Art. 26. Competenza contrattuale dei dirigenti
L' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777 , ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165 , nel testo sostituito con l' articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134 , si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
L' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777 , ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165 , nel testo sostituito con l' articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134 , si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.