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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2184/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25461-18863 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 175367/24395, erroneamente indicato nel ricorso con il numero
25461/18863 che invece era quello di uno precedente poi annullato il 6.12.2024 in via di autotutela sostitutiva in virtù del quale fu riemesso l'atto di accertamento per analogo anno d'imposta, oggetto del presente giudizio;
- emesso da: Società_1 srl;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 11.1.2025;
- importo complessivo: 591,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) per aver dismesso l'utilizzo dell'immobile avendo trasferito la propria residenza in data 6.3.2018;
-) per carenza di legittimazione attiva di Società_1;
-) per omessa allegazione atti prodromici.
Il 22.9.2025, a mezzo libero professionista, si costituisce Società_1 che nel proprio scritto dichiara che “La Municipia Spa Concessionaria del Comune di Napoli, ut supra intervenuta, in virtù delle corrette doglianze prodotte dal ricorrente emette il provvedimento di annullamento dell'Atto impugnato, proponendo pertanto la cessata materia del contendere. Chiede però la condanna alle spese di giustizia non avendo il ricorrente ottemperato all'obbligatoria denuncia di cessazione Tari prevista dalla legge e dal regolamento del Comune di Napoli …… (omissis)”; allega l'atto di annullamento emesso il 9.9.2025.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Giudice unico, visto il provvedimento di sgravio e la pedissequa richiesta di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente il dì 22.9.2025 dalla convenuta e da Municipia, intervenuta nel giudizio, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiararne l'estinzione ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
La richiesta di condannare comunque il ricorrente alle spese di lite va disattesa sia per la confusione creata dalle due società, che hanno emesso gli atti con la denominazione sociale di entrambe nel frontespizio sia per la nota questione sulla legittimità di Società_1 , ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2184/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25461-18863 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'avviso di accertamento esecutivo n. 175367/24395, erroneamente indicato nel ricorso con il numero
25461/18863 che invece era quello di uno precedente poi annullato il 6.12.2024 in via di autotutela sostitutiva in virtù del quale fu riemesso l'atto di accertamento per analogo anno d'imposta, oggetto del presente giudizio;
- emesso da: Società_1 srl;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 11.1.2025;
- importo complessivo: 591,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) per aver dismesso l'utilizzo dell'immobile avendo trasferito la propria residenza in data 6.3.2018;
-) per carenza di legittimazione attiva di Società_1;
-) per omessa allegazione atti prodromici.
Il 22.9.2025, a mezzo libero professionista, si costituisce Società_1 che nel proprio scritto dichiara che “La Municipia Spa Concessionaria del Comune di Napoli, ut supra intervenuta, in virtù delle corrette doglianze prodotte dal ricorrente emette il provvedimento di annullamento dell'Atto impugnato, proponendo pertanto la cessata materia del contendere. Chiede però la condanna alle spese di giustizia non avendo il ricorrente ottemperato all'obbligatoria denuncia di cessazione Tari prevista dalla legge e dal regolamento del Comune di Napoli …… (omissis)”; allega l'atto di annullamento emesso il 9.9.2025.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Giudice unico, visto il provvedimento di sgravio e la pedissequa richiesta di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente il dì 22.9.2025 dalla convenuta e da Municipia, intervenuta nel giudizio, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiararne l'estinzione ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
La richiesta di condannare comunque il ricorrente alle spese di lite va disattesa sia per la confusione creata dalle due società, che hanno emesso gli atti con la denominazione sociale di entrambe nel frontespizio sia per la nota questione sulla legittimità di Società_1 , ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti.