Sentenza 15 gennaio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2009, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO RE - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13176-2005 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA TT, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza, n. 121/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2005 R.G.N. 1552/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2008 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato GARLATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha ritenuto provata l'esposizione ultradecennale (dal 17.5.1976 al 30.6.1986) all'amianto del lavoratore RE AI, dipendente dell'ILVA s.p.a. con mansioni di manutentore motorista, e ha, pertanto riconosciuto in suo favore il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva previsto, a fini pensionistici, dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
La Corte, premesso che l'esistenza del rischio morbigeno - presupposta dalla legge - è identificabile anche in difetto di superamento dei valori di concentrazione di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 (e successive modifiche), allorché vi sia prova di una esposizione comportante un significativo rischio per la salute - ha accertato che le mansioni del ricorrente non si differenziavano in nulla da quelle di manutentore meccanico, in relazione alle quali altri lavoratori avevano ricevuto dall'INAIL l'attestazione di rischio, e che le stesse comportavano continua notevole esposizione alla sostanza nociva con frequenti punte di altissima intensità. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo, cui resiste RE AI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso fondata dall'odierno resistente sulla circostanza che la sentenza di appello era stata notificata all'INPS il 18.3.2005, mentre il ricorso - consegnato il 17.5.2005 all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica a mezzo del servizio postale - sarebbe stato recapitato al destinatario solamente il 24.5.2005, oltre, cioè, il termine previsto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 325 c.p.c.. L'eccezione è manifestamente infondata alla stregua del principio, costituente ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona - e deve, quindi, ritenersi tempestiva - per il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non alla data della ricezione dell'atto medesimo da parte del destinatario" (fra tante, Cass. n. 13768 del 2006, n. 20430 del 2006, n. 11024 del 2007 e, da ultimo, Sez. un. n. 14294 del 2007). Nella specie, infatti, come riconosce la stessa parte resistente, il ricorso per cassazione risulta consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo del servizio postale, in data 17.5.2005, anteriormente, quindi, alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, eseguita, quest'ultima, in data 18.3.2005.
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. oltre a vizio di motivazione.
Censura la sentenza impugnata per aver svolto l'accertamento relativo alla sussistenza, nel caso concreto, della esposizione all'amianto richiesta dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sulla base di una interpretazione della norma giuridicamente errata nonché in contrasto con quella fornita dalla costante giurisprudenza della cassazione. Anche le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per motivare il proprio convincimento appaiono lacunose e insufficienti, limitandosi al riscontro della esistenza di una mera analogia tra il tipo di interventi manutentivi effettuati dal AI e quelli di altri colleghi destinatari dell'attestazione di rischio da parte dell'INAIL.
Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che la Corte d'appello di Milano ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che è in contrasto con i principi ripetutamente affermati in materia da questa Corte, principi che, con alcune precisazioni, vengono ora ribaditi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni a cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri d'amianto superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (ex plurimis, Cass. n. 4913/2001, 8859/2001,
2926/2002, 7084/2002, 10185/2002, 997/2003, 16256/2003, 16118/2005, 16119/2005, 27451/2006, 12866/2007). È stato anche precisato che, ai fini del superamento della soglia in questione, non può attribuirsi un valore probatorio autonomo agli atti di indirizzo del Ministero, previsti dalla L. n. 179 del 2002, i quali assolvono soltanto una funzione di supporto nei confronti dell'INAIL, a cui è deferito il compito di certificare la durata e la consistenza del rischio subito dal lavoratore in relazione alle mansioni da lui svolte (L. n. 179 del 2002, art. 18 nonché, successivamente, L. n. 326 del 2003, art.47, comma 4, e D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1, emanato in forza dell'art. 47 cit., comma 6), e le cui certificazioni quindi costituiscono mezzo di prova ai fini del beneficio previdenziale in questione (Cass. n. 15800/2006 e 12866/2007). Come è noto, tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio che invece sono rappresentati nella previsione del comma 6 dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e in quella del comma 7 dalla verificazione di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa;
ed è indubbiamente rilevante che l'opzione ermeneutica di questa Corte si correli con l'orientamento della Corte costituzionale, che, con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche. Poiché il principio enunciato da questa Corte fa riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, è opportuno ricordare che l'art. 24 indica al comma 3 - o meglio indicava (visto che tutto il capo 3^ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art.5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/ 18/CE del
27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994) - il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia il cui superamento implica in sostanza la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, che richiede l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio, come l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza;
l'informazione con periodicità annuale al lavoratore circa i rischi cui è esposto;
la delimitazione dei luoghi in cui sussistono le condizioni di esposizione a rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione dei lavoratori addetti dei mezzi individuali di protezione;
misure particolari circa gli indumenti dei lavoratori e i servizi igienici a disposizione degli stessi;
misurazioni periodiche dei livelli di esposizione;
l'inserimento del lavoratore in apposito registro, con periodica comunicazione dei relativi dati a organi di vigilanza e sanitari. L'art. 31, d'altra parte, indicava (nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art. 3) i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito.
