CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CE EN CC - 20/02/2026 R.G.N. 37495/2025 NI CE GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI RI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXX rigettava l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, o di detenzione domiciliare sostitutiva, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di pena imputabile anche a condanne per reati di cui all’art.
4-bis Ord. pen. (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico). Il Tribunaleosservava che le condizioni di salute del richiedente, affetto da disturbo da uso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica, non impegnavano il parametro legale (artt. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.), dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo. Il Tribunale, nel rimarcare la scarsa propensione dell’interessato a sottomettersi alle cure necessarie, rilevava altresì, da un lato, l’avvenuto trasferimento del soggetto presso istituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidette patologie, e dall’altro, anche in rapporto a ciò, la mancata emersione di rilevanti criticità sotto il profilo dell’umanità della pena.
2. XXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico, qui riassunto a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato accesso alle provvidenze invocate. Rileva, al riguardo, la grave sottovalutazione dello stato clinico, in realtà caratterizzato da forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario, e sottolinea l’inidoneità dell’istituto di pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico e appropriata terapia contenitiva e riabilitativa. Per negare l’incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto, in ogni caso, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9793 Anno 2026 Presidente: DE MA IU Relatore: EN CE Data Udienza: 20/02/2026 ricorrere a perizia. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale, in quanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie, comunque innegabile, e sulla idoneità delle cure, senza che sia stata prestata la giusta e doverosa attenzione agli aspetti di umanità della pena e dignità della persona, specificamente rilevanti nel quadro del rispetto dei principi costituzionali (art. 32 Cost.) e convenzionali (art. 3 CEDU). Non sarebbe stata affatto valutata, infine, la possibilità di ammettere l’interessato ad un percorso riabilitativo in Comunità terapeutica, in località comunque distante dal luogo di commissione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen, o della detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692-01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01). Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto alla misura in questione, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell’art. 27, terzo comma, Cost. e nell’art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904-01; Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891-01; Sez. F, n. 34286 del 21/08/2008, Sposato, Rv. 240666-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757-01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). Né è dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.
3. L’ordinanza impugnata, muovendosi all’interno della cornice legale di riferimento sopra richiamata, ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinica dell’interessato. Per come riportato dal giudice di merito, XXXXXXXXX risulta affetto, allo stato – ossia all’esito di un’osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute, riflessa dalla più recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione, dotato di idoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina, all’origine di sindrome caratterizzata da discontrollo delle pulsioni, agitazione psicomotoria, ipomaniacalità e riduzione della capacità critica, che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e la rende almeno parzialmente inefficace. Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile, nonché 2 privo di «elementi psichici maggiori», fonti di immediato allarme;
esso è costantemente monitorato in istituto, non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessità, o di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo. 4. È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza esclude l’esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell’esecuzione della pena, o la detenzione domiciliare in surroga, ossia dopo aver constatato l’inesistenza di patologie realmente incompatibili con lo stato detentivo, o tali da procurare sofferenze oltre i limiti della umana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena. L’ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale, perché essa impeccabilmente richiama l’obiettività clinica e le risultanze medico-legali sopra sintetizzate, riferite all’attualità, e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale che hanno la responsabilità delle cure, ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gli ulteriori interessi legalmente rilevanti.
5. L’esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio di medicina interna penitenziaria, senza ausilio di perizia. In ciò tuttavia non è ravvisabile, in sé, alcuna aporia, giacché anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936- 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01), secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, come è a dirsi nella specie, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.
6. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilità, allo stato, di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell’espiazione – è conforme a legge ed è esente da illogicità, o altre criticità del ragionamento, rilevabili in questa sede. Né appare appuntabile, sotto alcun riguardo, il passaggio motivazionale secondo cui, in rapporto al lontano fine pena (luglio 2028), il trasferimento del condannato in Comunità terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., di cui è stata impeccabilmente sancita l’insussistenza.
7. La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione. Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE EN IU DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 3 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI RI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXXX rigettava l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, o di detenzione domiciliare sostitutiva, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di pena imputabile anche a condanne per reati di cui all’art.
4-bis Ord. pen. (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico). Il Tribunaleosservava che le condizioni di salute del richiedente, affetto da disturbo da uso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica, non impegnavano il parametro legale (artt. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.), dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo. Il Tribunale, nel rimarcare la scarsa propensione dell’interessato a sottomettersi alle cure necessarie, rilevava altresì, da un lato, l’avvenuto trasferimento del soggetto presso istituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidette patologie, e dall’altro, anche in rapporto a ciò, la mancata emersione di rilevanti criticità sotto il profilo dell’umanità della pena.
2. XXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico, qui riassunto a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato accesso alle provvidenze invocate. Rileva, al riguardo, la grave sottovalutazione dello stato clinico, in realtà caratterizzato da forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario, e sottolinea l’inidoneità dell’istituto di pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico e appropriata terapia contenitiva e riabilitativa. Per negare l’incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto, in ogni caso, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9793 Anno 2026 Presidente: DE MA IU Relatore: EN CE Data Udienza: 20/02/2026 ricorrere a perizia. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale, in quanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie, comunque innegabile, e sulla idoneità delle cure, senza che sia stata prestata la giusta e doverosa attenzione agli aspetti di umanità della pena e dignità della persona, specificamente rilevanti nel quadro del rispetto dei principi costituzionali (art. 32 Cost.) e convenzionali (art. 3 CEDU). Non sarebbe stata affatto valutata, infine, la possibilità di ammettere l’interessato ad un percorso riabilitativo in Comunità terapeutica, in località comunque distante dal luogo di commissione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen, o della detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692-01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01). Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto alla misura in questione, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell’art. 27, terzo comma, Cost. e nell’art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904-01; Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891-01; Sez. F, n. 34286 del 21/08/2008, Sposato, Rv. 240666-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757-01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). Né è dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.
3. L’ordinanza impugnata, muovendosi all’interno della cornice legale di riferimento sopra richiamata, ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinica dell’interessato. Per come riportato dal giudice di merito, XXXXXXXXX risulta affetto, allo stato – ossia all’esito di un’osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute, riflessa dalla più recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione, dotato di idoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina, all’origine di sindrome caratterizzata da discontrollo delle pulsioni, agitazione psicomotoria, ipomaniacalità e riduzione della capacità critica, che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e la rende almeno parzialmente inefficace. Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile, nonché 2 privo di «elementi psichici maggiori», fonti di immediato allarme;
esso è costantemente monitorato in istituto, non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessità, o di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo. 4. È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza esclude l’esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell’esecuzione della pena, o la detenzione domiciliare in surroga, ossia dopo aver constatato l’inesistenza di patologie realmente incompatibili con lo stato detentivo, o tali da procurare sofferenze oltre i limiti della umana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena. L’ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale, perché essa impeccabilmente richiama l’obiettività clinica e le risultanze medico-legali sopra sintetizzate, riferite all’attualità, e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale che hanno la responsabilità delle cure, ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gli ulteriori interessi legalmente rilevanti.
5. L’esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio di medicina interna penitenziaria, senza ausilio di perizia. In ciò tuttavia non è ravvisabile, in sé, alcuna aporia, giacché anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936- 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01), secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, come è a dirsi nella specie, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.
6. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilità, allo stato, di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell’espiazione – è conforme a legge ed è esente da illogicità, o altre criticità del ragionamento, rilevabili in questa sede. Né appare appuntabile, sotto alcun riguardo, il passaggio motivazionale secondo cui, in rapporto al lontano fine pena (luglio 2028), il trasferimento del condannato in Comunità terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., di cui è stata impeccabilmente sancita l’insussistenza.
7. La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione. Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE EN IU DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 3 196/03 E SS.MM. 4