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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11953/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11953/2023
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 25 luglio 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
i procuratori delle parti, i quali si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 18.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza delle parti nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°11953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE UGO 32/A C.F._1
PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. RAJA FRANCESCO per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO N. C.F._2
23 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. DAIDONE ALBERTO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni. mediante la lettura, all'udienza del 29/01/2025, alle ore 18,00 , ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- revoca il decreto ingiuntivo n. 2616/2023, emesso dal Tribunale di Palermo il
2 12/6/2023;
.- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Parte_2
€ 7.624,69;
.- condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 Parte_2 presente giudizio che si liquidano in € 1.693,33, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa come per legge;
e della seguente contestuale motivazione:
L'odierno ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
2616/23 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12/06/23 a favore della signora per il pagamento della somma di euro 9.424,69 a titolo di oneri Parte_2
condominiali non versati dal 2016 al 2021, depositato in data 13/06/23 e notificato in data 01/09/23.
L'opponente ha contestato di essere debitore della somma ingiunta, sostenendo la sussistenza tra le odierne parti di un accordo transattivo- novativo, la prescrizione degli oneri condominiali ingiunti, l'avvenuto pagamento di una parte della somma ingiunta e, infine, la illegittima parcellizzazione del credito con danno a carico dell'opponente.
Il signor , pertanto, in via preliminare ha chiesto la sospensione della Pt_1 provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, l'annullamento di quest'ultimo e la condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite.
La signora si è costituita, opponendosi, preliminarmente, alla Parte_2
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, del quale ha chiesto, nel merito, la conferma;
ha contestato i motivi dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto - pur ammettendo l'avvenuto pagamento di una parte del dovuto da parte del signor - con la conferma del decreto opposto e la Pt_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 26/3/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 25 luglio 2025, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
3 Motivi della decisione.
La presente opposizione appare solo parzialmente fondata.
In primo luogo, va rilevato che come ammesso dalla ricorrente va sottratta dalla somma ingiunta con il decreto oggi opposto la somma di € 1800,00, pagata in data antecedente al deposito del ricorso monitorio.
Inoltre, va osservato che la scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti, in data 04/03/21, non può essere considerata quale novazione. Si definisce novazione, infatti, in termine giuridico, l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, affinchè si configuri una transazione novativa, è essenziale che le parti esprimano inequivocabilmente l'intenzione di sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo. In mancanza di tale volontà chiara ed espressamente dichiarata, l'accordo transattivo non può essere considerato novativo.
Gli elementi fondamentali che caratterizzano una transazione novativa sono:
1) l'”animus novandi”, ovvero la volontà delle parti di novare, ossia di creare una nuova obbligazione in sostituzione di quella precedente;
2) l' “aliquid novi”, ovvero l'elemento di novità che distingue la nuova obbligazione da quella estinta, che può riguardare l'oggetto, il titolo o le modalità della prestazione.
Nella fattispecie che ci occupa, non si ravvisano gli elementi essenziali della transazione novativa, non sussistendo un nuovo rapporto obbligatorio che si sostituisca a quello originario. Il dott. riconosce infatti il proprio debito per Pt_1
canoni di locazione e oneri condominiali dovuti in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 23/4/2019, che costituiscono l'obbligazione originaria, della quale le parti si limitano a regolare le modalità relative all'esecuzione. Non si riscontra invece alcuna modifica dell'oggetto o del titolo, essenziale nella novazione.
Si ravvisa, invece, una transazione semplice, con la quale le parti mediante reciproche concessioni regolano o modificano il rapporto preesistente senza
4 estinguerlo.
Con riguardo alla contestazione dell'efficacia della scrittura privata oggetto del presente giudizio, si rileva che l'odierna ricorrente ha dichiarato espressamente
“di non avere nulla a che pretendere dal a qualsiasi titolo”. Tale Pt_3 Pt_1 espressione, comunemente inserita nelle transazioni, ha l'effetto di precludere qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal medesimo rapporto locatizio regolato con la transazione e produce un effetto liberatorio per la parte a cui è diretta.
Tuttavia il decreto ingiuntivo opposto ha come oggetto delle somme dovute a titolo di quote condominiali maturate nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, in vigenza del precedente contratto di locazione sottoscritto in data 3/4/2014, che non erano oggetto della scrittura privata del 4/3/2021.
Considerato che il rendiconto relativo all'anno 2017 è stato approvato nella seduta assembleare del 15/10/2019 e che pertanto non è decorso il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del rendiconto e che lo stesso è a dirsi per il rendiconto dell'anno 2018, va considerata efficace altresì la delibera dell'8/3/2023 che ha approvato la revisione contabile dei suindicati rendiconti. Da quanto osservato discende il rigetto altresì dell'eccezione di prescrizione delle quote condominiali ingiunte, non essendo decorso il termine di prescrizione di cinque anni, prescritta dal D.L. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, decorrente dall'approvazione dei rendiconti dai quali le stesse derivano.
Per le superiori considerazioni il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato e il dott. va condannato al pagamento a favore della Pt_1 signora della somma di € 7.624,69 per oneri condominiali dovuti dal Parte_2
2016 al 2018 e per il debito residuo di € 1.677,69 derivante dalla scrittura privata allegata agli atti del giudizio.
In ossequio al principio di soccombenza, il resistente va condannato al rimborso a favore della ricorrente della somma di € 1.693,33, a titolo di compensi professionali, pari a dei due terzi della somma liquidata ai sensi del D. M.
147/2022, restando compensato fra le parti l'ulteriore terzo, oltre al rimborso per spese generali e iva e cpa come per legge.
5 Così è deciso in Palermo il 25.07.2025.
6
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11953/2023
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 25 luglio 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
i procuratori delle parti, i quali si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 18.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza delle parti nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°11953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE UGO 32/A C.F._1
PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. RAJA FRANCESCO per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO N. C.F._2
23 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. DAIDONE ALBERTO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni. mediante la lettura, all'udienza del 29/01/2025, alle ore 18,00 , ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- revoca il decreto ingiuntivo n. 2616/2023, emesso dal Tribunale di Palermo il
2 12/6/2023;
.- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Parte_2
€ 7.624,69;
.- condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 Parte_2 presente giudizio che si liquidano in € 1.693,33, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa come per legge;
e della seguente contestuale motivazione:
L'odierno ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
2616/23 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12/06/23 a favore della signora per il pagamento della somma di euro 9.424,69 a titolo di oneri Parte_2
condominiali non versati dal 2016 al 2021, depositato in data 13/06/23 e notificato in data 01/09/23.
L'opponente ha contestato di essere debitore della somma ingiunta, sostenendo la sussistenza tra le odierne parti di un accordo transattivo- novativo, la prescrizione degli oneri condominiali ingiunti, l'avvenuto pagamento di una parte della somma ingiunta e, infine, la illegittima parcellizzazione del credito con danno a carico dell'opponente.
Il signor , pertanto, in via preliminare ha chiesto la sospensione della Pt_1 provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, l'annullamento di quest'ultimo e la condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite.
La signora si è costituita, opponendosi, preliminarmente, alla Parte_2
sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, del quale ha chiesto, nel merito, la conferma;
ha contestato i motivi dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto - pur ammettendo l'avvenuto pagamento di una parte del dovuto da parte del signor - con la conferma del decreto opposto e la Pt_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 26/3/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 25 luglio 2025, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
3 Motivi della decisione.
La presente opposizione appare solo parzialmente fondata.
In primo luogo, va rilevato che come ammesso dalla ricorrente va sottratta dalla somma ingiunta con il decreto oggi opposto la somma di € 1800,00, pagata in data antecedente al deposito del ricorso monitorio.
Inoltre, va osservato che la scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti, in data 04/03/21, non può essere considerata quale novazione. Si definisce novazione, infatti, in termine giuridico, l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, affinchè si configuri una transazione novativa, è essenziale che le parti esprimano inequivocabilmente l'intenzione di sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo. In mancanza di tale volontà chiara ed espressamente dichiarata, l'accordo transattivo non può essere considerato novativo.
Gli elementi fondamentali che caratterizzano una transazione novativa sono:
1) l'”animus novandi”, ovvero la volontà delle parti di novare, ossia di creare una nuova obbligazione in sostituzione di quella precedente;
2) l' “aliquid novi”, ovvero l'elemento di novità che distingue la nuova obbligazione da quella estinta, che può riguardare l'oggetto, il titolo o le modalità della prestazione.
Nella fattispecie che ci occupa, non si ravvisano gli elementi essenziali della transazione novativa, non sussistendo un nuovo rapporto obbligatorio che si sostituisca a quello originario. Il dott. riconosce infatti il proprio debito per Pt_1
canoni di locazione e oneri condominiali dovuti in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 23/4/2019, che costituiscono l'obbligazione originaria, della quale le parti si limitano a regolare le modalità relative all'esecuzione. Non si riscontra invece alcuna modifica dell'oggetto o del titolo, essenziale nella novazione.
Si ravvisa, invece, una transazione semplice, con la quale le parti mediante reciproche concessioni regolano o modificano il rapporto preesistente senza
4 estinguerlo.
Con riguardo alla contestazione dell'efficacia della scrittura privata oggetto del presente giudizio, si rileva che l'odierna ricorrente ha dichiarato espressamente
“di non avere nulla a che pretendere dal a qualsiasi titolo”. Tale Pt_3 Pt_1 espressione, comunemente inserita nelle transazioni, ha l'effetto di precludere qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal medesimo rapporto locatizio regolato con la transazione e produce un effetto liberatorio per la parte a cui è diretta.
Tuttavia il decreto ingiuntivo opposto ha come oggetto delle somme dovute a titolo di quote condominiali maturate nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, in vigenza del precedente contratto di locazione sottoscritto in data 3/4/2014, che non erano oggetto della scrittura privata del 4/3/2021.
Considerato che il rendiconto relativo all'anno 2017 è stato approvato nella seduta assembleare del 15/10/2019 e che pertanto non è decorso il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del rendiconto e che lo stesso è a dirsi per il rendiconto dell'anno 2018, va considerata efficace altresì la delibera dell'8/3/2023 che ha approvato la revisione contabile dei suindicati rendiconti. Da quanto osservato discende il rigetto altresì dell'eccezione di prescrizione delle quote condominiali ingiunte, non essendo decorso il termine di prescrizione di cinque anni, prescritta dal D.L. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, decorrente dall'approvazione dei rendiconti dai quali le stesse derivano.
Per le superiori considerazioni il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato e il dott. va condannato al pagamento a favore della Pt_1 signora della somma di € 7.624,69 per oneri condominiali dovuti dal Parte_2
2016 al 2018 e per il debito residuo di € 1.677,69 derivante dalla scrittura privata allegata agli atti del giudizio.
In ossequio al principio di soccombenza, il resistente va condannato al rimborso a favore della ricorrente della somma di € 1.693,33, a titolo di compensi professionali, pari a dei due terzi della somma liquidata ai sensi del D. M.
147/2022, restando compensato fra le parti l'ulteriore terzo, oltre al rimborso per spese generali e iva e cpa come per legge.
5 Così è deciso in Palermo il 25.07.2025.
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Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina