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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Davide Grisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Bollate (MI) il 16 febbraio 1990 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Davide Grisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 5 in Comune di Ceranova (PV) in data 3 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...] (cittadinanza italiana) e Persona_1
nato a [...] il [...] (cittadinanza italiana) Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2) la casa familiare sita nel Comune di Pieve Emanuele (MI), Via Mameli n. 8, continuerà ad essere condotta in locazione dalla signora – con tutte le pertinenze e con i mobili e gli arredi in essa Pt_1 contenuti – la quale si occuperà di ogni onere e costo;
3) i coniugi danno atto che il signor – di comune accordo con la signora – risiede già Pt_2 Pt_1 stabilmente a far data dal 7 novembre 2023 in un'unità abitativa sita in Opera (MI), Via Moneta n. 1, di cui ci occuperà di ogni onere e costo;
Per_
4) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Per_2 condiviso, i quali si occuperanno di comune intesa della loro crescita, educazione ed istruzione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
5) i figli minori staranno con l'uno e l'altro genitore secondo il seguente calendario: i. prima settimana:
a) domenica sera/lunedì/martedì/mercoledì mattina, con la madre;
b) mercoledì pomeriggio/giovedì/venerdì mattina, con il padre;
c) venerdì pomeriggio/sabato/domenica con la madre;
ii. seconda settimana:
a) domenica sera/lunedì/martedì/mercoledì mattina, con il padre;
b) mercoledì pomeriggio/giovedì/venerdì mattina, con la madre;
c) venerdì pomeriggio/sabato/domenica con il padre;
6) durante il periodo estivo il padre trascorrerà con i figli un periodo di 15 giorni anche consecutivi indicativamente nel mese di agosto. I coniugi si impegnano ad accordarsi in merito ai rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con i figli entro la fine del mese di maggio, nel rispetto, per quanto possibile, dei rispettivi impegni di lavoro. Durante le festività natalizie ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli i medesimi giorni indicati nel piano settimanale di cui al punto 5) che precede. La madre trascorrerà, inoltre la vigilia di Natale con i figli mentre il giorno di Natale verrà trascorso dal padre con i figli in modo che ciascun genitore possa tenere con sé i figli l'uno o l'altro giorno. Il giorno di Pasqua verrà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascuno dei genitori mentre ciascun genitore trascorrerà con i figli gli ulteriori giorni festivi coincidenti con le vacanze pasquali secondo il piano settimanale di cui al punto 5) che precede. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi per tempo indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura, rendendo possibile un quotidiano contatto telefonico dei figli con il genitore lontano;
7) il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2
pagina 2 di 5 mensile complessiva di € 250,00 (diconsi duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora Tale Pt_1 assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT su base annuale–costo vita, con prima rivalutazione al mese di marzo 2026;
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) l'assegno Unico e Universale verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro Per_ documento valido per l'espatrio loro e dei figli minori e;
Per_2
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento avendo entrambi un'attività lavorativa ed una conseguente autonomia di reddito ed indipendenza economica;
12) con l'adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere personale e patrimoniale;
13) le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio nel Comune di Ceranova (PV) in data 3 luglio 2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceranova (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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