispondente alla c.d. “riserva matematica”. CP_2
14 Il lavoratore può anche presentare personalmente tale richiesta ad CP_2 pagando la predetta “riserva matematica”: in questo caso è salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, per una misura corrispondente al capitale versato dal lavoratore a (Cass. civ. Sez. lav. CP_2
14/02/2014).
Va però precisato, a tal proposito, che, secondo il diritto vivente, è inammissibile la domanda di costituzione di rendita vitalizia proposta direttamente dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, nei confronti dell'ente previdenziale, a meno che il lavoratore non abbia dato la prova di aver precedentemente e vanamente richiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro (quale soggetto originariamente tenuto al versamento dei contributi), e dell'impossibilità della costituzione della predetta rendita da parte del datore di lavoro (ex multis Cassazione civile sez. lav., 27/06/2008,
n.17750; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2008, n.17751; Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9305): nel dettaglio, “L'art. 13, comma 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 dispone che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente". Presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei riguardi dell' è quindi l'impossibilità di ottenere la CP_2 costituzione della rendita da parte del datore di lavoro. La lettera della legge è chiarissima e del tutto condivisibile risulta l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale, conforme tra
l'altro alle due sentenze, n. 2867/1980 e 1897/1988 di questa Corte Suprema, puntualmente citate nella decisione impugnata” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2004, n.9305).
Il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della predetta rendita vitalizia è assoggettato al termine ordinario di prescrizione (decennale), decorso il quale esso si estingue in conformità alle regole generali vigenti in
15 materia: nel dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito che “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n.
1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' senza che rilevi la conoscenza o meno, da CP_2 parte del lavoratore, della omissione contributiva” (Cassazione civile , SS.UU.,
14/09/2017 , n. 21302).
La giurisprudenza riconosce anche in capo al lavoratore la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la condanna in forma specifica del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia riversibile di cui sopra (Cass. civ. sez. lav. 5/02/2014, n. 2630; Cass. civ. SS.UU. 16/02/2009, n. 3678).
A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva,
a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. civ. sez. lav. 22/01/2015, n.
1179).
Inoltre le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art.
16 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, per la quale il datore di lavoro si sia sottratto al CP_ versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' (Cass. civ. SS.UU. n. 3678/2009, cit.). CP_2
Nel caso di specie, il primo atto con il quale la parte ricorrente ha segnalato alla parte convenuta l'esistenza di omissioni contributive CP_2 imputabili alla parte convenuta datrice di lavoro è costituito dalla avvenuta notificazione, nei confronti di tale parte convenuta, del ricorso che ha dato luogo al presente giudizio, effettuata dalla medesima parte ricorrente in data non precisata ma certamente non anteriore al 22.11.2022 (data di emissione del decreto di fissazione della prima udienza).
Poiché le maggiori retribuzioni riconosciute alla parte ricorrente all'esito del presente giudizio riguardano il periodo dal 27.03.2014 al 18.06.2020 (salvo inoltre il TFR e la correlata integrazione, esigibili dal 9.07.2020), al momento dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza nei confronti della parte convenuta era già spirato il termine CP_2 quinquennale di prescrizione vigente in materia previdenziale (ex art. 3 della L.
n. 335/1995) in riferimento ai contributi previdenziali, non versati dal datore di lavoro, relativi a una quota delle suddette maggiori retribuzioni.
Pertanto il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale risulta parzialmente estinto per intervenuta prescrizione, salvo il diritto della stessa ad ottenere la regolarizzazione contributiva previdenziale per quanto riguarda i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare nel quinquennio anteriore alla data di avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza nei confronti della parte convenuta CP_2
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei termini e nei limiti indicati in precedenza.
17 Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. Controparte_1
91 c.p.c., e si liquidano nella misura di euro 8.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta devono essere interamente compensate, in ragione della CP_2 peculiare posizione rivestita, nel presente giudizio, da tale parte convenuta: lo stesso vale per le spese relative ai rapporti tra la parte convenuta
[...]
e la parte convenuta CP_1 CP_2
P.Q.M.
- accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta nel Controparte_1 periodo dal 27.03.2014 al 9.07.2020 e svoltosi secondo le modalità indicate in motivazione, e accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta , di Controparte_1 euro 78.000,00 per i titoli parimenti indicati in motivazione e in riferimento al periodo di lavoro dal 27.03.2014 al 18.06.2020 (di cui euro 10.000,00 a titolo di TFR e di correlata integrazione), condanna la parte convenuta al pagamento di tale somma Controparte_1 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta le domande attoree relative al periodo dal 19.06.2020 al
9.07.2020;
- condanna la parte convenuta al versamento, in Controparte_1 favore della parte convenuta dei contributi previdenziali correlati CP_2 alle maggiori retribuzioni spettanti alla parte ricorrente con riguardo al periodo di lavoro dal 27.03.2014 al 18.06.2020;
- dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale in riferimento ai contributi
18 non versati dalla parte convenuta nel periodo Controparte_1 anteriore al quinquennio precedente la data di avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza nei confronti della parte convenuta CP_2
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento Controparte_1
delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro
8.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa interamente le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta CP_2
- compensa interamente le spese di lite tra la parte convenuta
[...]
e la parte convenuta CP_1 CP_2
Velletri, 6 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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