Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del
11.06.2025, nelle cause iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8296/2024 + 4281/2025 riunite
TRA
avv. , nato a [...] il [...], res.te in Napoli (NA) al Parte_1
Vico Pacella ai Miracoli, 36 C.F. [ ], rapp.to e difeso, CodiceFiscale_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Normanno Torino C.F. [
[...]
] e dall'Avv. Giuseppe Simone C.F. [ C.F._2 C.F._3
, elett.te dom.to presso il loro suo studio in Napoli (NA) Viale Gramsci,
[...]
21, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano
( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._4
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1
digitale e p.e.c. t Email_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
1
Con un primo ricorso n. rg 8296/2024 depositato il 5.4.2024, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione (OI) n. OI-001447464 di pagamento della sanzione amministrativa di € 26.796,39, notificata il 11.3.24, relativa ad atto di accertamento n. 5105.15/10/2018.0323227 del 15.10.2018 riferito all'anno
2017 nonché avverso l'ordinanza ingiunzione (OI) n. OI-002701940 di pagamento della sanzione amministrativa di € 26.796,39, notificata il 11.3.24, relativa ad atto di accertamento n. 5105.15/10/2018.0323228 del 15.10.2018 riferito all'anno 2017.
L'istante dichiarava che le opposte ordinanze ingiunzione erano state indirizzate personalmente a lui e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, attualmente in liquidazione;
eccepiva che non aveva mai ricevuto CP_2
l'atto di accertamento n. 5105.15/10/2018.0323228 e che comunque per gli atti di accertamento, anche se notificati il 15 ottobre 2018, sarebbe stato superato il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 14 della legge 689 del 1981.
Eccepita la decadenza e la prescrizione, oltre che la carenza di legittimazione, domandava l'annullamento delle ordinanze ingiunzione.
L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
In particolare, dichiarava che le somme delle ordinanze ingiunzione erano state rideterminate in euro 17.864,26; eccepiva, pertanto, la carenza di interesse per la rielaborazione di nuove ordinanze ingiunzioni relative ai medesimi periodi, in relazione alle quali non erano state presentate nei termini di legge le opposizioni.
Con un secondo ricorso n. rg 4281/2025 depositato il 21.2.2025, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione OI-001447464 relativa ad atto di accertamento n.
.5105.15/10/2018.0323227 del 15/10/2018 riferito all'anno 2017, con la CP_1
quale si richiedeva il pagamento dell'importo di euro 17.864,26 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, l'istante eccepiva che aveva avuto conoscenza di tale nuova ordinanza ingiunzione nel procedimento analogo recante n. 8296 del 2024 all'esito della costituzione dell' del 23 gennaio 2025; reiterava le eccezioni CP_1
di decadenza, prescrizione e carenza di legittimazione e ne domandava l'annullamento.
L' si costituiva, eccependo la carenza di interesse. CP_1
Con note del 11 giugno 2025, inoltre, l'ente dichiarava di avere provveduto ad annullare in sede di autotutela tutte le ordinanze impugnate ( OI n. 1447464 e n. 2701940 relative all'annualità 2017) alla luce del messaggio
06/12/2024.0004144, con cui si era rilevato il mancato CP_1 CP_3
rispetto dei termini di notifica della violazione di cui all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689 ; domandava, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, riuniti giudizi e richiesta da tutte le parti la pronuncia della cessata materia del contendere, la causa viene decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
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In ragione del pacifico annullamento di ciascuna ordinanza ingiunzione impugnata, effettuato nel corso del processo dall' deve essere dichiarata CP_1
la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
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Quanto alle spese di lite, occorre tenere conto sia della complessità della questione relativa alla decadenza (in relazione alla quale è sopravvenuta la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 7641 del 22.3.2025) sia del comportamento dell'ente previdenziale che in autotutela ha annullato gli atti impugnati. Le spese di lite vanno, dunque, compensate nella misura di 1/2; il residuo è posto a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento CP_1
del residuo che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali (15%),
IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. NAPOLI, 11/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante