Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena per verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 55049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55049 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
55049- 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente SENTENZA N.* 2082/2017 - Rel. Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 23009/2016 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EV IC N. IL 31/08/1970 avverso l'ordinanza n. 3027/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 13/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. جا ز Udit i difensor Avv.; Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, su conforme proposta del Magistrato di sorveglianza in sede, disponeva la revoca del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., comma 1 ter, disposto, con provvedimento del 21 ottobre 2015, nei confronti di EV ER in espiazione della pena di anni cinque mesi nove giorni 26 di reclusione portata dal provvedimento di cumulo del 23 luglio 2013 per reati di truffa, ricettazione, concussione e altro.
1.1 A ragione, il Tribunale osservava che la revoca della misura era stata proposta a seguito delle comunicazioni di notizie di reato in data 8 e 15 marzo 2016, dalle quali risultava che il condannato aveva contratto obbligazioni pecuniarie, facendosi prestare denaro con promesse di adempimento o di assorbimento del debito, poi non assolte, nei confronti di almeno quattro persone;
che siffatte ripetute condotte erano indicative dell'inadeguatezza della misura a scongiurare il pericolo di recidiva e della inaffidabilità del condannato, dimostratosi refrattario al rispetto delle prescrizioni;
inoltre il EV, al momento dell'esecuzione dell'arresto, aveva opposto resistenza e minacciato gli operanti ed aveva riportato un rapporto disciplinare anche in carcere al momento del suo ingresso.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione condannato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo: -che il Tribunale si era limitato a richiamare le informative di reato senza operare alcuna ricostruzione delle vicende e senza esplicitare le ragioni per le quali le condotte ivi delineate fossero da ritenersi violazioni rilevanti delle prescrizioni impartite;
che nulla era stato detto sulla documentata remissione della querela da parte di NE AU, integralmente risarcito del danno patito, mentre le altre vicende oggetto di segnalazione (querele sporte da LA RI e PE) difficilmente avrebbero potuto avere rilevanza penale, trattandosi di questioni di esclusivo rilevo civilistico, aventi ad oggetto pretese risarcitorie per mancata restituzione di un debito contratto, mancato pagamento di spettanze per servizi resi, mancata consegna di capi di abbigliamento dei quali il EV si era obbligato al pagamento del prezzo;
1 - che non avrebbero potuto essere stimate come violazioni delle prescrizioni le condotte tenute dal condannato al momento dell'esecuzione dell'arresto e del suo ingresso nell'istituto di pena, essendo senz'altro riconducibili allo stress determinato dall'inaspettata sospensione della misura;
- che in nessun conto era stata tenuta la relazione sanitaria del 17 marzo 2016, con la quale era stata ribadita l'incompatibilità dello stato di salute del EV con il regime detentivo carcerario alla luce delle patologie organiche e psichiatriche da cui il medesimo era affetto;
- che la decisione era inficiata da una manifesta frattura logica nella parte in cui aveva omesso qualsivoglia comparazione tra il già ritenuto, e non motivatamente superato, stato di grave infermità fisica e le individuate occorse violazioni e che non appariva coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa in luogo del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle malattie e verificare puntualmente la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Correttamente il Procuratore Generale ha rilevato che effettivamente "la motivazione del provvedimento impugnato appare carente" nella parte in cui "non precisa come le condotte descritte nelle querele (prevalentemente relative a condotte di inadempimento contrattuale di obbligazioni assunte per contratti di trasporto e/o di noleggio di servizi) siano tali da costituire violazioni alle prescrizioni imposte" e risulta del tutto apodittica lì dove, in assenza di profili specificanti i segnalati comportamenti e la natura dei debiti contratti, afferma tautologicamente "la sopravvenuta inadeguatezza della misura"; che parimenti assente è la motivazione sulle inderogabili necessità del ripristino della detenzione intramuraria nonostante l'accertata e ribadita incompatibilità delle attuali condizioni di salute del detenuto.
3. Va, peraltro, aggiunto, che questa Corte ha più volte affermato che, mentre la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, il rinvio facoltativo della esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma 1, n. 2, mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è 2 affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen.. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo, della esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione e richiede, per l'effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.
3.1 In coerenza con tale finalità è stato affermato il principio, correttamente richiamato dal ricorrente e a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "la revoca della misura alternativa in precedenza concessa nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. è condizionata all'accertamento della persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute per verificare 3 nell'ambito di una valutazione comparativa (...) tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio della umanità della pena se la - situazione attuale di salute del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere" (Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121; in termini Sez. F n. 34286 del 21/08/2008, Sposato, Rv. 240666: "Nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario non è (...) sufficiente la valutazione della condotta del soggetto, pur se contraria alla legge, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, dovendo invece essere sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere".
4. A tali condivisi principi, che impongono una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica, il provvedimento non si è attenuto. Il Tribunale, che ha dato atto dell'ammissione del ricorrente alla misura della detenzione domiciliare in ragione delle sue condizioni di salute tali da determinare, in relazione alle norme richiamate, il rinvio dell'esecuzione della pena, proseguita nella forma della concessa misura alternativa, ha rappresentato persistenza dell'incompatibilità dello stato di salute del condannato con il regime detentivo intramurario attestata dalla recente relazione sanitaria del 17 marzo 2016. Nel suo percorso argomentativo ha, poi, valorizzato le comunicazioni di notizie di reato intervenute nel corso dell'esecuzione della misura, rimarcando come i comportamenti segnalati integrassero violazioni delle prescrizioni imposte e fossero sintomatici di inaffidabilità e rischio di recidivazione non contenibile con la misura in corso. Ma nell'analisi e nell'apprezzamento della vicenda la decisione impugnata manifesta vistose carenze e incongruenze argomentative sia nella disamina dei comportamenti negativi tenuti, non essendo stati nemmeno descritti nella loro consistenza ontologica e nella loro esatta collocazione temporale gli episodi posti a base delle querele né soppesata la gravità di essi, sia nell'omessa valutazione delle condizioni di salute detenuto, ancorché ribadite come gravi e incompatibili con il regime carcerario. Sicché in tale contesto in cui manca ogni bilanciamento tra esigenze di salute e condotte serbate dal condannato nè si fa cenno alcuno alle ragioni della ritenuta preponderanza delle seconde, generica è la conclusiva affermazione della non fronteggiabilità della pericolosità del ricorrente con una situazione detentiva domiciliare. 4 5. Tanto basta, conclusivamente, perché il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché nuovamente esamini il caso, conformandosi ai principi prima enunciati mediante un ragionevole, effettivo e motivato bilanciamento di esigenze retributive e special - preventive da un lato, istanze umanitarie dall'altro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Rosanna Saraceno CE 44 6 0ёши iosenne Juve DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5