Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4710/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4710/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi nato in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Stefano Russino)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Laerte Cenni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
07.11.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 13/03/2013, e , in data Per_1 Per_2
19/05/2019;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato in [...] il Parte_1
17/12/1983 (C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/06/1979 (C.F. ), celebrato con rito civile in Solarolo (RA) il 12/07/2014, C.F._2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2014, n. 3, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Solarolo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“ 2. assegnazione al signor dell'abitazione familiare sita in Solarolo (RA), via Parte_1
Della Resistenza n.11, unitamente a tutti i mobili, gli arredi e i suppellettili ivi presenti, ove lo stesso continuerà a vivere e risiedere, mentre la signora pur avendo ivi mantenuto la propria CP_1
residenza formale, si è trasferita e dimora in Imola (BO), via Cavour n. 58, unitamente ai due figli, in un immobile sempre condotto in locazione ed è in attesa di trasferirsi in altra abitazione, alternativamente nella provincia di Ravenna o di Bologna, circostanza per quale il signor Pt_1
presta sin d'ora il proprio consenso;
la stessa si impegna quindi a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dal predetto ultimo trasferimento;
3. i coniugi manterranno l'affidamento condiviso di e , avendo entrambi la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli minori, adoperandosi per consentire agli stessi di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali dovranno assicurare le cure, l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini dei figli e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute degli stessi (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc..), consentendo altresì ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando terranno i figli presso di sè, mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei figli, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse degli stessi e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire l'altro genitore;
entrambi i genitori potranno essere presenti alle visite mediche relative ai figli;
4. entrambi i figli minori manterranno la residenza nell'unità abitativa in uso alla madre, presso la quale rimarranno collocati in via prevalente, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé, nel rispetto del principio di bigenitorialità, un giorno alla settimana (infrasettimanale) con pernotto presso di sé e tutto il weekend a settimane alternate, in considerazione delle esigenze del minori e degli impegni di entrambi i genitori;
durante le vacanze natalizie i figli minori potranno rimanere con i genitori, alternativamente, di anno in anno, dall'ultimo giorno di scuola al 31 dicembre e dal
1° gennaio alla ripresa dell'attività scolastica;
analogamente, durante le vacanze pasquali i figli rimarranno con i genitori, alternativamente, di anno in anno, dall'ultimo giorno di scuola alla domenica di Pasqua e dal Lunedì di Pasqua alla ripresa dell'attività scolastica, sempre e comunque nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desiderata degli stessi. I genitori festeggeranno il compleanno dei figli, alternativamente, a pranzo o a cena, ove non fosse possibile festeggiarlo con la presenza di entrambi. Nel periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre 15 giorni, anche consecutivi, nel rispetto degli impegni lavorativi dello stesso, tenuto altresì conto degli impegni familiari e sempre in osservanza ai desiderata dei figli.
5. Entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro si impegnano a condividere personalmente il tempo a loro disposizione con gli stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni e piani organizzativi, con gli impegni di questi ultimi e fermo restando il diritto di visita dei nonni paterni e materni;
i genitori si impegnano inoltre a rispettare gli orari concordati e a comunicare tempestivamente, per quanto possibile, eventuali impedimenti e/o imprevisti;
i genitori saranno comunque sempre liberi di concordare tra loro differenti giorni e tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra in ragione delle rispettive esigenze lavorative, nonché del mutare degli impegni scolastici ed extrascolastici o dei desiderata dei figli stessi, in tal caso con congruo preavviso;
6. ll sig. contribuirà al concorso nel mantenimento ordinario dei figli minori Parte_1
e , sino alla raggiunta autosufficienza economica degli stessi, corrispondendo la Per_1 Per_2 complessiva somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00: euro duecento/00 per ciascun figlio), in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 compreso, in contanti, mediante assegno bancario BCC o con altre modalità che verrà eventualmente comunicata, importo da rivalutarsi annualmente in misura pari al 100% delle variazioni degli indici
ISTAT per impiegati ed operai.
7. il padre contribuirà, altresì in misura pari al 50% alle spese straordinarie come individuate da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si trascrivono di seguito.
8. SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico, da e per la scuola); spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). In deroga a quanto sopra stabilito i coniugi concordano ed autorizzano sin d'ora, per ogni anno a venire, di ricomprendere tra dette spese la retta e la mensa scolastica di entrambi i figli;
9. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE DAI GENITORI: spese scolastiche, fermo restando quanto pattuito al precedente punto 8) (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, escluse come sopra); spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorini;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro); con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta (sms, WhatsApp, mail o altro similare) di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente, (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso;
entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza;
ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa, (anche in copia) e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento per i figli e viceversa;
10. l'assegno unico, attualmente pari a complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, continuerà ad essere percepito interamente dal signor fino alla fine del corrente anno;
a Pt_1
decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso e fino all'effettivo percepimento di detto assegno da parte dello stesso, il signor si impegna comunque a versarlo integralmente alla signora Pt_1
in uno con il concordato contributo mensile e ad evadere, sin dal corrente mese di CP_1
novembre 2024 ogni eventuale incombente utile o necessario per realizzare detto trasferimento in favore della signora possibilmente a partire dal mese di gennaio 2025; CP_1
11. nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi reciprocamente, di essere economicamente autonomi e autosufficienti;
i coniugi riconoscono e dichiarano di aver inoltre definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro e di non aver pertanto più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione;
12. i genitori concordemente si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per il figli minori, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative, all'avveramento di dette condizioni;
13. le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al presente ricorso per scioglimento del matrimonio abbiano efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso;
14. le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
si precisa a tal fine che la signora è stata ammessa in via preventiva al gratuito patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato con delibera del COA del 20/02/2024.” Ravenna, 06/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi