Sentenza 13 novembre 2020
Massime • 1
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Commentari • 2
- 1. Detenzione domiciliare al detenuto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso: possibili aperture della Corte di cassazione (nota a Cass. Pen.,…Francesco Martin · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Detenzione domiciliare al detenuto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso: possibili aperture della Corte di cassazione (nota a Cass. Pen.,…Francesco Martin · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesco Martin Sommario: 1. Premessa - 2. Sulla detenzione domiciliare: brevi cenni - 2.1. La detenzione domiciliare speciale - 3. La detenzione domiciliare al condannato per reati di mafia - 4. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il tema inerente alla situazione carceraria italiana, intesa non solo come sovraffollamento, ma più in generale come qualità della vita dei detenuti, è ritornato all'attenzione del mondo politico e sociale complici, purtroppo, i gravi fatti inerenti all'elevato numero di suicidi avvenuti all'interno degli istituti penitenziari . Ad una situazione già complessa, negli ultimi anni si è aggiunto il difficile rapporto tra tutela della collettività e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2020, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2020 |
Testo completo
02337-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 3031/2020 Monica Boni CC 13/11/2020 Roberto Binenti R.G.N. 17483/2020 Francesco Centofanti - Relatore - Gaetano Di Giuro Francesco Aliffi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di RN AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2020 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari applicava al detenuto AR RN -in espiazione di pene concorrenti inflitte, tra l'altro, per il delitto di associazione di stampo mafioso- la misura alternativa della detenzione domiciliare a tempo, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in relazione alla ritenuta sua grave infermità fisica.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale territoriale, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento alla qualificazione della patologia del condannato quale infermità rilevante ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., nonché vizio della motivazione, in rapporto alla correlata valutazione di maggior rischio dipendente dall'emergenza epidemiologica in atto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all'affermata idoneità dei presidi sanitari esterni a garantire al detenuto migliore assistenza terapeutica. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, con riferimento all'operato bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza della collettività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma - 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti - è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato, presidiato dall'art. 32 Cost., ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01). Al contempo la giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira 2 la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). Né è dubitabile che, anche in tale evenienza, giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati beni in gioco. Di tali complessive valutazioni, che chiamano in gioco plurimi valori costituzionali (incluso il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Lainà, Rv. 261414- 01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240602-01; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511-01; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana, Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv. 192698-01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basata su un'accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa l'eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375-01).
2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata approfondisce in modo adeguato il quadro nosografico, in rapporto al complesso intervento di chirurgia addominale, cui il detenuto dovrà essere sottoposto, non eseguibile in strutture penitenziarie, e al recente infarto miocardico, seguito da angioplastica coronarica;
né essa manca di valutare la concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al detenuto in regime di espiazione esterna, a cospetto delle possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario, sia in termini di aggravamento del quadro clinico che di umanità dell'espiazione. La motivazione appare sul punto logica ed esaustiva, mentre le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimità. Da ciò discende l'infondatezza del primo e del secondo motivo.
3. Fondato appare, viceversa, il terzo motivo. 3 L'ordinanza impugnata, pur a fronte di condannato già inserito nei circuiti della criminalità organizzata, non si sofferma in alcun modo sul profilo della sua pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza non compie alcun reale accertamento, diretto a verificare se il rientro del condannato, pur affetto da gravi condizioni di salute, nel luogo di origine sia compatibile con le esigenze di sicurezza della collettività e con la possibilità di un persistente ed efficace controllo da parte dello Stato. Esso si limita, al riguardo, ad una proclamazione assertiva, sottraendosi ad un effettivo e motivato bilanciamento. La relativa omissione valutativa deve essere censurata in questa sede mediante l'annullamento -in questa parte- della decisione adottata, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 13/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni, Милари Procer DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2021 TL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4