Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, vanno valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34286 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 52
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 015013/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO AN, N. IL 11/03/1968;
avverso ORDINANZA del 12/12/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BUA Francesco, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12.12.2007 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura della detenzione domiciliare a termine per motivi di salute, concessa a AT OV con provvedimento 31.10.2007 e già sospesa, ai sensi degli artt. 47 ter e 51 ter, dell'ordinamento penitenziario, con decreto del magistrato di sorveglianza in data 14.11.2007 a seguito di denuncia 13.11.2007 dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta dello AT tenuta nel corso della detenzione domiciliare - allorché, in occasione di un controllo nella sua abitazione, pochi giorni dopo avere ottenuto la concessione della misura, aveva inveito contro i carabinieri cacciandoli, sostenendo di non essere un mafioso e minacciando loro un ingiusto danno, fra cui quello di fare a pezzi la loro macchina - fosse particolarmente grave anche perché si trattava di soggetto che si trovava in detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario proprio per il delitto di associazione mafiosa e che era stato poco prima denunciato in flagranza per il possesso ingiustificato di due coltelli, mentre non appariva accettabile la tesi difensiva per cui lo stato di salute del condannato avrebbe impedito il ripristino della detenzione nonostante la commissione di reati, anche gravi.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato personalmente lamentando violazione degli artt. 47 ter dell'ordinamento penitenziario e art. 125 c.p.p., sotto due diversi profili: poiché la misura alternativa per motivi di salute privilegiava le ragioni della vita e della salute del condannato rispetto ad ogni altra, restava esclusa la revoca obbligatoria anche in presenza delle condizioni previste dell'art. 47 ter o.p., commi 6 e 7, mentre era imposto che dovesse essere sempre valutata la compatibilità del regime carcerario ordinario con lo stato di salute del soggetto ed era per converso consentita la revoca soltanto in presenza di incompatibilità tra il comportamento del soggetto e prosecuzione della misura alternativa, circostanza che non era stata valutata dal Tribunale di Sorveglianza;
i comportamenti addebitati al condannato erano frutto delle sue gravi condizioni di salute che avevano determinato la reazione scomposta ed inopportuna, e non di disprezzo verso le forze dell'ordine, il che imponeva che le esigenze di cure venissero prima di quelle di punizione e comunque che la revoca della misura potesse conseguire soltanto ad un accertamento giudiziario in merito alla contrarietà alla legge dei comportamenti tenuti. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato una successiva memoria difensiva con cui ha documentato la sopravvenuta archiviazione in sede penale del procedimento per i fatti che avevano determinato la revoca della detenzione domiciliare ed ha insistito per l'accoglimento degli altri motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è fondato.
La previsione di cui all'art. 47 ter o.p., comma 1 ter introdotta dalla L. 27 maggio 1998 n. 165, art. 4, comma 1, lett. a, secondo cui "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il Tribunale di Sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la detenzione domiciliare", ha la chiara finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 c.p., s'imponeva una alternativa secca tra carcerazione e libertà
senza vincoli. L'innovazione viene quindi a configurare la polifunzionalità del regime detentivo che è mirato, per un verso, alla esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi;
per altro verso ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dalla applicazione degli istituti di cui agli artt.146 e 147 c.p., (v. Cass. sez. 1^ n. 6952 del 1999, rv. 215203; rv.
22086; rv. 218762; rv. 218133).
Stante la finalità dell'istituto, la revoca della detenzione domiciliare concessa per incompatibilità con la carcerazione delle condizioni di salute del condannato, con conseguente restaurazione della detenzione in carcere, può quindi essere disposta, oltre che per il caso di evasione, che qui non interessa, in presenza di condotte incompatibili con la misura, ma sempre che la situazione di salute del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere.
Nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario non è in conseguenza sufficiente la valutazione della condotta del soggetto, pur se contraria alla legge, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, dovendo invece essere sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere.
Tale valutazione non è avvenuta nel caso di specie, il che impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale di Sorveglianza il quale si atterrà al principio di diritto per cui, in sede di revoca della detenzione domiciliare concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, devono essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio della umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflitti vita nel caso di accertata grave infermità fisica.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 21 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008