Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenuto che aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanti contatti con presidi sanitari esterni).
Commentari • 2
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Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva, per grave infermità, nelle forme previste dall'art. 47-ter Ord. pen., comma 1-ter, presentata nell'interesse di un detenuto. In particolare, erano stati considerati elementi ostativi i rilievi inerenti alla situazione di salute del detenuto afferente al suo disturbo psicotico cronico in soggetto con pregressa tossicodipendenza già ritenuta non tale da determinare il ricovero del condannato ai sensi dell'art. 148 c.p. in quanto il recluso appariva in fase di sufficiente compenso e in condizioni tali da risultare compatibile con la prosecuzione dell'esecuzione in …
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"Ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011)". E' quanto affermato dalla prima sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
7 89 / 1 4 a REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N 4117/2013- - Presidente - SENTENZA UMBERTO GIORDANO Dott. Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 20252/2013 Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RI N. IL 15/06/1969 avverso l'ordinanza n. 10/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 26/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
* DOLGHAYE chele lette/sentite le conclusioni del PG Dott. dichieless inammissibile il ricorso) chive Udit i difensor Ayv.; و RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da AZ TO, in espiazione della pena complessiva di anni otto di reclusione (fine pena 2020), volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 -ter Ord. Pen.. Il tribunale premetteva che già in data 11.12.2012 era stata rigetta la medesima istanza alla luce delle recenti condotte negative del TO che confermavano la elevatissima pericolosità del condannato e la totale mancanza di resipiscenza, nonché, della valutazione delle condizioni di salute ritenute di incompatibilità cd. relativa con la struttura carceraria nella quale era ristretto. Prima del deposito della motivazione della predetta decisione il condannato aveva riproposto l'istanza ai sensi dell'art. 47 -ter comma 1 -ter Ord. Pen. e medio tempore il D.A.P. aveva disposto il trasferimento in altro istituto ritenuto idoneo alle condizioni di salute del predetto ed ai trattamenti sanitari richiesti, tanto che il dirigente sanitario dell'istituto riferisce che il detenuto ha rifiutato il ciclo della fisiokinesiterapia e che le attuali condizioni non richiedono costanti contatti con i presidi sanitari esterni. Ad avviso del tribunale, quindi, la dedotta contrarietà al senso di umanità delle condizioni di detenzione risulta infondata, atteso che la stessa presuppone che le modalità del trattamento penitenziario comportino una sofferenza ed un'umiliazione ulteriore e diversa da quelle connesse al mero stato di detenzione.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge ed, in specie, degli artt. 27 e 32 della Costituzione. Ribadite le condizioni patologiche del condannato, come descritte dal perito nominato dalla Corte d'appello di Bari nella relazione prodotta al tribunale di sorveglianza ed allegata al ricorso, e la necessità di un'intensa attività riabilitativa praticata ai fini del miglior recupero funzionale degli arti e, quindi, dell'autonomia personale, il ricorrente rileva che all'epoca del primo rigetto dell'istanza si trovava ristretto presso la casa circondariale di Bari, ossia nel medesimo istituto in cui è attualmente detenuto, inidoneo a prestare le cure necessarie. In ogni caso, il tribunale non ha tenuto conto che la grave patologia pregiudica la funzione rieducativa della pena essendo contraria al senso di umanità e che tale patologia si aggrava in mancanza dei trattamenti sanitari 2 adeguati. Il rifiuto del condannato delle terapie proposte all'interno dell'istituto deve essere valutato come indizio del malessere psicologico grave nel quale versa, tenuto conto della costrizione in carrozzina con continua necessità dell'aiuto di terzi per svolgere le normali funzioni quotidiane. Conseguentemente, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente e contraddittoria anche con riferimento alla ritenuta elevata pericolosità sociale, incompatibile con le descritte condizioni fisiche del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato.
1. Va ricordato che la concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi degli artt. 146, comma primo n. 3, 147 n. 2 cod. pen., e la misura di cui all'art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n. 354, fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo. Ne consegue che le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità. La malattia da cui è affetto il condannato deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione;
tale valutazione impone, altresì, bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004, Vastante, rv. 228289).
2. Invero, il tribunale, nella specie, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con un percorso argomentativo adeguato ed immune da vizi sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità. 3 Per quel che si rileva in atti, la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente è stata operata sulla base del contenuto di una relazione sanitaria aggiornata proveniente dal carcere nella quale il dirigente sanitario dell'istituto ha riferito che il detenuto ha rifiutato il ciclo della fisiokinesiterapia e che le attuali condizioni non richiedono costanti contatti con i presidi sanitari esterni Pertanto, il tribunale ha ritenuto che il rifiuto della terapia apprestata dalla struttura carceraria non può determinare la necessità della detenzione domiciliare. Correttamente, inoltre, il tribunale ha affermato che il trattamento contrario al senso di umanità presuppone che le modalità comportino una sofferenza ed un'umiliazione ulteriore e diversa da quelle connesse al mero stato di detenzione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 dicembre 2013. Il Presidente Il Consigliere estensore Lucia La Posta Umberto Giordano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 0 GEN. 2014 IL CANCELLIERE +