Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2025, proposto da “Mediolanum investimenti immobiliari” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Stefano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
- Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Scarpulla, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 26 agosto 2025;
e per l’accertamento
del diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti oggetto della suindicata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e del Comune di Siracusa;
Vista la memoria della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Presidente UR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 27 ottobre 2025 e depositato il giorno 30 successivo, la società “Mediolanum investimenti immobiliari” s.r.l. esponeva che, con istanza del 26 agosto 2025, aveva chiesto l’accesso ai seguenti atti:
- tutti gli atti e i provvedimenti, di data e protocollo non conosciuti, adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale di Siracusa e Ragusa emessi con riferimento al procedimento avviato con istanze CG Consulting assunte al prot. n. 2394 e 31608 del 5 maggio 2020 e 9 giugno 2020 e con istanze Mediolanum Investimenti Immobiliari del 9 settembre 2020 prot. n. 52436 e 4 giugno 2021 prot. n. 52436;
- tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale di Siracusa e Ragusa e dal Comune di Siracusa con riferimento all’area demaniale distinta al catasto al foglio di mappa n. 155, p.lla 354, sita in contrada Arenella nel Comune di Siracusa.
Non avendo avuto riscontro nel termine di cui all’art. 25 della l. n. 241 del 1990, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento tacito di rigetto, con le conseguenziali statuizioni in termini di accertamento del diritto e condanna delle Amministrazioni all’ostensione della documentazione richiesta.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione: degli artt. 1, 3, 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 (come recepiti dalla l.r. n. 7 del 2019); del d.P.R. n. 184 del 2006; dell’art. 97 della Costituzione; dei principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità.
Per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che aveva riscontrato (positivamente) l’istanza di accesso con nota prot. n. 79896 del 19 giugno 2025; ha, conseguentemente, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Siracusa che ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che, per quanto la riguardava, l’istanza di accesso era generica e, comunque, non aveva ad oggetto atti nella sua disponibilità; ha chiesto, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità o il rigetto del ricorso nei propri confronti.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto dell’avvenuto riscontro, nelle more del giudizio, dell’istanza di accesso e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ritiene, conseguentemente, di liquidare le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura di cui in dispositivo e di porle a carico di entrambe le Amministrazioni.
Non ritiene, in particolare, che sussistano le ragioni per la compensazione invocate, nei propri confronti, dal Comune di Siracusa.
L’avvenuta trasmissione, ad opera dell’Amministrazione regionale, della documentazione richiesta, comprensiva della nota del Comune di Siracusa prot. n. 1475/BB.CC. del 9 luglio 2024, avente ad oggetto la manifestazione d’interesse per l’area in questione, dimostra, infatti che l’istanza non era generica e andava riscontrata anche dal Comune di Siracusa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e il Comune di Siracusa al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, come per legge, da suddividersi in parti uguali (€ 500,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR EN |
IL SEGRETARIO