Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2011, n. 16681
CASS
Sentenza 24 gennaio 2011

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Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare, non può essere limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, e quindi anche alla mancanza di cure mediche appropriate.

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Al fine di verificare l'eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto ai fini dlla eventuale detenzione domiciliare, è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi: - in primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della sua obiettiva gravità; - in seconda battuta, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell'istituto in cui egli è ristretto (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto …

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  • 2Semicieco e in carrozzina: resta in carcere (Cass. 19594/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2020

    Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è ravvisabile soltanto a fronte di patologia implicante un pericolo per la vita, ma include ogni stato morboso o scadimento fisico di tale gravità ed impatto sul soggetto che ne è affetto da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, valore insopprimibile da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria e che richiede, nella valutazione conclusiva, la considerazione congiunta dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2011, n. 16681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16681
Data del deposito : 24 gennaio 2011

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