Sentenza 9 dicembre 2011
Massime • 1
La querela va inserita nel fascicolo per il dibattimento ai soli fini dell'accertamento della procedibilità dell'azione penale: da essa il giudice non può, dunque, trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda, a nulla rilevando in contrario che l'atto sia stato erroneamente dichiarato utilizzabile in difetto di opposizioni.
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- 1. La querela non può costituire elemento probatorio tranne che per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012
- 2. La querela serve solo per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàhttps://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2011, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/12/2011
Dott. FIANDANESE NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2913
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 33864/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI NG, N. IL 30/11/1968;
2) AN HE, N. IL 11/12/1975;
3) AN US N. IL 13/08/1973;
4) TI FR N. IL 25/03/1967;
avverso la sentenza n. 1743/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 14/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Musci HE, sostituto processuale dell'avv. Gagliardi Luca, che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
HE NC ha proposto ricorso per cassazione, avverso fa sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 febbraio 2011, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Trani del 22 settembre 2008, è stato condannato in ordine ai reati di tentata estorsione, sequestro di persona e lesioni. Il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione in ordine al denegato giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, basato dalla Corte d'appello su asseriti precedenti penali, in realtà insussistenti in considerazione del suo stato d'incensuratezza.
Avverso la suddetta sentenza con separato atto hanno proposto altresì ricorso per cassazione NG HE, NG EP e HE AN deducendo i seguenti motivi:
a) Erronea applicazione delle norme processuali penali ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 511 c.p.p..
Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e).
I ricorrenti censurano l'utilizzazione della querela proposta dalla p.o. ai fini della decisione adottata in violazione dell'art. 512 c.p.p., in quanto, non essendo sopravvenuta alcuna impossibilità di ripetizione della testimonianza per fatti e circostanze sopravvenute, la stessa poteva essere utilizzata esclusivamente al fine dell'accertamento della condizione di procedibilità, a prescindere dal suo inserimento senza specificazione nel fascicolo del dibattimento.
b) Erronea applicazione della norma processuale ex art. 606 c.p.p. lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p.. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova e degli atti ex art. 606 c.p.p., lett. e). I ricorrenti censurano la ritenuta attendibilità della deposizione della persona offesa che a dieci anni dal fatto è risultata inevitabilmente lacunosa e incerta.
c) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 605 c.p.; mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). I ricorrenti censurano la valutazione della deposizione del teste PI operata dalla Corte d'appello, dalla quale non si potrebbero trarre elementi da cui desumere la sussistenza del reato di cui all'art. 605 c.p.. d) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e art. 610 c.p.; mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p. lett. e).
I ricorrenti censurano la ritenuta sussistenza della violenza necessaria per configurare il tentativo di estorsione, che in realtà si sarebbe dovuto configurare come tentativo di violenza privata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti è sensi più oltre chiariti. Per quanto riguarda il ricorso presentato dal NG HE, NG EP, e HE AN è necessario preliminarmente accertare la fondatezza della dedotta inutilizzabilità della querela al di là della verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità. A tal fine osserva il Collegio che, in ordine all'inserimento di tale atto nel fascicolo processuale, non essendo mai stati contestati reati perseguibili a querela, come evidenziato peraltro dal giudice di primo grado durante l'esame dibattimentale della persona offesa, la Corte d'appello ha fatto riferimento ad una giurisprudenza che sembrerebbe conforme nel ritenere che la relativa eccezione debba essere sollevata nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p. (v. in tal senso, Cass., sez. 2, 11 maggio 2006, CED Cass., n. 234904; Cass., sez. 4, 8 luglio 2008, n. 33387, CED cass., n. 241573); da tale giurisprudenza la Corte d'appello ricava il principio che l'unico limite alla utilizzabilità della querela a fini probatori, in difetto di una tempestiva eccezione, rimarrebbe dunque quello relativo all'acquisizione secondo un procedimento "contra legem", ai sensi dell'art. 191 c.p.p.;
