Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1463
CASS
Sentenza 27 gennaio 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa .(In applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto , in relazione al contratto collettivo 1990\92 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che il salario integrativo di cui all'articolo 33 non costituisse elemento aggiuntivo della retribuzione immediatamente spettante ai dipendenti qualora non fosse stato stipulato il previsto accordo integrativo locale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1463
    Data del deposito : 27 gennaio 2004

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