Il riferimento complessivo da parte della giurisprudenza al D.Lgs. n.277 del 1991, artt. 24 e 31 per l'individuazione della soglia, che deve intendersi integrare la portata precettiva della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, implica in concreto, a ben vedere, il riferimento al valore meno elevato di cui all'art. 24, correlato peraltro, come è evidente, ad una situazione considerata dallo stesso legislatore come di rischio qualificato e molto concreto, come di recente puntualizzato da questa Corte (Cass. n. 400/2007). E in effetti è questa soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo quella che risulta considerata rilevante dallo stesso Inps e che ha trovato riscontro concreto in talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005). È opportuno anche ricordare che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59-decies, introdotto dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 (in attuazione, come si è già ricordato,
della direttiva comunitaria 2003/ 18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.
Il dibattito circa l'interpretazione della L. n. 257 del 1992, art.13, comma 8, coinvolge anche la valutazione degli eventuali elementi desumibili dalla modifica della disciplina dei benefici in questione attuata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 - il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, - che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato - riducendo il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitando la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, esclusa invece la sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse -, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dalla L. n. 277 del 1991, art. 24. Si è sostenuto che rappresentino elementi di conferma del carattere innovativo anche di quest'ultima parte della disposizione sia il fatto stesso della sua introduzione, sia l'impiego della espressione secondo cui i benefici "sono concessi esclusivamente ai lavoratori che ...". In effetti appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. n. 21257/2004 e 22422/2006), perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Nè appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente, pur in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di cassazione.
La circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi, per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo di quelle previste dalla normativa più recente. D'altra parte i numerosi precedenti di merito esistenti in materia confermano che sono possibili accertamenti tecnici basati sulla valutazione dei tipi di lavorazione e delle relative condizioni ambientali riscontrabili nelle varie epoche e nelle varie realtà aziendali. E questa Corte ha precisato che non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che, mediante la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista (Cass. n. 16119/2005, 19456/07, 19692/07). È appena il caso di rilevare che nel caso in esame non è in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 (in effetti opera virtualmente quanto meno la previsione di salvezza delle previgenti disposizioni a favore dei lavoratori che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la data del 2 ottobre 2003, contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132). In conclusione - rilevato che il giudice di merito ha fatto applicazione di un erroneo principio di diritto e che l'accertamento dallo stesso compiuto risente di tale errore, essendosi limitato alla verifica, nel caso concreto, della sussistenza di una esposizione comportante "una continua notevole esposizione all'amianto con frequenti punte di altissima intensità" e al riscontro della sola e mera analogia fra il tipo di interventi manutentivi effettuati dal AI e quelli eseguiti da altri colleghi destinatari dell'attestazione INAIL, senza nulla precisare in ordine alla frequenza di tali interventi e al tempo impiegato per la loro esecuzione, oltre che in ordine alla coincidenza del periodo per il quale è stato riconosciuto al lavoratore il controverso beneficio e gli anni per i quali l'INAIL ebbe a certificare la ricorrenza del rischio per altri dipendenti "manutentori" - la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice (che si indica nella stessa Corte d'appello di Milano in diversa composizione), il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
"la L. n. 257 del 1992, disposto dell'art. 13, comma 8, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)" ed espleterà,
nell'ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia in un periodo superiore al decennio. Lo stesso giudice provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009