Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 789
CASS
Sentenza 18 dicembre 2013

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Massime1

In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenuto che aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanti contatti con presidi sanitari esterni).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 789
Data del deposito : 18 dicembre 2013

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