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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/8/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3040/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500027458000, notificata in data 1/7//2025, esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620200037881773000 per tassa auto 2017 per la somma complessiva di €. 1.152,71, n.
29620210108222108000 per tassa auto 2016 per la somma complessiva di €. 489,35, n.
29620220060364788000 per TARI 2014 per la somma complessiva di €. 363,59.
Il ricorrente precisava che la comunicazione preventiva impugnata riguardava diverse altre cartelle, ma alcune erano state già impugnate presso questa Corte con ricorso n. 5094/24 e altre ( che elencava) con ricorso al Giudice di Pace, per altre ( che elencava), accertata la regolarità della notifica, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione ( doc. 3).
Eccepiva, quindi, la prescrizione e decadenza dei tributi relatici alle 3 cartelle impugnate poiché non risultavano atti interruttivi precedenti alla comunicazione preventiva di fermo. In ordine alla sospensione dei termini per VI rilevava che per la TARI la sospensione valeva per 85 giorni, mentre per le tasse auto era di 542 giorni.
Chiedeva, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di fermo limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Rilevava che le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate e non impugnate. In particolare, la cartella n. 29620200037881773000 era stata notificata il 18/7/2022 per compiuta giacenza e la cartella n. 29620210108222108000 era stata notificata il il 14/6/2022 e alle stesse era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259001756131000 in data 28/3/2025, mentre la cartella n.
29620220060364788000 era stata notificata con raccomandata il 20/3/2024 e il prodromico avviso di accertamento n. 177 era stato il 26/11/2021. Evidenziava, peraltro, che le predette cartelle, l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento, sebbene regolarmente notificati, non erano stati impugnati.
Escludeva, pertanto, che si fosse verificata alcuna prescrizione o decadenza in ordine ai tributi contestati.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le cartelle di pagamento contestate erano state regolarmente notificate e non impugnate. In particolare, la cartella n.
29620200037881773000 era stata notificata il 18/7/2022 per compiuta giacenza, la cartella n.
29620210108222108000 era stata notificata con raccomandata ricevuta il 14/6/2022 e, relativamente alle stesse, era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259001756131000 in data 28/3/2025; mentre la cartella n. 29620220060364788000 era stata notificata con raccomandata ricevuta il 20/3/2024 e il prodromico avviso di accertamento n. 177 era stato notificato il 26/11/2021.
Sia le predette cartelle e l'intimazione di pagamento sopra indicata nonchè l'avviso di accertamento n. 177 , sebbene regolarmente notificati, non erano stati impugnati.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, considerato che con la Comunicazione preventiva di fermo non possono essere impugnati gli atti prodromici che erano stati in precedenza notificati e non impugnati nei termini e considerata la notifica dei successivi atti sopra richiamati, deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari contestati.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 300,00 (trecento) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in
Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500027458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/8/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3040/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500027458000, notificata in data 1/7//2025, esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620200037881773000 per tassa auto 2017 per la somma complessiva di €. 1.152,71, n.
29620210108222108000 per tassa auto 2016 per la somma complessiva di €. 489,35, n.
29620220060364788000 per TARI 2014 per la somma complessiva di €. 363,59.
Il ricorrente precisava che la comunicazione preventiva impugnata riguardava diverse altre cartelle, ma alcune erano state già impugnate presso questa Corte con ricorso n. 5094/24 e altre ( che elencava) con ricorso al Giudice di Pace, per altre ( che elencava), accertata la regolarità della notifica, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione ( doc. 3).
Eccepiva, quindi, la prescrizione e decadenza dei tributi relatici alle 3 cartelle impugnate poiché non risultavano atti interruttivi precedenti alla comunicazione preventiva di fermo. In ordine alla sospensione dei termini per VI rilevava che per la TARI la sospensione valeva per 85 giorni, mentre per le tasse auto era di 542 giorni.
Chiedeva, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di fermo limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Rilevava che le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate e non impugnate. In particolare, la cartella n. 29620200037881773000 era stata notificata il 18/7/2022 per compiuta giacenza e la cartella n. 29620210108222108000 era stata notificata il il 14/6/2022 e alle stesse era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259001756131000 in data 28/3/2025, mentre la cartella n.
29620220060364788000 era stata notificata con raccomandata il 20/3/2024 e il prodromico avviso di accertamento n. 177 era stato il 26/11/2021. Evidenziava, peraltro, che le predette cartelle, l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento, sebbene regolarmente notificati, non erano stati impugnati.
Escludeva, pertanto, che si fosse verificata alcuna prescrizione o decadenza in ordine ai tributi contestati.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le cartelle di pagamento contestate erano state regolarmente notificate e non impugnate. In particolare, la cartella n.
29620200037881773000 era stata notificata il 18/7/2022 per compiuta giacenza, la cartella n.
29620210108222108000 era stata notificata con raccomandata ricevuta il 14/6/2022 e, relativamente alle stesse, era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259001756131000 in data 28/3/2025; mentre la cartella n. 29620220060364788000 era stata notificata con raccomandata ricevuta il 20/3/2024 e il prodromico avviso di accertamento n. 177 era stato notificato il 26/11/2021.
Sia le predette cartelle e l'intimazione di pagamento sopra indicata nonchè l'avviso di accertamento n. 177 , sebbene regolarmente notificati, non erano stati impugnati.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, considerato che con la Comunicazione preventiva di fermo non possono essere impugnati gli atti prodromici che erano stati in precedenza notificati e non impugnati nei termini e considerata la notifica dei successivi atti sopra richiamati, deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari contestati.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 300,00 (trecento) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in
Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"