CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
Massime • 1
Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, deve essere rinnovata, alla luce degli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2024, n. 22253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22253 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: I F. R. [Dato a Milano il 14/06/1973 avverso la ordinanza del 04/12/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Giulio Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Anna Molinari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il Tribunale di soneglianza di Milano ha revocato la misura della detenzione domiciliare, già concessa a] F. R. I, con ordinanza del 12 gennaio 2023, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in presenza delle condizioni per il rinvio dell'esecuzione della pena, e respinto l'istanza di affidamento in prova presentata dal condannato. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che con l'ordinanza del 12 gennaio 2023 aveva concesso al condannato, per motivi di salute, la detenzione domiciliare, in guanto lo stesso era reduce da ictus ischemico risalente al 2019, L(, Penale Sent. Sez. 1 Num. 22253 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2024 scompensi glicemici, e distacco della retina condizionante cecità completa all'occhio sinistro, ma che, in corso di esecuzione della misura, il Commissariato di Polizia di Stato I 0MiSSiSEella comunicazione del 17 novembre 2023 aveva portato a conoscenza del Tribunale che il condannato il 15 novembre 2023 era stato fermato alle 14:00 alla guida di una Porsche in compagnia di una persona, ed il 16 novembre 2023 era stato sorpreso alle 16:30 in un bar;
in entrambi ì casi lo stesso aveva sostenuto di essersi recato dal medico per motivi di salute, ma, interpellato sul punto, il medico curante aveva riferito che né il giorno 15 né il giorno 16 il condannato si era recato nel proprio studio. Il Tribunale ha ritenuto che i comportamenti evidenziati denotassero inaffidabilità ed inattendibilità del condannato, e che quindi essi facessero ritenere venuti meno ì presupposti per la misura alternativa;
per le stesse ragioni il Tribunale ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale che il condannato aveva a quel punto presentato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc, pen., deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale ha valutato rrale le condotte del ricorrente, che, in realtà, aveva avvisato le forze di polizia che sarebbe uscito di casa il giorno 15 novembre per motivi di salute;
d'altronde, il medico curante del condannato non ha mai affermato di non avere appuntamenti con lo stesso ma soltanto di non averlo visto, perché, in realtà, il ricorrente non è mai riuscito ad incontrare il medico, perchè si era sentito poco bene e si era allontanato;
la circostanza che il giorno 16 novembre fosse in stato confusionale è stata confermata anche dalla proprietaria del bar in cui è stato poi trovato;
in ogni caso, si tratta di comportamenti che non possono essere ritenuti determinanti nel giudizio complessivo sulla prosecuzione o meno della detenzione domiciliare;
inoltre, nel provvedimento impugnato manca il bilanciamento tra le violazioni riscontrate e lo stato di salute del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Romano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Con memoria scritta ìl difensore del ricorrente, avv. Anna Molinari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2 E' fondato, in particolare, l'ultimo argomento speso nell'unico motivo di ricorso, secondo cui nel provvedimento impugnato, una volta constatate le violazioni, manca il bilanciamento tra le violazioni riscontrate e lo stato di salute del condannato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che qua ido la detenzione domiciliare è concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare deve contenere la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente ed una rinnovata comparazione tra la compatibilità delle stesse con il carcere e la pericolosità del ricorrente, rinnovata valutazione che deve essere condotta alla luce delle sopravvenienze (Sez. 1, Sentenza n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891: Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena per verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere;
conformi Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121; in termini Sez. F n, 34286 del 21/08/2008, Sposato, Rv. 240666). Nel caso in esame, nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza sono ben descritte le violazioni commesse dal condannato, ed il giudizio di inaffidabiità dello stesso che alla constatazione di esse consegue, ma manca il bilanciamento tra l'esigenza di umanità della pena derivante dalle precarie condizioni di salute del condannato ed il giudizio di maggiore pericolosità dello stesso, rispetto a quella originariamente valutata, che consegue alla constatazione della sua inaffidabilità, nè si spiega perché la pericolosità del condannato sia stata ritenuta preponderante rispetto alla ritenuta incompatibilità con il carcere delle sue condizioni di salute. Ne consegue che il ricorso •deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 17 aprile 2024. Lm ".z Il consigliere estensore I presidente j 2 'eli ie cr, NE RU • CO CC I li o (n • . , y?1,) O cyt •._. Mcrii;
9 cii -cf a. ro : O 5 . íii w-- g,-, IN o 14, Ar, rte4-C-4,t, 1,411/4% r' (2--• (A.ChS1' '->e/Vti44.14-,e P ("..9 1 *Ued4 1 _,CA4 Ae_ vivutp., N 3,e, i71,2, i otu-ok v)N)_- I0o2- ), 2,0 í/ sjì,. vt-o— /-2-c)01oPue 0.1(m 2'i9 v inn£ 4142 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Vista la sentenza n. 22253/24 del 17/4/2024 nel procedimento n. R.G.N. 1677/2024 Rilevato che, ai sensi dalla normativa sulla protezione dei dati personali, occorre procedere all'oscuramento dei dati sensibili desumibili dalla motivazione della sentenza;
i ritenuto Che l'indicazione di oscuramento riveste carattere meramente amministrativo e non attiene al contenuto del provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che può essere disposta, in qualsiasi momento, anche successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza e senza che, perciò, sia necessario ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex arti. 130 o625 bis cod. proc. pen.; Dispone che, in caso di diffusione della sentenza 22253/24 del 11/4/2024 nel procedimento R.G.N. 1677/2024, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a nonna dell'art. 52 , d. 1gs. n. 196 del 2003 e succ modif., in quanto imposto dalla legge. Incarica la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza che conseguono all'osctramento della sentenza. Roma, 17 settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Giulio Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Anna Molinari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il Tribunale di soneglianza di Milano ha revocato la misura della detenzione domiciliare, già concessa a] F. R. I, con ordinanza del 12 gennaio 2023, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in presenza delle condizioni per il rinvio dell'esecuzione della pena, e respinto l'istanza di affidamento in prova presentata dal condannato. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che con l'ordinanza del 12 gennaio 2023 aveva concesso al condannato, per motivi di salute, la detenzione domiciliare, in guanto lo stesso era reduce da ictus ischemico risalente al 2019, L(, Penale Sent. Sez. 1 Num. 22253 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2024 scompensi glicemici, e distacco della retina condizionante cecità completa all'occhio sinistro, ma che, in corso di esecuzione della misura, il Commissariato di Polizia di Stato I 0MiSSiSEella comunicazione del 17 novembre 2023 aveva portato a conoscenza del Tribunale che il condannato il 15 novembre 2023 era stato fermato alle 14:00 alla guida di una Porsche in compagnia di una persona, ed il 16 novembre 2023 era stato sorpreso alle 16:30 in un bar;
in entrambi ì casi lo stesso aveva sostenuto di essersi recato dal medico per motivi di salute, ma, interpellato sul punto, il medico curante aveva riferito che né il giorno 15 né il giorno 16 il condannato si era recato nel proprio studio. Il Tribunale ha ritenuto che i comportamenti evidenziati denotassero inaffidabilità ed inattendibilità del condannato, e che quindi essi facessero ritenere venuti meno ì presupposti per la misura alternativa;
per le stesse ragioni il Tribunale ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale che il condannato aveva a quel punto presentato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc, pen., deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale ha valutato rrale le condotte del ricorrente, che, in realtà, aveva avvisato le forze di polizia che sarebbe uscito di casa il giorno 15 novembre per motivi di salute;
d'altronde, il medico curante del condannato non ha mai affermato di non avere appuntamenti con lo stesso ma soltanto di non averlo visto, perché, in realtà, il ricorrente non è mai riuscito ad incontrare il medico, perchè si era sentito poco bene e si era allontanato;
la circostanza che il giorno 16 novembre fosse in stato confusionale è stata confermata anche dalla proprietaria del bar in cui è stato poi trovato;
in ogni caso, si tratta di comportamenti che non possono essere ritenuti determinanti nel giudizio complessivo sulla prosecuzione o meno della detenzione domiciliare;
inoltre, nel provvedimento impugnato manca il bilanciamento tra le violazioni riscontrate e lo stato di salute del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Romano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Con memoria scritta ìl difensore del ricorrente, avv. Anna Molinari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2 E' fondato, in particolare, l'ultimo argomento speso nell'unico motivo di ricorso, secondo cui nel provvedimento impugnato, una volta constatate le violazioni, manca il bilanciamento tra le violazioni riscontrate e lo stato di salute del condannato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che qua ido la detenzione domiciliare è concessa in presenza delle condizioni per il rinvio dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare deve contenere la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente ed una rinnovata comparazione tra la compatibilità delle stesse con il carcere e la pericolosità del ricorrente, rinnovata valutazione che deve essere condotta alla luce delle sopravvenienze (Sez. 1, Sentenza n. 55049 del 07/06/2017, Levi, Rv. 271891: Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena per verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere;
conformi Sez. 1 n. 44579 del 09/12/2010, Villafranca, Rv. 249121; in termini Sez. F n, 34286 del 21/08/2008, Sposato, Rv. 240666). Nel caso in esame, nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza sono ben descritte le violazioni commesse dal condannato, ed il giudizio di inaffidabiità dello stesso che alla constatazione di esse consegue, ma manca il bilanciamento tra l'esigenza di umanità della pena derivante dalle precarie condizioni di salute del condannato ed il giudizio di maggiore pericolosità dello stesso, rispetto a quella originariamente valutata, che consegue alla constatazione della sua inaffidabilità, nè si spiega perché la pericolosità del condannato sia stata ritenuta preponderante rispetto alla ritenuta incompatibilità con il carcere delle sue condizioni di salute. Ne consegue che il ricorso •deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 17 aprile 2024. Lm ".z Il consigliere estensore I presidente j 2 'eli ie cr, NE RU • CO CC I li o (n • . , y?1,) O cyt •._. Mcrii;
9 cii -cf a. ro : O 5 . íii w-- g,-, IN o 14, Ar, rte4-C-4,t, 1,411/4% r' (2--• (A.ChS1' '->e/Vti44.14-,e P ("..9 1 *Ued4 1 _,CA4 Ae_ vivutp., N 3,e, i71,2, i otu-ok v)N)_- I0o2- ), 2,0 í/ sjì,. vt-o— /-2-c)01oPue 0.1(m 2'i9 v inn£ 4142 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Vista la sentenza n. 22253/24 del 17/4/2024 nel procedimento n. R.G.N. 1677/2024 Rilevato che, ai sensi dalla normativa sulla protezione dei dati personali, occorre procedere all'oscuramento dei dati sensibili desumibili dalla motivazione della sentenza;
i ritenuto Che l'indicazione di oscuramento riveste carattere meramente amministrativo e non attiene al contenuto del provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che può essere disposta, in qualsiasi momento, anche successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza e senza che, perciò, sia necessario ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex arti. 130 o625 bis cod. proc. pen.; Dispone che, in caso di diffusione della sentenza 22253/24 del 11/4/2024 nel procedimento R.G.N. 1677/2024, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a nonna dell'art. 52 , d. 1gs. n. 196 del 2003 e succ modif., in quanto imposto dalla legge. Incarica la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza che conseguono all'osctramento della sentenza. Roma, 17 settembre 2024