Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3651/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3651/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GATTONE RICCARDO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Alfredo Oriani, n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lardirago, in data 31/10/2005, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lardirago alla Parte I, n. 2, dell'anno 2005; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La figlia (c.f. ) oggi maggiorenne, studente Persona_1 CodiceFiscale_3 economicamente non autosufficiente, continuerà a vivere con la propria madre, , Parte_1 nell'abitazione di Lardirago (PV), Via Duca D'Aosta, 53;
2) La casa familiare sita a Lardirago (PV), Via Duca D'Aosta 53, viene assegnata alla IG
; Parte_1
3) il Signor verserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata alla IG Persona_1 Pt_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione luglio 2025);
5) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative allafiglia Pt_2
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di Milano Per_1 in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e pag. 2 di 5 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Il Signor si obbliga a trasferire alla IG , che si obbliga Parte_2 Parte_1 ad acquistare, la quota di cui è titolare pari ad un mezzo dei seguenti immobili, senza pretendere alcun corrispettivo:
a) La casa coniugale in Comune di Lardirago (PV), Via Duca D'Aosta n. 53, distinta in catasto fabbricati del suddetto Comune come segue e precisamente:
- porzione di fabbricato ad uso abitazione composta da piano terra e primo piano e locale ad uso autorimessa al piano terra. Il tutto risulta censito all'Agenzia del Territorio di Pavia, catasto fabbricati, Comune Censuario di Lardirago, foglio 6 come segue:
- mappale 61 sub. 7, Via Duca d'Aosta n. 53, P. T-1, categoria A/4, classe 2, vani 6, R.C.E.
185,92;
- mappale 30 sub. 2, Via Duca d'Aosta n. 39, P. T, cat. C/6cl. 2, mq 17, R.C.E. 34,24. Coerenze dell'abitazione in contorno: proprietà di terzi;
abitazione di cui al mappale 61 sub.
1; passaggio comune;
abitazione di cui al mappale 61 sub 4.
- Coerenze dell'autorimessa in contorno: autorimessa di cui al mappale 30 sub. 1; passaggio comune: autorimessa di cui al mappale 30 sub. 3; passaggio comune. Inoltre, nella presente cessione è altresì ricompresa la quota di 1/3 (un terzo) del cortile pertinenziale censito al C.F.,
Foglio 6, mappale 742, Via Duca d'Aosta n. 53, P.T, mq 241, area urbana senza reddito.
Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita in data 04 maggio 2005 n. 11.476 di rep. raccolta n.
6.537 a rogito Notaio di Pavia, registrato a Pavia 25 maggio Persona_2
2005 al n. 1781 serie 1T).
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
9) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pag. 3 di 5 10) I Signori e dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio il 31/10/2005, in Lardirago (atto n 2, parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 04/12/2024
pag. 4 di 5 La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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