condizione che difetterebbe nel caso in questione, in quanto l'atto è stato dichiarato utilizzabile senza alcuna opposizione. A parere della Corte tale assunto non può essere condiviso. Nel caso in esame deve trovare applicazione la previsione normativa di cui all'art. 511 c.p.p., comma 4, in base alla quale la querela può trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale "ai soli fini dell'accertamento della esistenza delle condizioni di procedibilità". Poiché, dunque, nel codice vigente, come peraltro in quello abrogato, la natura della querela è semplicemente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo. Da essa il giudice dunque non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda (Cass., Sez. 6, c/24/05/2000 - 5/07/2000, n. 7832, CED cass n. 220578; Cass., Sez. 3, del 09/11/1993 -2/02/1994, n. 1210, CED cass n.196479; v. anche Corte cost., sent. n. 91 del 21 febbraio 1992). Peraltro, anche in sede di esame della persona offesa non vi è stato alcun riferimento alla procedura di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, per cui anche sotto tale profilo appare erroneo il riferimento alla utilizzazione dell'atto di querela in base all'assenza di opposizione, con il conseguente legittimo inserimento nel compendio degli elementi probatori utilizzabili per la decisione. In realtà, proprio per la specifica destinazione funzionale dell'atto, prevista per legge, rispetto al suo inserimento nel fascicolo dibattimentale, non doveva essere sollevata alcuna opposizione. La querela è infatti assoggettata a precisi limiti di utilizzazione processuale;
e tali limiti sono previsti dall'art. 511 c.p.p. proprio con specifico ed esclusivo riferimento al sistema delle letture, cioè a quel particolare mezzo di utilizzazione che si colloca al termine dell'istruttoria dibattimentale e assegna a determinati atti la qualità di "prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce il giudizio. Appare evidente, nel caso di specie, che tali limiti non sono stati osservati. Sulla base di queste premesse anche il riferimento alle massime citate non appare puntuale, riferendosi i casi in esse presi in esame ad atti completamente diversi (a dichiarazioni rese dall'imputato al G.I.P. in sede di convalida dell'arresto, erroneamente inserite nel fascicolo dibattimentale a seguito di erronea deciaratoria di contumacia dell'imputato, in realtà presente (Cass., Sez. 4, n. 33387/2008, CED 241573), e, la seconda, al decreto applicativo della misura di prevenzione, con nota attestante l'inosservanza del versamento della cauzione (Cass., Sez. 2, 11 maggio 2006, n. 23608, CED 234904). È dunque in ragione della fisiologica natura e rilevanza probatoria di tali atti che è correttamente conseguita una valutazione di utilizzabilità degli stessi, a seguito della mancata opposizione, nel giudizio di merito. Il ricorso sul punto deve pertanto essere accolto.
2. Ciò premesso, a parere della Corte, dunque, stante l'inutilizzabilità della querela ai fini della decisione, in considerazione della qualità della deposizione della parte offesa PI, resa a notevole distanza di tempo dai fatti, in modo involuto e riluttante, ai fini della decisione occorre verificare il c.d. "criterio di resistenza" attraverso una valutazione complessivamente unitaria del materiale probatorio esistente in atti (v. Cass., Sez. 5, 15 luglio 2008, n. 37694 Ced cass., n. 241299;
Cass., Sez. 1, del 2 dicembre 1998 n. 1495, Ced cass., n. 212274). Tale operazione ermeneutica appare necessaria per arrivare ad una decisione al "di là di ogni ragionevole dubbio", per tutti i reati contestati e, in particolare, in relazione al reato di cui all'art.605 c.p.. È doverosa, dunque, una valutazione complessivamente unitaria delle emergenze probatorie relative a fatti oggettiva mente riscontrati, quali, oltre agli esiti della ricognizione fotografica operata nell'immediatezza dei fatti a carico del HE NC, gli elementi desumibili dalla testimonianza dell'agente Bernocco, dal certificato medico relativo alle lesioni subite dal PI, dal riferimento alla presenza dei fratelli NG tratteggiato dalla parte offesa durante il dibattimento di primo grado, oltre a quello di una terza persona, cui si aggiunse il proprietario dell'auto, alla rilevanza della durata del periodo di permanenza in auto, utile per valutare la volontarietà della stessa e la sua incidenza in relazione al complessivo svolgimento della vicenda e alla pregressa conoscenza di tutti i ricorrenti da parte del PI.
3. Con riferimento agli altri motivi del ricorso, assorbiti quelli relativi all'affermazione della responsabilità per i reati contestati in base alle precedenti considerazioni, osserva la Corte che i giudici di merito hanno per tutti i ricorrenti negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla base della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata, anche in ragione dei precedenti penali che graverebbero indistintamente su tutti. In realtà, per quanto riguarda il HE NC, almeno in base a quanto si rileva dalla sentenza di primo grado, lo stesso risulta essere incensurato con riferimento al certificato del casellario giudiziario del 22 settembre 2008. Risulta peraltro allegato al fascicolo un precedente certificato da dove risulta a carico del predetto una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per omicidio colposo con pena condizionalmente sospesa. Non è
chiaro dunque se in ordine a tale decisione sia sopravvenuta poi declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2. Nei confronti del ricorrente, almeno in parte qua, pertanto, il giudizio non appare sorretto da una motivazione chiara e puntuale.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza deve essere annullata con rinvio e trasmessa ad altra sezione della corte d'appello di Bari, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012